Il Principio Giuridico dell’Equità

Scarica PDF Stampa

Il Principio giuridico dell’Equità è di origine romana, ed esprime l’esigenza di adeguare le norme di legge al caso particolare, allo scopo di attenuare, in alcuni casi, la severità del diritto positivo. Alcune formule processuali romane imponevano al giudice di fissare l’ammontare delle condanne secondo un principio di giustizia.

Sempre il diritto romano contrappone l’equità del pretore alla rigidità delle norme dello ius civile.

 Il principio di equità è variamente applicato, in materia di risarcimento del danno, la legge prevede, a norma dell’articolo 1226 del codice civile, che dove questo non risulti con precisione nel suo ammontare viene valutato dal giudice con equità.

In relazione ai contratti, la legge prescrive che le parti sono tenute non esclusivamente a quanto in essi è stato stabilito, ma anche alle relative conseguenze di legge degli usi o dell’equità.

Il giudice può applicare una riduzione della penale contrattuale di eccessivo importo, può applicare il principio di equità in altri casi nei quali la rigorosa applicazione delle norme striderebbe con i comuni sentimenti di giustizia.

Nel diritto processuale, oltre al caso di pronuncia secondo equità su richiesta concorde delle parti, e questa sentenza è inappellabile, vengono decise con lo stesso criterio le cause nelle quali il valore non sia rilevante.

Anche il giudizio arbitrale può essere pronunciato secondo equità se le parti abbiano in questo senso, e con qualsiasi forma, autorizzato a questo gli arbitri.

L’equità costituisce il criterio che non dipende dall’applicazione delle fonti suppletive del diritto della Chiesa.

Nel nostro ordinamento giuridico, il riferimento all’equità ha suscitato da sempre sentimenti contrastanti.

Sino dai tempi dei glossatori, la compresenza del diritto romano e del diritto canonico, del diritto comune e di diversi diritti particolari, del binomio legge e consuetudine ha determinato la necessità di individuare criteri utili a dirimere i contrasti tra i diversi sistemi normativi.

L’individuazione dell’equità come “virtù che assegna pari diritti a parità di situazioni” sembrò, agli occhi dei glossatori, la soluzione, e distinsero tra l’aequitas constituta e l’aequitas rudis, attenuando l’una dall’altra a seconda del riferimento o no che la legge faceva ad essa.

Secondo i glossatori, il ricorso all’equità serviva per pesare le ragioni della legge in nome della giustizia e per cancellare le leggi non eque, secondo una visione moderna, si afferma la prevalenza dell’equità rispetto allo strictum ius e, in caso di contrasto fra i due sistemi, l’imperatore  aveva il potere esclusivo di dirimere la controversia.

Questo principio ermeneutico accompagna la coesistenza dello ius commune e ius proprium, parallelamente alla contemporanea elaborazione di raccolte di leggi e codici variamente denominati nell’esperienza giuridica e culturale europea, a partire dalla seconda metà del 1300.

Nell’Italia dei Comuni, si ebbe la presenza insieme dei due sistemi di diritto, soccorrendo il diritto comune in caso di lacuna del diritto proprio.

La legislazione veneziana prevedeva, nell’ordine, il ricorso all’analogia, alle consuetudini locali e all’arbitrio del giudice in caso di lacune o insufficienze del diritto proprio, anziché ricorrere allo ius commune.

L’applicazione dello ius commune fu largamente prevalente e lo ius proprium era inteso come eccezione del primo, non suscettibile di interpretazione ed estensioni analogiche, a meno che questo non fosse previsto per legge e per le norme favorevoli, mai per quelle odiose (ad esempio, le norme penali).

Questa è la breve premessa storica che introduce il dibattito attuale sulla equità, che si manifesta come criterio di equilibrio contrattuale, cioè del contemperamento degli opposti interessi tenendo conto dell’utilità che ciascuno dei contraenti può ricavare dal contratto, in relazione al programma negoziale da essi preordinato.

Nel codice civile, le norme che fanno espresso riferimento all’equità sono all’incirca venti, rispetto all’intero corpus normativo del quale esso è composto.

