Il rapporto tra carcere e genitorialità

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La questione dell’essere genitori essendo in carcere è sempre di attualità, abbiamo deciso di parlarne in questa sede per attirare sul fenomeno l’attenzione dei lettori.

Quando si parla di genitorialità si parla di un diritto, essere genitori è un diritto ed essere figli lo è allo stesso modo, anche nella circostanza che i genitori si trovino in carcere.

Il legame genitoriale per i bambini rappresenta un bisogno essenziale per lo sviluppo psicologico, affettivo, cognitivo, razionale e sociale, al quale non si può e non si deve rininciare.

Quando queste relazioni genitoriali si svolgono quotidianamente in ambiente carcerario (come nel caso delle madri detenute) o prevedono incontri saltuari con un genitore detenuto, sono necessarie alcune condizioni materiali che consentano di coltivare durante la carcerazione un rapporto educativo e affettivo con i figli, esercitando la genitorialità, nonostante la condizione di reclusione, e mantenendo una frequentazione reciproca che non dissolva i legami familiari.

In relazione alla questione ricordiamo la situazione delle detenute madri.

La legge 21 aprile 2011 n. 62 sulle detenute madri, è un provvedimento che sarebbe dovuto servire a interrompere la barbarie dei bambini reclusi in un strutture carcerarie, inadeguate a una crescita sana.

A qualche anno dall’entrata in vigore della suddetta legge, gli esperti del settore sostengono che il testo normativo presenta dei limiti, e che sinora non è stato capace di risolvere la questione.
Lo scorso anno, i piccoli rinchusi in cella con le loro mamme erano ancora decine, e al momento non si intravvede una soluzione.
Procediamo con ordine, anche per fornire un migliore dovere di cronaca.
La legge n. 62/2011, reca modifiche in materia di detenute madri, sia al vigente codice di procedura penale, sia alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, meglio nota come legge sulla riforma dell’Ordinamento Penitenziario, sia ad altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
In particolare il testo normativo, introduce alcuni istituti rivolti a favorire il rapporto tra madre e figlio minore, nel corso del processo penale e durante l’esecuzione della pena, come case famiglia protette e istituti di custodia attenuata.

La ratio complessiva della legge si coglie soprattutto nella volontà del legislatore di rafforzare il vigente quadro degli istituti processuali penali e penitenziari in materia di tutela del rapporto tra il minore e la madre, o il padre, se questa è impossibilitata, che si trovi in stato di privazione della libertà personale, sia perché in custodia cautelare durante il processo, sia perché condannata in via definitiva ad una pena detentiva da scontarsi in istituto di pena.

Il quadro di questi istituti era abbastanza polverizzato, e la legge in questione resta settoriale e riguarda come prima, sia il codice di rito, sia le disposizioni della legge penitenziaria (la legge n. 354 del 1975), modificando singoli commi o inserendo altre norme coniate accanto a quelle  esistenti.

Lo studio della normativa può essere condotto tenendo separati i due momenti, da un lato, le modifiche sulle misure cautelari che si possono adottare durante la pendenza del procedimento penale, dall’altro le modifiche in sede esecutiva, cioè post rem iudicata.

In riferimento alle modifiche al codice di rito, l’articolo 1 della legge è rubricato “misure cautelari” e introduce tre modifiche al libro IV dello stesso.
L’articolo 1, comma 1 della legge modifica l’articolo 275, comma 4 del codice di procedura penale.
Questa norma reca il divieto di applicare la custodia cautelare in carcere, salve esigenze eccezionali, in una serie di situazioni ritenute incompatibili con il pesante regime carcerario che ne consegue.
In queste situazioni figura quella della “madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente”, per effetto della legge, l’età della prole viene innalzata da tre a sei anni.
Restano invariati i riferimenti alle altre categorie (i padri, se la madre è impossibilitata, gli ultrasettantenni).

Anche la filosofia della norma resta invariata, fare prevalere le esigenze genitoriali e di educazione su quelle cautelari.
Portando da tre a sei anni il riferimento all’età della prole, si allunga sensibilmente il periodo di tempo durante il quale la madre (o il padre, se questa è impossibilitata) non dovrebbe, salve le sopra accennate esigenze eccezionali, essere destinataria della misura della custodia in carcere.
Il riferimento ai sei anni si deve, secondo i lavori parlamentari, al fatto che questa età coincide ndi solito con l’assunzione, da parte dei minori, dei primi obblighi di scolarizzazione.

Ammesso il divieto, anche se relativo, di custodia in carcere per le madri di prole sino a sei anni di età, il successivo art. 1, comma 2 della legge riguarda gli arresti domiciliari, dei quali all’articolo 284 del codice di procedura penale, misura cautelare di gravità immediatamente inferiore, alla quale si deve guardare in questi casi.

In particolare, per effetto della legge n. 62/2011 l’art. 284, comma 1 del codice di procedura penale,contenente l’elenco dei luoghi nei quali si può essere posti agli arresti domiciliari, menziona, oltre al luogo di abitazione, ai luoghi di privata dimora e ai luoghi pubblici di cura ed assistenza, anche la specifica figura della casa famiglia protetta, se istituita.

