Il reato di abbandono di minori o incapaci

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L’abbandono di persone minori o incapaci, secondo i casi, anche abbandono di minore e abbandono di incapace, è un reato previsto dall’articolo 591 del codice penale.

È un delitto contro la vita e contro l’incolumità individuale, ed è come l’omissione di soccorso un delitto di omessa solidarietà.

Gli obblighi di solidarietà imposti dal sistema penale prima, e dalla Costituzione poi, all’articolo 2, sono relativi a quel minimo di solidarietà che, in una qualsiasi società civile organizzata, viene richiesto ai consociati.

La norma impone il divieto di abbandono di determinati soggetti che versano in particolari condizioni, da parte di chi è gravato dall’obbligo di garanzia verso gli stessi.

L’articolo 591 del codice penale, rubricato “abbandono di persone minori o incapaci” recita:

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.

La dottrina tradizionale ritiene che, vista la collocazione della norma, la stessa sia stata inserita al fine di tutelare il bene della vita e dell’incolumità fisica dei cosiddetti soggetti deboli.

Secondo altri autori la tutela apprestata ha in oggetto l’osservanza di obblighi umani e assistenziali.

La norma in questione tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo.

In questo senso, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti dalle quali derivano gli obblighi di assistenza e di custodia.

Ai fini della configurabilità del delitto, l’elemento materiale è costituito da qualunque azione oppure omissione che contrasti con il dovere giuridico di cura che grava sul soggetto agente e dal quale derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l’incolumità della persona.

Sono previste circostanze aggravanti specifiche di natura oggettiva se dal fatto derivi una lesione personale (di qualsiasi tipo, lieve, molto lieve, grave o molto grave ex artt. 582 e 583 c.p.) o la morte.

L’ultimo comma disciplina un’ipotesi di reato omissivo proprio, quando il soggetto agente sia un genitore, un figlio, tutore, coniuge, adottante e adottato.

Tra gli intenti del legislatore ci fu quello di combattere o arginare alcuni fenomeni comuni nelle società passate, nelle quali accadeva che una madre o una famiglia interrompesse il rapporto di dipendenza nei confronti di un figlio, di frequente appena dopo la nascita.

Allo stesso modo, si volle combattere il fenomeno dell’indigenza degli anziani e la miseria dei disabili abbandonati a se stessi.

Il termine “abbandono”, in giurisprudenza indica la rinuncia a un diritto di proprietà o usufrutto.

In questo contesto il legislatore impone di non potere rinunciare alla “proprietà” perché l’oggetto è una persona vivente che verrebbe esposta a gravi pericoli.

Le origini dell’abbandono di minore

Il fenomeno dell’abbandono dei minori è testimoniato da tempi molto antichi, come nella leggenda di Romolo e Remo.

Con il termine trovatello veniva indicato, specialmente in passato, il bambino abbandonato dai genitori in tenera età o non riconosciuto alla nascita.

Spesso si trattava di bambini illegittimi, ma i due concetti non vanno confusi.

In molti casi i figli venivano abbandonati per povertà.

Nel secolo scorso, l’abbandono di minori affidati alla misericordia di passanti o istituzioni, che interessò fortemente il mondo occidentale, venne visto come depravazione morale e oggetto di riforma sociale.

Si stima che in Europa Occidentale, negli anni intorno al 1850, sarebbero stati abbandonati più di 100.000 bambini all’anno.

Negli stessi anni, si pensa che a New York vivessero circa trentamila trovatelli.

I neonati abbandonati avevano una mortalità molto alta, anche se raccolti dalle istituzioni.

I sopravvissuti andavano a costituire forza lavoro a costo molto basso.

Nella società moderna italiana, dove la natalità è tra le più basse al mondo, i fenomeni comuni di abbandono dei minori sono diventati infrequenti e oggetto delle pagine di cronaca.

Gli Elementi oggettivi

Reo di questo delitto è colui che ha la custodia o ne deve avere cura.

Si tratta di un delitto proprio.

I soggetti destinatari della norma sono individuati dalla legge.

L’obbligo della cura può derivare dalla legge, ad esempio genitori, insegnanti, tutori, oppure da un contratto, guide alpine, bambinai, bagnini.

Soggetto passivo è il minore di 14 anni o l’incapace.

L’incapace non è inteso in senso normativo, come colui che sia stato interdetto o inabilitato ai sensi della legge.

L’incapacità può derivare anche dalle circostanze concrete, ad esempio il cliente di una guida alpinistica.

La condotta consiste nell’abbandono materiale del soggetto passivo (non esclusivamente morale).

Il delitto è un reato di pericolo.

L’abbandono in sé non è sufficiente a cagionare un danno, ma pone il minore o l’incapace in una situazione di pericolo e ne mette a repentaglio l’incolumità.

Perfezionandosi con il momento dell’abbandono, è un reato istantaneo.

L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo è il dolo generico, vale a dire la coscienza dello stato di incapacità e la volontà dell’abbandono.

L’abbandono all’estero

Il comma 2 punisce, con la stessa pena, chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore di 18 anni, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

Anche si tratta di un reato proprio.

L’obbligo giuridico a carico del soggetto attivo deve preesistere alla condotta di abbandono, e consiste in un rapporto di affidamento fondato nel territorio italiano.

L’unica differenza con il reato precedente è l’età del minore, che si presume incapace di badare a sé stesso, all’estero, anche oltre i 14 anni.

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Una parte della dottrina considera la terza fattispecie un’aggravante, parte di un reato autonomo.

Si tratta di eventi che si sono verificati in conseguenza della prima condotta e che devono essere riconducibili al fatto dell’abbandono.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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