Il reato di bigamia

Scarica PDF Stampa
In Italia quando ci si sposa si deve avere uno stato civile libero, non si deve avere nessun altro vincolo di matrimonio.

Le persone sposate si possono risposare in seguito al divorzio.

Il bigamo è chi è legato da un doppio vincolo di matrimonio, vale a dire che è sposato in contemporanea con almeno due persone.

La bigamia di solito non è uno status consentito dagli ordinamenti giuridici, anche se essere sposati con più persone (poligamia) può essere concesso.

Accade in molti Stati dell’Asia e in quelli di tradizione islamica.

Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto penale – parte speciale” di Fabio Piccioni, a cura di Marco Zincani.

La bigamia nel codice penale

Il Codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro.

La stessa pena viene comminata a chi, non essendo sposato, contrae matrimonio con persona legata da un matrimonio con effetti civili (art. 556 c.p.).

Il reato in questione è quello di bigamia, il delitto che punisce chi sposa nonostante sia sposato con un’altra persona.

La legge non punisce in modo esclusivo il bigamo, chi ha due mogli o due mariti, ma anche chi si sposa con questo soggetto anche se è libero.

In simili casi si parla di bigamia impropria.

Se una persona sposata sposa una terza persona dopo una lunga relazione, commette insieme alla persona che sposa il reato di bigamia, nonostante l’altra persona non sia a sua volta sposata.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona con la quale si è sposato, sulla libertà dello suo  stato o di quello di lei.

La legge prevede un aumento di pena per chi ha raggirato il coniuge facendosi sposare e facendogli credere di essere libero.

Un altro esempio di bigamia la persona che vive con la propria moglie ma per ragioni di lavoro si trova spesso in un’altra regione.

Qui conosce un’altra donna e intraprende con lei una lunga relazione.

Dopo diverso tempo, facendole credere di essere single, la convince a sposarlo.

Oppure, un uomo conosce una donna separata dal marito.

Dopo diversi anni di relazione, la convince a sposarlo, facendole credere che la separazione è sufficiente a rendere il suo stato civile libero.

Ti potrebbe interessare anche il seguente articolo: “La poligamia: uno studio comparatistico“.

Il reato di bigamia e la sua estinzione

Secondo la legge, se il matrimonio contratto in precedenza dal bigamo viene dichiarato nullo, oppure viene annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato viene estinto e, se c’è stata condanna, cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Ad esempio, un uomo sposa una donna sposata, però il suo matrimonioviene dichiarato nullo per la presenza del vincolo di adozione.

Il vincolo matrimoniale contratto all’estero

Secondo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 7 marzo 2007 n. 9743, il reato di bigamia si integra anche nei confronti di chi abbia contratto matrimonio all’estero con un cittadino straniero.

Non rilevano la nazionalità del coniuge e l’ignoranza della legge che regola la validità del matrimonio.

Le unioni civili e la bigamia

Nel codice penale, con una legge del 2017, è stato inserito un articolo che mette il matrimonio al pari delle unioni civili, vale a dire le unioni tra due persone dello stesso sesso riconosciute civilmente.

Sempre secondo l’articolo 574 ter del codice penale, agli effetti della legge penale il termine matrimonio è relativo anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, è relativa anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Significa che anche chi contrae due unioni civili commette il reato di bigamia, allo stesso modo di chi è sposato e pone in essere un’unione civile con persona dello stesso sesso, oppure, chi ha contratto un’unione civile e in un momento successivo si sposa.

Alle unioni civili si applica anche la bigamia impropria.

Chi si sposa con una persona formalmente unita con un’altra dello stesso sesso, commette bigamia allo stesso modo di chi pone in essere un’unione civile con una persona sposata.

I motivi che configurano il reato di bigamia

Qualcuno si è chiesto il motivo per il quale la bigamia sia un reato, sostenendo che si potesse ritenere sufficiente la sanzione di tenore civile della nullità del matrimonio con una persona che non abbia lo stato civile libero.

Nel Codice penale, il reato di bigamia è contenuto nella parte dedicata ai delitti contro la famiglia e, in particolare, in quelli contro il matrimonio.

La bigamia offenderebbe la famiglia e la sua morale intese dall’ordinamento giuridico italiano.

Il reato di bigamia serve anche a rafforzare la tutela prevista dalla legge a favore del matrimonio e delle unioni civili.

La legge ritiene molto importante l’unione tra due persone e un altro matrimonio o unione civile viene punito penalmente.

Sarebbe come se la legge dicesse che il vincolo di coniugio è sacro e deve essere rispettato, pena la possibilità della reclusione.

Il delitto in questione scatta esclusivamente se si ha un’altra unione formale con altra persona.

Una relazione extraconiugale non sarebbe sufficiente a giustificare il reato di bigamia, che scatta quando il matrimonio,o l’unione civile, viene civilmente formalizzato.

L’Italia non ammette la bigamia in nessuna circostanza

Le affermazioni scritte in precedenza, offrono l’opportunità per parlare di bigamia “di fatto”, che in Italia esiste.

Non si tratta delle relazioni extraconiugali e degli adulteri, ma dei matrimoni poligamici, molto numerosi, che vengono contratti dalle persone di fede islamica.

Secondo il Corano, a ogni uomo viene concessa la possibilità di avere sino a quattro mogli.

In Italia ci sono diversi mussulmani che in osservazione del precetto religioso, sposano più donne.  Queste persone non sono perseguibili dalla legge italiana perché le unioni celebrate in moschea non devono necessariamente essere registrate civilmente. Queste unioni, dunque, sono valide a tutti gli effetti per i musulmani, e non costituiscono reato per lo Stato italiano, per il quale il matrimonio vero è solo quello registrato in Comune.

Il nocciolo della questione, è che le persone si possono sposare le volte che vogliono se non registrano l’unione in Comune.

Volume consigliato

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento