Il principio rieducativo della pena e il codice penale

Scarica PDF Stampa

Il principio della finalità rieducativa della pena pone interrogativi di legittimità costituzionale per alcuni tipi riferiti alla stessa.

Particolarmente controversa è la questione della compatibilità dell’ergastolo con i principi della Costituzione, e in particolare con il principio di rieducazione sancito dall’articolo 27, comma 3 della Costituzione.

Se per rieducazione s’intende acquisizione della capacità di vivere nell’ambiente sociale e non pentimento interiore del colpevole, i giuristi si chiedono come questo obiettivo possa essere conseguito attraverso una pena perpetua.

Questo interrogativo viene tradotto in eccezione di incostituzionalità agli inizi degli anni settanta .

La Corte Costituzionale con la sentenza 22 novembre 1974, n. 264 ha ritenuto legittimo l’ergastolo, e muovendo dalla concezione “polifunzionale” della pena ha affermato che la sua funzione non è di sicuro l’esclusivo riadattamento dei delinquenti.

Indipendentemente dal carattere polifunzionale della pena, sostenuto dalla Consulta, va riconosciuto che, il forte contrasto tra il finalismo rieducativo e la pena perpetua, si è notevolmente ridimensionato con l’ammissione degli ergastolani alla liberazione condizionale avvenuto con l’entrata in vigore della legge 25 novembre 1962, n. 1634.

La concessione di questo beneficio, in presenza di un accertato ravvedimento, si deve ritenere “dovuta” a seguito della giurisdizionalizzazione dell’istituto avvenuta con la sentenza n. 204 del 1974.

Con la sentenza 4 luglio 1974 n. 204, la Corte ha ribadito il diritto del condannato “… a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo”.

La dottrina ritiene che la posizione adottata dal legislatore sia la più corretta, mantenimento dell’ergastolo e ammissione degli ergastolani alla liberazione condizionale.

L’ergastolo non è incostituzionale, ma sarebbe incostituzionale il fare restare sterile l’azione di rieducazione compiuta nei confronti degli ergastolani, impedendo ai detenuti socialmente recuperati di riacquistare la libertà.

Nel settembre del 1983 la Corte con sentenza n. 274 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 27comma 3 della Costituzione l’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario nella parte nella quale non prevedeva l’ammissione “anticipata” alla libertà condizionale degli ergastolani.

Successivamente, a colmare questa lacuna è stata la legge 10 ottobre 1986 n. 663 meglio nota come legge Gozzini, che agli articoli 14 e 18 estende espressamente, ai condannati all’ergastolo, l’istituto della semilibertà (con il limite dell’espiazione di almeno vent’anni di pena) e della liberazione anticipata.

Con un’altra sentenza la Corte Costituzionale, nell’ipotesi nella quale il giudizio di ravvedimento sia stato smentito dalla successiva commissione di qualche ulteriore illecito, ha escluso che alla revoca della liberazione condizionale si possa accompagnare l’assoluta impossibilità di riottenere il beneficio, che finirebbe per rendere perpetua la pena su basi persuasive.

La questione della costituzionalità dell’ergastolo è stata affrontata dalla Corte in maniera diversa con riguardo ai minori imputabili.

Con la sentenza n. 168 del 1994 ha ravvisato “un insanabile contrasto” tra l’ergastolo e la condizione di minore sottolineando come la funzione rieducativa si debba considerare “preminente” per i minori, avuto riguardo alla prospettiva della spiccata protezione del minore espressa nel comma 2 dell’articolo 31 della Costituzione.

Un altro profilo di incostituzionalità della pena perpetua si riferisce alla sua natura di pena “fissa”, soprattutto in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale che vede imposta una commisurazione “individualizzata” della sanzione punitiva.

La Corte ha affermato che “… in linea di principio, previsioni sanzionatorie fisse non appaiono in armonia con il volto costituzionale del sistema penale, salvo che appaiano proporzionate all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato”.

Si dovrebne verificare se le attuali previsioni normative dell’ergastolo si rivelino, ancorché prive di elasticità, proporzionate o congrue rispetto all’intera gamma dei fatti tipizzati.

