Il procedimento penale, definizione e caratteri

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Un procedimento penale è la successione degli atti, avviato dall’autorità giudiziaria, che conduce dall’iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

Si definisce processo penale la sottofase del procedimento penale che ha inizio a seguito della pronuncia di un decreto di rinvio a giudizio in udienza preliminare, oppure, nei procedimenti speciali che omettono questa udienza (giudizio immediato, giudizio direttissimo e procedimento per decreto), a seguito della richiesta formulata dal pubblico ministero, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

Con l’apertura del processo penale, l’indagato (o colui che è stato sottoposto ad arresto o a fermo) acquisisce la qualifica di imputato.

Il giudizio immediato è un procedimento penale speciale caratterizzato dalla mancanza dell’udienza preliminare previsto e disciplinato dall’articolo 453 del codice di procedura penale.

Gli organi competenti sono il pubblico ministero e il Giudice delle Indagini Preliminari.

Tra i requisiti, l’evidenza della prova o provvedimento di custodia cautelare in carcere o domiciliare.

Il giudizio immediato può essere instaurato in seguito a richiesta del Pubblico Ministero ppure in seguito a richiesta dell’imputato. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare, con un’istanza vincolante per il Giudice delle Indagini Preliminari, il quale è tenuto a disporre il giudizio omettendo tale fase processuale.

Perché il Pubblico Ministero possa chiedere il giudizio immediato ci deve essere l’evidenza della prova e la persona sottoposta alle indagini deve essere stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova oppure che la persona, pur avendo ricevuto l’invito a presentarsi, non si sia presentata.

L’interrogatorio effettuato in sede di convalida dell’arresto o del fermo o l’interrogatorio di garanzia del sottoposto a misura cautelare siano comunque idonei a consentire l’instaurazione del rito speciale.

La richiesta di giudizio immediato deve essere trasmessa alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Il termine di novanta giorni non è ritenuto perentorio dalla giurisprudenza, ed è ritenuto vincolante in relazione al compimento delle indagini dalle quali emerga l’evidenza della prova.

Con la richiesta viene trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato oppure rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Il decreto di giudizio immediato, che deve contenere l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento), viene comunicato al Pubblico Ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

Se il reato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di questo rito, si procede separatamente.

 

Se la richiesta proviene dall’imputato, lui stesso, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza preliminare presenti in cancelleria una dichiarazione con la quale rinuncia all’udienza e richiede il giudizio immediato.

 

Se la richiesta di giudizio immediato proviene dal Pubblico Ministero, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

 

Il giudizio direttissimo, nell’ordinamento giuridico italiano è un procedimento penale speciale, previsto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale, caratterizzato dalla mancanza dell’udienza preliminare e della fase predibattimentale nel giudizio ordinario penale.

L’organo competente è di solito il tribunale monocratico.

Per poter ricorrere ad esso sono necessarie la presenza dei requisiti dell’arresto in flagranza e la confessione.

Può essere instaurato esclusivamente dal Pubblico Ministero in tre ipotesi previste dal codice di procedura penale.

Quando la persona viene arrestata in stato di flagranza di un reato, il P.M. può presentare l’imputato in stato d’arresto direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto.

Se l’arresto viene convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

Se l’arresto non viene convalidato, il giudice restituisce gli atti al Pubblico Ministero è possibile procedere al giudizio direttissimo se l’imputato e il Pubblico Ministero consentono.

La seconda ipotesi si ha quando il Pubblico Ministero, dopo aver ottenuto la convalida dell’arresto dal giudice per le indagini preliminari, presenta l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto.

In questo caso, il Pubblico Ministero deve ottenere l’applicazione di una misura cautelare che protragga lo stato di custodia (e questo perché l’imputato deve essere presentato dal Pubblico Ministero e si presuppone che lo stesso abbia la disponibilità fisica dell’imputato).

 

La terza ipotesi si ha quando la persona nel corso dell’interrogatorio abbia reso confessione.

Se la persona che ha reso confessione si trova in custodia cautelare viene presentata all’udienza entro trenta giorni dalla registrazione della notizia di reato nell’apposito registro. Se la persona è libera viene citato a comparire a un’udienza di uguale termine.

L’arrestato viene condotto davanti al giudice per la convalida e contestualmente viene svolto il processo, oppure viene richiesto di fissare l’udienza per l’espletamento nelle 48 ore successive all’arresto.

Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Con il decreto di condanna, il giudice:

applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale;

ordina la confisca, nei casi in cui essa è obbligatoria, o la restituzione delle cose sequestrate;

concede la sospensione condizionale della pena.

Se ne ricorrono i presupposti, dichiara anche la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato.

 

Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie; inoltre, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.

 

Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, o nel termine di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. In tal caso, si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

 

Il Pubblico Ministero, se viene a conoscenza di fatti rilevanti, su richiesta di una parte (es. denuncia, querela da parte di privati oppure d’ufficio durante lo svolgimento del magistrato), provvede all’iscrizione della notizia di reato.

 

Successivamente si apre la fase per le indagini preliminari che è volta alla determinazione sull’esercizio dell’azione penale, della quale deve essere dato avviso ai soggetti interessati.

La raccolta di elementi ed eventuale proroga

 

L’avviso contiene anche la facoltà, entro 20 giorni dalla notifica, di chiedere ulteriori indagini, di presentare memorie, di essere interrogato dal pubblico ministero; qualora la richiesta di nuove indagini viene accolta, queste vanno espletate entro un periodo massimo di 90 giorni, comprensivo di una proroga.

 

Il codice di procedura penale italiano non prevede l’obbligo per il Pubblico Ministero di disporre sempre l’interrogatorio dell’indagato nel corso delle indagini preliminari, le disposizioni dell’articolo 415 bis del codice di procedura penale (reato commesso da persone ignote) costituiscono una garanzia per l’esercizio effettivo del diritto alla difesa. In ogni caso, le memorie, le produzioni documentali e l’interrogatorio che entreranno nel fascicolo del pubblico ministero ai sensi dell’articolo 415 bis del codice di procedura penale,, verranno valutati dal giudice per le indagini preliminari e rivestiranno valore ai fini delle decisione delle causa nel caso l’imputato richiedesse il giudizio abbreviato.

 

A conclusione delle indagini preliminari il Pubblico Ministero, se emergono elementi per procedere, formula la richiesta di rinvio a giudizio, ne dà poi comunicazione all’interessato, invitandolo eventualmente a nominare un avvocato difensore di fiducia, specificando il fatto, le norme che si presumono violate, il luogo e la data della violazione nonché che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero.

 

In questo caso il Pubblico Ministero richiede, con modalità che mutano in funzione del rito da questi o dall’indagato prescelto ed in ragione della competenza dell’organo giudicante desunta dal titolo di reato, che viene disposto il rinvio prodromico alla instaurazione del processo penale. È importante specificare che solo da questa fase l’indagato assume le vesti di imputato e quindi solo in questa fase il procedimento è considerato una pendenza a carico dello stesso.

 

Se  non vengono rinvenuti elementi utili per questo passaggio, viene disposta l’archiviazione mediante apposita richiesta: si distingue in particolare tra richiesta di archiviazione e decreto d’archiviazione: il primo è richiesto del pubblico ministero, mentre il secondo è emanato dal Giudice delle Indagini Preliminari.

Dott.ssa Concas Alessandra

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