Il processo penale italiano: intervista alla professoressa donatella curtotti – nappi docente di diritto processuale penale presso la facotà di giurisprudenza dell’università di foggia

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In Italia abbiamo un sistema che si fonda sul modello accusatorio, nello specifico ci può dire in che consiste?

Il sistema processuale accusatorio è un sistema di matrice anglosassone, non ci appartiene fondamentalmente, lo abbiamo adottato una ventina di anni fa nel momento nel quale ci siamo resi conto che l’accertamento penale necessitava di una serie di garanzie, e le garanzie sono le fondamenta del sistema accusatorio.

Il sistema accusatorio è un sistema che garantisce alla persona che è accusata che è l’imputato, di difendersi dall’inizio sino alla fine e di essere condannato soltanto al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi il processo diventa, si dice, proprio tecnicamente una gara, una partita, uno scontro tra due persone, cioè l’imputato e l’accusatore, il pubblico ministero, ognuno porta il suo materiale probatorio e cerca di convincere il giudice perché il tutto parte da una presunzione di non colpevolezza dell’imputato,se il pubblico ministero riesce a convincere il giudice con le prove che acquisisce al dibattimento davanti al giudice, il giudice condannerà, diversamente l’imputato sarà prosciolto anche con una formula assolutoria completamente piena.

Il processo è fondamentalmente una partita, uno scontro, è un gioco, si parla per questo di teoria sportiva, perché è lo dallo scontro che dovrebbe emergere la menzogna, e questo che fa del sistema un sistema non dico migliore, ma meno peggiore di altri.

Quali sono le differenze che si riscontrano di più tra il nostro modello e modelli stranieri?

Le differenze non riguardano tanto il modello, cioè la nostra struttura di processo, le regole che noi abbiamo è che altri non hanno.

La verità è che il processo, dicono i “bravi” è lo specchio della realtà, della realtà politica, sociale, storica di un paese, dove anche in due sistemi processuali le regole fossero le stesse e la loro applicazione che fa si che quel processo cambia, perché si applica una realtà che è molto diversa dalle altre.

Il nostro sistema è profondamente diverso da quello degli altri paesi, soprattutto da quello dei paesi di Common Law, cioè paesi inglesi, paesi americani, ma anche la Francia, la Spagna, e ogni altro sistema.

Le differenze riguardano un modo proprio diverso, culturale, di concepire l’uomo, anche i suoi diritti fondamentali e poi le regole che servono a tutelarlo e applicarlo.

Al momento i sistemi non sono tanto diversi sotto il profilo normativo l’uno dall’altro, perché sono tutti sistemi meno male di elevata civiltà giuridica, si avvicinano moltissimo, però è l’applicazione che ne cambia completamente il volto.

Devo dire che forse il nostro sistema è meno pragmatico di quello di degli altri, ma questo è in portato, e ci deriva dalla nostra storia secolare, questa è la differenza più importante e più pregnante che c’è.

Dalle cronache, dai giornali, dai telegiornali, sentiamo spesso parlare di incidente probatorio, sentiamo parlare di indagini, di investigazioni.

Nello specifico di che si tratta?

Il processo si deve decidere in dibattimento, cioè sull’accusa decide il giudice in dibattimento al cospetto delle prove che gli portano le parti.

Deve decidere solo in dibattimento perché come dicevamo prima, quello scontro, il contraddittorio dialettico deve avvenire davanti al giudice, davanti agli occhi del giudice, perché il giudice si renda conto chi mente e chi no.

Purtroppo però, siccome la macchina processuale dell’accertamento richiede tempi molto lunghi dall’inizio del procedimento alla fine (di solito passano sette otto anni), attualmente, anche grazie al progresso tecnologico e scientifico c’è la possibilità di acquisire le prove non in dibattimento ma molto molto prima, perché queste prove poi con il tempo potrebbero svanire.

Cade un po’ la regola per la quale il contraddittorio sulla prova si forma solo in dibattimento, alla fine del processo, e invece sta facendo presa sempre di più il fatto che la prova si acquisisca subito, cioè all’inizio delle indagini.

Lo si sente quotidianamente, tutte queste scene del crimine che vengono analizzate, scandagliate dalle forze dell’ordine,dai RIS e dalla polizia scientifica.