Una parte della dottrina si era in precedenza pronunciata sull’argomento in questione impostando la questione della costituzionalità dell’ergastolo anche con riferimento al carattere della sua fissità astratta.

Il principio del finalismo rieducativo della pena pone delicati interrogativi di legittimità costituzionale anche in riferimento alle pene pecuniarie, alle pene accessorie e alle pene detentive brevi in ordine alle quali sipuò dubitare che siano idonee, stante la loro natura, a svolgere una qualche funzione rieducativa.

Sulla scarsa efficacia risocializzante di queste, la Corte si è pronunciata in un primo momento a sfavore sostenendo, con sentenza n. 208 del 1974, che “un’eccessiva brevità” le renderebbe inidonee a conseguire le finalità previste dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

Successivamente la stessa Corte ha affermato che la rieducazione del condannato non dipende solo e necessariamente dalla durata della pena.

Con riferimento alle pene pecuniarie la dottrina prevalente ha escluso il contrasto con il comma 3 dell’articolo 27 della Costituzione, in base all’assunto che le sanzioni pecuniarie non hanno altra funzione se non quella di prevenzione attraverso intimidazione, che agisce sia nella sfera normativa sia in sede applicativa.

Anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 12 del 1966 ha escluso ogni possibile contrasto tra il principio rieducativo e le pene pecuniarie, facendo leva sul carattere polifunzionale della pena e circoscrivendo il principio rieducativo tendenzialmente all’esecuzione della sola pena detentiva, la Corte ha sostenuto che “non è nemmeno da escludere che la pena pecuniaria possa, di per sé, per altro verso, adempiere a una funzione rieducativa”.

Se si considera il concetto di rieducazione nella accezione di acquisita consapevolezza dei valori disattesi con il comportamento trasgressivo, è difficile negare che la stessa inflazione di una sanzione di natura pecuniaria può incidere sul reo sino a indurlo al rispetto dei beni protetti.

La disciplina delle pene pecuniarie, introdotta con la legge 689/1981, prevede un meccanismo di commisurazione della pena in base alle condizioni economiche del reo (ex art. 133 bis) che tende a fare sì che costui avverta la pena come più giusta e proporzionata, con la conseguenza che può risultarne agevolato il processo di riacquisizione del rispetto dei valori offesi.

Con riferimento alle pene accessorie si potrebbe manifestare il contrasto con l’articolo 27, comma 3 della Costituzione, nel senso che la privazione della possibilità di svolgere un’attività renderebbe più difficoltoso il reinserimento sociale del condannato.

La Corte, anche avendone censurato con sentenza n. 78 del 1967 la consequenzialità e affermato che necessitano di “precisazioni e chiarimenti legislativi e dottrinali”, ha escluso il contrasto con il principio rieducativo.

La rieducazione, anche se non espressamente nominata dalle leggi, assume un valore decisivo anche nelle misure di sicurezza, in particolare in quelle previste per i soggetti imputabili, cosi come per i soggetti non imputabili o adulti semi-imputabili.

Nelle misure di sicurezza il recupero di chi vi è assoggettato è l’unico metro per stabilire la durata della misura stessa, attraverso i progressivi “riesami di pericolosità” (ex art. 208 c.p.) o attraverso quegli esami, previsti dall’articolo 207 del codice penale, in riferimento al periodo antecedente allo scadere del minimo legale o del minimo fissato dal giudice all’atto della sua irrogazione.

La Corte Costituzionale per molto tempo, ha escluso che le misure di sicurezza avessero una qualche funzione rieducativa, sostenendo che l’articolo 27, comma 3 della Costituzione, “si riferisce esclusivamente alla pena, e non considera le misure di sicurezza, proprio perché ex se esse tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena”.

Una volta che il fine rieducativo si riferisce allo scopo principale delle stesse pene, non ha più ragione di essere la tradizionale giustificazione del doppio binario, la pena e la misura di sicurezza finiscono con l’essere accomunate nel tendere entrambe alla rieducazione del condannato.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento