Il reato di atti sessuali con minorenne

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Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che chi ha rapporti sessuali con una minorenne non si può scusare dicendo di avere ritenuto che la giovane avesse più di 14 anni (Cass. sent. n. 17370/19 del 23/04/2019).

Significa che esiste l’obbligo di accertare la data di nascita, se necessario chiedendo un documento di identità, in caso contrario si incorre nel grave reato di atti sessuali con minorenne.

La giurisprudenza è stata sempre molto rigorosa.

In numerose sentenze si legge che la responsabilità non può essere attenuata né dal consenso del minore al rapporto, né dalle fattezze e dalle sembianze dello stesso che possano fare ritenere che abbia superato la cosiddetta età del consenso.

Il reato di atti sessuali con minorenni non scatta con chi ha meno di 18 anni ma con chi ne ha meno di 14.

L’età sale a 16 se l’altro soggetto sia un ascendente, un genitore anche adottivo, il tutore, un insegnante, anche privato, un educatore, un istruttore o qualsiasi altra persona alla quale il minore è affidato o che abbia con lo stesso una relazione di convivenza.

È possibile avere rapporti sessuali con ragazze o ragazzi minori di 18 anni.

L’età dalla quale si può scegliere è 14 anni.

Una quattordicenne, se lo volesse, potrebbe avere una relazione con un uomo anche molto più grande di lei.

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La disciplina giuridica degli atti sessuali con minorenne

A norma dell’articolo 609 bis del codice penale, viene punito chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto,  al di fuori delle ipotesi  previste nello stesso articolo:

Non ha compiuto gli anni quattordici.

Non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, oppure altra persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Non può essere punito il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità le pena è diminuita sino a due terzi.

Se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci si applica la pena della quale all’articolo 609-ter, comma 2.

L’errore sulla data di nascita

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17370/19 del 23/04/2019

ha ritenuto responsabile un uomo di 20 anni per avere avuto un rapporto con una bambina di 12 anni.

L’uomo aveva dichiarato di avere saputo che la data di nascita sul documento della ragazza era falsa e lui non si poteva ritenere non responsabile, perché l’incertezza sulla data di nascita avrebbe imposto uno specifico impegno conoscitivo, mentre, accontentandosi delle rassicurazioni della ragazza, ha in modo consapevole accettato il rischio di compiere atti sessuali con una dodicenne.

Il consenso irrilevante

Secondo la Cassazione, il bene giuridico del reato di atti sessuali con minorenne non è la libertà di autodeterminazione dello stesso, perché non può esprimere nessun consenso, ma l’integrità fisio-psichica dello stesso nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità.

Questo significa che il reato si configura indipendentemente dal consenso della vittima, «non soltanto perché la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali».

Il consenso del minore non è rilevante neanche ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità del reato, poiché questa è applicabile soltanto se gli atti non comportano una compromissione dell’integrità fisio-psichica dell’offeso.

Rapporti con minorenne che mente sulla sua età

In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore di quattordici anni, l’ignoranza da parte del soggetto agente in relazione all’età della persona offesa scrimina la condotta se, nonostante abbia in modo diligente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato portato a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne.

Di conseguenza, le rassicurazioni verbali sull’età fornite dal minore non sono sufficienti, e non sono  elementi come la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali in sulla sua età, provenienti dal minore o da terzi, neanche se sussistono in contemporanea (Cass. sent. n. 29640/2018).

In tema di atti sessuali con minorenni, l’eventuale limitazione degli stessi compiuti in danno del soggetto passivo del reato, e  pratiche erotiche che non comportano la congiunzione fisica non ha nessuna automatica qualificazione del fatto come minore gravità.

Al fine del riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dal codice penale,si deve fare una valutazione complessiva dell’episodio storico, dei suoi singoli elementi, della lesione inferta alla libertà sessuale del soggetto passivo del reato e dell’intensità del danno, anche psichico, da questa patito (Cass. sent. n. 29618/2018).

Il risarcimento del danno

Il giudice può determinare il danno morale subito dal minore che sia stato vittima di reati sessuali, in via equitativa, dovendo prendere in considerazione, ai fini della determinazione, elementi tra i quali l’intensità dell’azione, gli effetti proiettati nel tempo ed il turbamento cagionato.

Il bacio sulle labbra a una minorenne

Il bacio sulle labbra assume valenza sessuale e integra il reato di atti sessuali con minore se dato senza il consenso, anche se limitato al semplice contatto delle labbra, perché coinvolge una zona considerata di solito erogena.

Perde il suo connotato sessuale se il bacio viene dato in particolari contesti sociali o culturali.

Esempio

Nella tradizione russa, dove il bacio rappresenta il saluto, o in determinati contesti familiari, dove rappresenta un segno di affetto.

Una situazione nella quale un’imputato ultracinquantenne era stato condannato per avere fermato sulla strada la persona offesa tredicenne e le aveva dato improvvisamente due baci sulla bocca.

Utilizzare un falso profilo Facebook per adescare un minore

 Un simile comportamento costituisce un grave reato.

La Cassazione, con la modalità dell’adescamento di minore attraverso

la creazione di un falso profilo sui social network esclude la tenuità del reato.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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