Il procedimento per la dichiarazione di fallimento

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Il tribunale emette la sentenza di dichiarazione del fallimento di un’impresa quando qualcuno porti a sua conoscenza lo stato di insolvenza nel quale la stessa si trova.

La legge prevede che la dichiarazione di fallimento può avvenire in seguito a ricorso (spesso chiamato anche istanza di fallimento) presentato da determinati soggetti.

Dal debitore, vale  a dire dalla stessa impresa che non è più in grado di pagare i suoi debiti.

Se si tratta di impresa individuale, il ricorso è presentato dallo stesso imprenditore, mentre se si tratta di una società, viene presentato dall’amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale.Il debitore deve allegare all’istanza di fallimento la documentazione utile al giudice per verificare la sussistenza o la non sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Ad esempio, deve allegare le scritture contabili e fiscali relative agli ultimi esercizi, lo stato delle attività dell’impresa, l’elenco dei creditori con i dettagli dei singoli crediti e l’indicazione dei ricavi conseguiti negli ultimi tre esercizi.

Da uno o più creditori dell’impresa che, in questo modo, confidano nella possibilità di ottenere le somme che a loro spettano.

Anche in questo caso, devono essere allegati i documenti che consentano al tribunale di verificare i presupposti per procedere alla dichiarazione di fallimento.

In particolare, devono essere allegati la visura della società estratta dal Registro delle Imprese e il titolo a fondamento del credito, ad esempio fatture o cambiali.

Il ricorso deve essere presentato alla sezione fallimentare del tribunale del luogo dove l’impresa ha la sua sede principale, vale a dire il luogo nel quale svolge prevalentemente le attività di amministrazione.

La sede principale spesso coincide con la sede legale, ma non è tassativo che coincida.

A norma dell’articolo 6 del R.D. 16/03/1942, Il tribunale può emettere la sentenza di dichiarazione del fallimento anche su richiesta del pubblico ministero, quando la situazione di insolvenza è emersa nel corso di un procedimento penale, risulti dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, e da comportamenti dell’imprenditore che incidono sul patrimonio della stessa (ad esempio il trafugamento, la sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell’attivo), oppure è stata segnalata da un giudice che, a sua volta, l’ha rilevata nel corso di un procedimento civile.

In passato era previsto che il fallimento potesse essere dichiarato anche per iniziativa d’ufficio del tribunale, mentre adesso la legge non prevede più questa possibilità e richiede che il giudice possa emettere la sentenza di fallimento se lo richiedano il debitore, i creditori o il pubblico ministero (Cass. civ. n. 3472/2011).

Una volta che ha acquisito l’istanza e la documentazione, il tribunale verifica la sussistenza dei presupposti del fallimento , vale a dire, che l’impresa sia fallibile e che si trovi in stato di insolvenza.

Se la verifica dovesse avere esito positivo, emette la sentenza di dichiarazione del fallimento.

La dichiarazione di fallimento e il suo contenuto

Quando il giudice riscontra che esistono i presupposti per dichiarare fallita un’impresa, emette una sentenza attraverso la quale  viene avviata la procedura fallimentare, quel procedimento che consente di raggruppare i beni dell’impresa e pagare, nei limiti nei quali lo consentano, i debiti contratti.

In particolare, con la sentenza di dichiarazione del fallimento, il tribunale fallimentare provvede:

A nominare il giudice delegato, che vigila sul corretto svolgimento della procedura.

A nominare il curatore fallimentare, che ha deve amministrare l’impresa sino a quando la procedura non si sarà conclusa.

In caso di istanza presentata dai creditori o dal pubblico ministero, a ordinare al fallito di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali, oltre all’elenco dei creditori.

A fissare l’udienza per la verifica dei crediti e il termine per consentire agli altri creditori di partecipare alla procedura, attraverso le domande di insinuazione e di rivendicazione.

La sentenza viene notificata al debitore, comunicata al creditore che ha richiesto la dichiarazione del fallimento e al pubblico ministero, oltre ad essere annotata sul registro delle imprese.

Da questo momento la dichiarazione di fallimento produce effetti sia nei confronti del fallito, sia nei confronti dei creditori e di eventuali altri soggetti.

La dichiarazione di fallimento e i suoi effetti

Una volta emessa la sentenza di dichiarazione del fallimento, il primo effetto è quello dell’apertura della procedura fallimentare.

Questa procedura, secondo le attuali regole, si divide in tre fasi distinte:

La fase di accertamento del passivo, nel corso della quale viene accertata la consistenza patrimoniale dell’impresa, verificando l’esistenza e la consistenza sia dei debiti, sia dei crediti del fallito.

La fase di liquidazione dell’attivo, nel corso della quale i beni dell’impresa debitrice sono sottoposti a vendita forzata.

La fase di ripartizione dell’attivo, nel corso della quale eventuali somme disponibili e le altre somme che derivano dalla liquidazione vengono ridistribuite tra i creditori dell’impresa fallita.

La redistribuzione dei crediti avviene sulla base di un progetto presentato da parte del curatore fallimentare e dichiarato esecutivo da parte del giudice delegato.

La dichiarazione di fallimento e gli effetti sui creditori

Il principale effetto derivante dalla dichiarazione di fallimento nei confronti dei creditori, consiste nell’ottenere, quasi sempre in parità con gli altri creditori, il pagamento delle somme dovute nei limiti del patrimonio residuo dell’impresa.

La dichiarazione di fallimento e gli effetti sul fallito

Nei confronti dell’impresa fallita si producono tre distinti effetti:

Nel lato patrimoniale, nel lato personale e nel lato penale.

In relazione agli effetti patrimoniali, l’imprenditore subisce il cosiddetto spossessamento.

Con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la disponibilità dei suoi beni esistenti e non li può né amministrare né può agire legalmente nelle controversie ad essi relative, né ricevere somme che derivano dal loro godimento, ad esempio il canone di locazione su un bene immobile. L’imprenditore mantiene la proprietà dei beni.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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