Costoro compiono degli accertamenti su del materiale evanescente e per farlo usano delle tecniche, dal punto di vista tecnico-scientifico e sotto il profilo giuridico degli istituti processuali, che è come se aprissero delle piccole parentesi di dibattimento nella fase investigativa, cioè davanti al giudice si ricostituisce una sorta di piccolissimo processo, in contraddittorio però, molti molti anni prima, cioè all’inizio del procedimento, nella fase investigativa, perché è l’unico momento nel quale la prova potrà essere acquisita.

Per un principio di non dispersione cerchiamo di mantenerla salva, di cristallizzarla in quel momento per non attendere sette anni.

Questo è l’incidente probatorio, quello che tecnicamente si chiama “accertamento tecnico non ripetibile”, sono momenti garantiti di acquisizione di materiale probatorio che con il tempo andrà disperso, e il progresso tecnico-scientifico aprirà sempre di più spazio a questi momenti proprio perché ci consente di refertare cose che sino a tre, quattro, cinque anni fa era impensabile potere acquisire come elementi di prova, rimanevano sulla scena del crimine e nessuno né le vedeva né le poteva acquisire.

In che consistono i procedimenti speciali e quali sono le differenze con gli altri paesi.

I procedimenti speciali sono nati in realtà in altri paesi, nel senso che la vera questione del processo penale in tutto il mondo, non soltanto in Italia anche se è un nostro grosso difetto, è la sua lungaggine.

Noi diciamo sempre agli studenti che la procedura penale è la procedura del dolore, perché si ha a che fare con il dolore dell’uomo, anche se eventualmente venisse condannato, l’uomo ha diritto a che il suo accertamento sia il più veloce possibile.

Purtroppo questo non si può fare sempre perché l’accertamento richiede i suoi tempi, ogni accertamento è diverso dall’altro, bisogna essere certi che la sentenza di condanna sia realmente fondata e quindi c’è bisogno di tempo, e allora per evitare queste lungaggini il legislatore da sempre, perché procedimenti alternativi, i procedimenti speciali sono nati nei sistemi americani, quei sistemi dei quali parlavo prima, molto pragmatici che trovano immediatamente le soluzioni, accanto a questo accertamento lungo hanno creato degli accertamenti più veloci, o perché ci sono delle evidenze probatorie tali da rendere superfluo il procedere fisiologico del processo nelle sue fasi ordinarie, o perché l’imputato sceglie per sua volontà di chiudere prima il processo.

Ed ecco quindi tutti i procedimenti speciali, ce ne sono vari, ce ne sono cinque, uno diverso dall’altro, però la ratio è quella di accorciare, abbreviare la conclusione del processo, o perché c’è un quadro probatorio schiacciante, sia a carico sia a discarico, o perché l’imputato per sua precisa volontà acconsente a che il processo si chiuda prima.

Quindi in questo caso si accorciano relativamente ai tempi?

Si accorciano di molto in realtà i tempi.

Perché se si considera che il giudizio abbreviato si chiude nell’udienza preliminare, che è una fase che precede il dibattimento anche di molti anni, si accorciano notevolmente i tempi del processo penale, questo di sicuro.

Restando in tema di processo, che differenza c’è tra il processo penale e il processo civile?

Il processo civile prende tempi più lunghi.

Il processo penale deve inevitabilmente rispettare le esigenze legate alla considerazione che l’imputato non può avere questa spada di Damocle sulla testa per troppo tempo.

Sono entrambi lunghi.

Io che ho esercitato all’estero mi sono resa conto come per esempio in Inghilterra i procedimenti siano molto più brevi, portando a una sommarietà nell’accertamento.

Non è detto che un procedimento breve sia un procedimento migliore, spesso un procedimento breve è un procedimento più veloce, più sommario, meno approfondito, però è anche vero che un accertamento eccessivamente lungo è contrario a quelle che sono le esigenze fondamentali dell’imputato, a quelli che sono i diritti fondamentali dell’imputato ad avere un’incognita come questa enorme, il procedimento penale in tempi assolutamente ragionevoli però, e quello civile è decisamente più lungo, la sofferenza è minore se vogliamo, perché tocca i diritti civili, nel caso del procedimento penale si toccano quelli che sono i dolori e le passioni dell’uomo.

