Il privilegio, disciplina giuridica e caratteri

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Il privilegio è una tra le cause di prelazione che costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito.

I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell’ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce questa prelazione a determinati tipi di crediti che sembrano degni di una maggiore tutela.

Tra i crediti privilegiati l’ordine di preferenza è stato voluto dal legislatore (ex art. 2777 e seguenti)

 

Esistono innanzitutto “privilegi generali” che riguardano tutti i beni mobili del debitore e non sono opponibili ai terzi (se cioè il debitore aliena i beni mobili il creditore non potrà agire per riaverli, questo è dovuto al principio del diritto di sequela.)

L’articolo 2747, e i “privilegi speciali”, che si hanno su determinati beni, sia mobili, sia immobili e sono dovuti dal particolare legame esistente tra il credito e l’oggetto del contratto.

Quando ad esempio viene venduta una macchina utensile, il venditore ha un privilegio per il pagamento del prezzo sulla macchina utensile stessa.

Così chi riceve in deposito ha il privilegio per il pagamento dell’attività di custodia sulla cosa stessa finché essa è presso di lui. Tale privilegio è un diritto reale di garanzia e non soltanto una qualità del credito, essendo infatti, in linea di principio, opponibile ai terzi. Riguardo ai beni mobili, il pegno è preferito al privilegio speciale gravante su di essi, mentre per gli immobili il privilegio viene preferito all’ipoteca.

I crediti per i contributi che hanno gli enti previdenziali, i crediti dei lavoratori per le retribuzioni da parte dei loro datori di lavoro, i crediti dello Stato per le imposte sono tutti crediti privilegiati.

Il fenomeno inverso al privilegio è la postergazione quando uno o più creditori, senza rinunciare al credito, permettono che il loro credito sia soddisfatto solo dopo l’integrale soddisfazione degli altri creditori che assumono, per effetto di questo, un carattere di privilegio indiretto.

 

Uno dei casi più rilevanti di postergazione la si ebbe nel concordato preventivo Agrifactoring dove gli azionisti di tale società si postergarono per permettere di raggiungere l’approvazione del concordato. Sulla scia di una prassi bancaria diventata diffusa la riforma del diritto societario ha ufficializzato la postergazione.

 

Il testo dell’articolo 2467 del codice civile recita:

“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito” .

 

I privilegi, a differenza del pegno e dell’ipoteca, scaturiscono dalla legge e non dalla volontà delle parti. Alcuni crediti per la loro particolare natura, sono ritenuti infatti dall’ordinamento meritevoli di una speciale tutela. Fondamentale distinzione nell’ambito dell’istituto in esame è quella, sancita dall’articolo 2746 del codice civile, tra privilegio generale e privilegio speciale.

Il privilegio generale è quello su tutti i beni mobili del debitore. 

Il privilegio speciale è quello su determinati beni del debitore.

La principale distinzione tra i due tipi di privilegio sta nel fatto che il privilegio generale non attribuisce un diritto di sequela (non costituisce quindi una garanzia reale), mentre il privilegio speciale attribuisce il predetto diritto, consentendo di perseguire i beni anche se sono stati acquistati da terzi (è quindi una garanzia reale).

In relazione agli istituti appena esaminati del pegno e dell’ipoteca, occorre osservare che il pegno prevale sul privilegio speciale sui beni mobili, mentre il privilegio speciale sui beni immobili prevale sull’ipoteca (ex art. 2748 c.c.).

Come già previsto anche per il pegno e l’ipoteca, il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione, agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

Il privilegio speciale sui beni mobili è il privilegio istituito dalla legge a tutela del creditore e avente ad oggetto determinati beni del debitore.

Questo tipo di privilegio viene denominato speciale, in quanto ne costituiscono oggetto uno o più beni del debitore individuati dalla legge, in considerazione del tipo di obbligazione (ex artt. 2755 ss. c.c.).

Oltre ad elencare i crediti che godono del privilegio su uno o più beni del debitore e che tra breve esamineremo, il Codice fornisce altresì lo strumento giuridico al creditore, affinché possa efficacemente esercitare il diritto accordatogli dall’ordinamento.

È stabilito, infatti, che il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo (ex art. 2769 c.c.).

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi, così come i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili.

In questo caso il creditore può addirittura ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

 

Il legislatore ha previsto che il privilegio a favore del creditore possa essere costituito anche su beni immobili di proprietà del debitore.

Su un determinato immobile hanno innanzitutto privilegio i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori (ex art. 2770 c.c.).

Hanno inoltre privilegio i crediti dello Stato per vari tipi di imposta sul reddito e anche per alcuni tributi indiretti (ex artt. 2771 e 2772 c.c.).

Riveste particolare importanza l’articolo 2775-bis, inserito dalla L.30/1997 , che ha convertito con modifiche il decreto legge 1996/669, che sancisce che in caso di mancata esecuzione del contratto preliminare (che risulti regolarmente trascritto), i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare. In questo caso il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca (ex art. 2825 bis c.c.).

Sul prezzo degli immobili sono collocati, solo in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili e nell’ordine che segue con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo  2118 del codice civile

I crediti indicati dagli articoli. 2771 e 2751 bis del codice civile e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali.

I crediti dello Stato, indicati dal comma 3 dell’articolo 2752 del codice civile.

 

In base all’art. 46 TUBC, i finanziamenti a medio e lungo termine da parte delle banche alle imprese possono essere garantiti da privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri.

Oggetto del diritto di garanzia possono essere, in particolare, i beni comprendenti il capitale fisso delle imprese (impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali destinati all’esercizio dell’impresa), il capitale circolante, cioè diretto ad essere consumato e rimpiazzato nel normale ciclo di produzione (materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci), oltre che i beni acquistati con il finanziamento concesso e i crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati.

La norma pone numerosi problemi interpretativi. Si discute soprattutto se il privilegio si possa estendere al capitale fluttuante futuro e cioè venuto ad esistenza successivamente alla costituzione della garanzia.

Dott.ssa Concas Alessandra

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