Secondo l’aericolo 4 della legge, dovrà essere l’esecutivo (il Ministro di giustizia) a individuare, con proprio decreto, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette (comma 1), stipulando anche idonee convenzioni senza altri oneri per la finanza pubblica (comma 2).

Un altro ritocco al codice di rito si deve all’art. 1, comma 3 della legge.
Esso introduce l’articolo 285 bis del codice di procedura penale, rubricato “custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri”.
La norma crea un’altra forma di custodia cautelare in carcere per madri (o per padri, se la madre è impossibilitata) proprio in quei casi nei quali, anche se esiste una prole di età non superiore ai sei anni, esigenze eccezionali impediscano il ricorso a misure cautelari più blande.

In questi casi, il giudice potrà, senza averne l’obbligo, disporre la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, indicato con l’acronimo, di ICAM.

Queste strutture dovrebbero assicurare un rapporto genitoriale il più vicino possibile alla normalità (ricordando, che il soggetto si trova sempre in regime di custodia cautelare), avvalendosi di personale non in divisa e caratterizzandosi per l’assenza dei tradizionali riferimenti all’edilizia carceraria (ad esempio sbarre).

In riferimento alle modifiche alla legge di ordinamento penitenziario, si deve rilevare che una norma non è stata, forse volutamente, modificata.

L’articolo 11, comma 9 della legge n. 354/1975 continua a recitare che negli istituti penitenziari “alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli sino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido”.

Se il carcere è a buon titolo ritenuto luogo inadatto al minore e nel quale dovrebbe restare il meno possibile, innalzare il limite previsto nella norma riportata sarebbe stato incongruo. All’opposto, la ratio della legge, in relazione al sistema penitenziario, è stata quella di offrire alla madre altre possibilità di assistere e accudire il figlio minore fuori dall’istituto di pena classicamente inteso.

L’articolo 3, comma 1 della legge modifica le ipotesi di detenzione domiciliare cosiddetta per fini umanitari, delle quali all’articolo 47 ter, comma 1, lett. a) della legge n. 354/1975.
Il legislatore consente che la pena detentiva nei confronti di donna incinta, o di madre di prole di età inferiore ai dieci anni con lei convivente, sia espiata in regime di detenzione domiciliare, oltre che nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora oppure in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, anche e specificamente in case famiglia protette.
Una semplice ma importante estensione anche alla fase esecutiva di una possibilità prevista in sede di cognizione.
Con una differenza in relazione al regime transitorio, perché in questo caso la norma entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, le case famiglia protette, laddove istituite, potranno da subito accogliere, in regime di detenzione domiciliare, madri con prole di età sino a dieci anni.
Non altrettanto, sembra di possa dire per il “ritocco” al limite dell’età della prole apportato, in materia di misure cautelari, all’articolo 275, comma 4 del codice di procedura penale, limite che è stato innalzato da tre a sei anni, non a dieci.

L’articolo 3, comma 2 della legge contiene modifiche alla cosiddetta detenzione domiciliare speciale disciplinata dall’articolo 47quinquies della legge n. 354/1975 e riferita alle madri con prole non superiore ad anni dieci, misura la quale particolarità risiede nella possibilità di applicazione anche nel caso di esecuzione di pene di lunga durata.

Attualmente, la norma afferma che la madre di prole di età inferiore ai dieci anni (anche in questo caso, il limite di età non è stato modificato) può essere ammessa al beneficio, al fine di ripristinare la convivenza con i figli, “dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo” (ex art. 47-quinquies, comma 1 della legge n. 354/1975).

Si deve rilevare l’introduzione di un importante comma 1 bis, con il quale il legislatore ha voluto precisare in quali luoghi le detenute madri possono espiare il terzo della pena, o i quindici anni in caso di ergastolo, prodromici all’ammissione al beneficio.
Queste regole si possono così riassumere:

L’indicato periodo di tempo può essere espiato in un ICAM.

In alternativa, ma esclusivamente se non vi sia pericolo di recidiva o di fuga, l’indicato periodo di tempo può essere espiato in abitazione o altro luogo di privata dimora oppure in luogo di cura, assistenza o accoglienza.

Sempre che non vi sia pericolo di recidiva o di fuga, e se la madre non possa indicare dei luoghi privati, ai sensi del precedente punto 2), nei quali essere collocata (il pensiero corre subito alle madri straniere), si potrà ricorrere all’espiazione in casa famiglia protetta, se istituita.

In relazione alle madri condannate per uno dei cosiddetti reati ostativi, elencati all’articolo

4 bis della legge n. 354/1975, nessuna delle regole di favore appena riferite trova applicazione, con la conseguenza che o si ricorre ad altri benefici penitenziari, se applicabili, oppure la condannata sarà sottoposta ad esecuzione penale classica in istituto.

Dott.ssa Concas Alessandra

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