Ci sono due acronimi molto usati e che sentiamo spesso nominare, GIP e GUP, che significano e che differenza c’è nelle loro funzioni?

Sono molto usati perché GIP sta a significare giudice per le indagini preliminari e GUP sta a significare giudice per le udienze preliminari, sono molto lunghi e quindi si utilizza l’acronimo.

Sono i due organi istituzionali che sovraintendono le fasi che precedono il vero processo, cioè il dibattimento, dove invece decide il giudice del dibattimento.

Sono due figure profondamente diverse perché nella fase delle indagini preliminari, dove non c’è processo, nel senso che è solo una fase investigativa che serve al pubblico ministero per capire se è il caso di esercitare l’azione penale, di chiedere un accertamento, e una fase che si potrebbe chiudere con un’archiviazione quindi è come se nulla fosse mai accaduto, a livello istituzionale c’è il GIP a sovraintendere, a garantire la correttezza del procedere investigativo, non ha nessuna influenza sulle scelte investigative perché e il pubblico ministero il “Dominus” della fase investigativa delle indagini preliminari, e lì per adottare i provvedimenti che incidono sulle libertà dell’indagato perché naturalmente e di solito nella fase investigativa che l’indagato viene sottoposto a misure cautelari per esempio, oppure, e li quando bisogna acquisire quelle prove attraverso l’incidente probatorio, che richiedono la presenza dell’organo giurisdizionale che esercita la sua funzione di giudice terzo imparziale rispetto al materiale probatorio che viene acquisito dalle parti.

Questo è il GIP, una presenza abbastanza lontana dalla realtà investigativa.

Il GUP, invece, dirige la fase dell’udienza preliminare, che è la fase centrale del processo penale, centrale rispetto alle tre fasi:

indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento.

E’ una fase di passaggio nella quale davanti alle richieste del pubblico ministero di procedere, il GUP cerca di capire se realmente è il caso di andare al dibattimento, oppure, se le richieste del pubblico ministero sono state un po’ azzardate.

È sempre un modo per evitare una fase dolorosa come è quella del dibattimento, se si può chiudere prima con una sentenza di non luogo a procedere, perché il pubblico ministero ha preso una svista nella fase investigativa ritenendo che invece si dovesse andare al processo, il gup ha l’obbligo, a questa funzione di chiudere il processo nell’udienza preliminare, oppure, e qui sta cambiando il suo ruolo, ha una funzione importantissima nel momento nel quale l’imputato decide di ricorrere al giudizio abbreviato, cioè a quella fase accorciata, sommaria, molto più breve di processo che si chiude proprio in questa fase, allora in questa fase dell’udienza preliminare quel GUP diventa il vero giudice che decide.

Faccio un esempio banale:

gli ultimi processi, quelli che ormai sono diventati famosi per tutti, si chiudono spesso in abbreviato perché l’abbreviato contro un accorciamento, un accorciamento della conclusione del processo, concede all’imputato un abbattimento della pena, uno sconto della pena, e quindi ormai gli imputati come soluzione, come strategia processuale optano per il giudizio abbreviato, proprio per ottenere questo abbattimento di un terzo della pena, e allora il gup cambia il suo ruolo, da semplice giudice di passaggio diventa il vero giudice che decide.

Adesso le vorrei chiedere una curiosità che riguarda il codice di procedura penale vigente.

Secondo lei questo codice che di solito viene definito come “giovani” è davvero così giovane?

Non solo rispetto al precedente codice Rocco ha riflesso anche nella utilizzazione che viene fatta ad esempio nella realtà processuale italiana.

Naturalmente non è un codice “giovane”, lo chiamano giovane le persone che hanno qualche anno in più di me, che si sono formate con l’altro codice, il codice Rocco, ma non è giovane, ormai entrate in vigore da oltre vent’anni, ma non solo, non lo è perché il codice che oggi regolamenta il nostro processo penale tutt’altra cosa rispetto al codice Vassalli, ha subito così tante trasformazioni, questo ormai lo sanno anche non solo i tecnici, in televisione continuamente si parla di riforme, leggi, decreti legge, emergenze sul processo penale, il processo penale viene bersagliato ogni mese da riforme legislative, governative, e questo lo ha travolto completamente.

Se lei mi dovesse chiedere come è adesso il sistema processuale, io che penso non solo io, non potrei risponderle, perché in realtà non so neanche come è perché in qualche maniera il legislatore cerca di risolvere le questioni tappando delle falle, ma siccome il processo penale è una macchina che dovrebbe essere perfetta, perché è un incastro sensibilissimo di tanti anelli, se si tocca un anello anche gli altri che stanno a monte oppure a valle subiscono delle conseguenze.

Quindi, nessun cambiamento legislativo e risolutore, e non va che a rovinare questo incastro, e un sistema strano adesso, in un sistema pieno di falle, è un sistema che di sicuro non funziona più, forse come ci insegnavano i nostri maestri dovrebbe essere rivisto in toto, completamente.

Tentativi ne sono stati fatti a livello ministeriale negli ultimi anni, purtroppo senza andare poi a buon fine.

Ma devo dire anche onestamente che il processo penale è una cosa molto seria ed è anche molto molto difficile trovare la soluzione normativa ideale, penso che nessuno abbia la formula magica è forse mai nessuno lo troverà.

In riferimento alla attualità come vede il processo penale oggi in Italia?

Oggi di processo penale se ne parla quotidianamente, le cronache sono invase da notizie sui processi più eclatanti, soprattutto quelli che riguardano queste investigazioni sulla scena del crimine, poi ci sono i film, insomma tutto quello che noi sappiamo benissimo, però deve passare il messaggio che le cose sono molto più complicate di quelle che sembrano e soprattutto che le cose che vengono divulgate dovrebbero essere soppesati moltissimo, anche il concittadino comune quando vede, quando ascolta si deve chiedere:

ma è veramente così?

È la prima domanda che bisogna farsi perché forse se ne parla troppo di processo, se ne parla troppo presto rispetto alle conclusioni fisiologiche del processo, bisogna sempre aspettare, e poi c’è una regola ferrea che molti non condividono, io lo vedo anche la lezione, gli studenti all’inizio del mio corso sono sempre molto contrari a quello che le sto per dire, e cioè che bisogna sempre pensare che l’imputato e un presunto innocente, è un innocente sino a quando non viene emessa una sentenza di condanna (n.d.r.: ex articolo 27 comma 2 della Costituzione) perché se così non fosse il processo penale sarebbe una macchina di grandissima cattiveria, uno strumento di tortura, e siccome così non deve essere, il cittadino penso che debba sapere questo e ogni volta che si avvicina un televisore oppure a un giornale si deve avvicinare con questa chiave di lettura, in ogni caso l’imputato, l’indagato, ma sempre garantito, va protetto sino a quando il materiale probatorio non lo condanna definitivamente.

Al riguardo le chiedo una considerazione se possibile sull’atteggiamento della stampa nei confronti della materia processuale.

C’è una faciloneria nel divulgare le notizie ci vorrebbe forse un po’ più di etica, ma non dico solo da parte dei giornalisti, da parte di tutti, un po’ più di rispetto delle vicende dolorose che toccano non solo gli indagati ma anche le vittime, i parenti delle vittime, i danneggiati.

Questo all’estero per esempio non accade, all’estero ci sono dei meccanismi che proteggono tutti, proteggono il processo, perché l’accertamento e più sereno se non è bombardato e condizionato dall’esterno, proteggono le vittime, proteggono anche cittadino, perché il cittadino con queste continue notizie vive momenti le situazioni in ogni caso non di serenità, quindi ritengo che questo fenomeno sia un fenomeno molto italiano che andrebbe lievemente ridimensionato, troppe trasmissioni, troppe considerazioni, lasciamo a chi fa il suo mestiere, quindi intanto gli investigatori, quella serenità necessaria perché si svolgano delle indagini corrette e appurate.

E poi un’altra cosa che mi preme dire, e che noi facciamo penso quotidianamente l’università, e dare fiducia al cittadino su quelle che sono le indagini, su quella che la elevatissima professionalità degli investigatori.

Questa è una cosa soprattutto italiana, sarà perché le nostre criminalità e raffinata, se sarà raffinata anche la polizia giudiziaria, però bisogna credere che coloro i quali gestiscono il processo in Italia lo fanno proprio al massimo a questo va detto lo e va ribadito perché è giusto così, perché il lavoro è molto difficile quindi va apprezzato.

Dott.ssa Concas Alessandra

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