Da questo elemento numerico è legittimo dedurre che il ricorso all’equità ha natura eccezionale.

Le norme che prevedono il ricorso al criterio dell’equità sono accomunate da due circostanze, in base alla prima, l’equità è un’entità diversa, rispetto alla stretta legalità e, in base alla seconda, la previsione del ricorso all’equità è ammissibile e lecita soltanto se una norma di diritto positivo la preveda altrimenti, in difetto, gli operatori del diritto si devono attenere al rispetto del diritto positivo.

La norma dalla quale bisogna prendere le mosse è contenuta nell’articolo 1374 del codice civile, dedicata alle fonti di integrazione del contratto.

In questa disposizione codicistica, l’equità figura accanto alla legge e agli usi normativi in una triade interpretativa predisposta dal legislatore al fine di individuare criteri ermeneutici suppletivi utili ad integrare il regolamento contrattuale predisposto dalle parti contraenti.

Il principale luogo nel quale si parla di equità è il giudizio, perché lo studio di equità è attribuito dalla legge al giudice, fuori dal giudizio, agli arbitri o a un terzo concordemente individuato dalle parti,  ma essa rileva  di sicuro nella fase delle trattative e in quella dell’esecuzione del contratto.

Nelle disposizioni del codice civile vigente, il riferimento all’equità cambia spesso perché non si allude sempre allo stesso significato, e si può procedere ad una diversa declinazione di essa.

 

Si possono distinguere:

 

L’equità interpretativa, che, in caso di impossibilità di chiarire il significato del contratto, trasferisce al giudice, in via residuale, il compito di interpretarlo compiendo un equo contemperamento degli interessi delle parti (ex art. 1371 c.c.).

Il giudice non può fare ricorso all’equità se non nei casi marginali, proprio quando sia stato esperito ogni tentativo di applicazione delle altre regole interpretative, al fine di compiere il contemperamento degli interessi, il giudice non si può riferire né a criteri soggettivi, né a valori extra ordinem, ma deve rimanere,  nella logica del contratto, cioè della sua economia, e fare sì che tra le reciproche prestazioni dedotte in contratto si conservi un equilibrio; equità, in questo senso, significa dunque bilanciamento delle prestazioni.

 

L’ equità correttiva, che comporta il bilanciamento tra le prestazioni, si rinviene nel caso di riduzione della penale (ex art. 1384 c.c.), che può essere diminuita equamente dal giudice, avuto però riguardo all’interesse del creditore, situazioni simili si rinvengono in materia di appalto (ex art. 1664 c.c.), commissione (ex artt. 1733, 1736 c.c.), agenzia (ex artt. 1749, 1751 c.c.), mediazione (ex art. 1755 c.c.), lavoro (ex artt. 2109, 2110, 2111, 2118, 2120 c.c.).

Con una differenza, però, gli articoli 1371 e 1384 del codice civile consentono che il giudice interferisca ex officio, le altre disposizioni presuppongono la domanda di parte.

 

L’equità quantificativa, cioè determinativa dell’ammontare del danno, e quindi del risarcimento o dell’indennità dovuti è prevista dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, dall’articolo 2045 del codice civile sullo stato di necessità, dall’articolo 2047 del codice civile per il danno cagionato dall’incapace.

 

L’equità integrativa, cui si faceva cenno supra, di cui all’articolo 1374 del codice civile dove l’equità è fonte di integrazione, è posta agli usi, e fa riferimento non già all’economia interna al contratto, ma alternativamente secondo i diversi indirizzi dottrinali a criteri di mercato, cioè a ciò che normalmente accade e quindi ai criteri usuali di autodeterminazione dei privati, ovvero ai principi sottostanti l’ordinamento o contrapposti allo strictum ius.

 

L’equità intesa in senso processuale ha diversi intendimenti, vi è un orientamento radicale, che considera l’equità contrapposta al diritto, cioè come modo di valori alternativo a quello espresso dallo strictum ius vi è un orientamento che sovrappone parzialmente l’equità al diritto, supponendo che il diritto di per sé non sia iniquo, ma esprima valori equitativi, e che l’equità possa giocare esclusivamente un ruolo correttivo dei rigori ai quali porterebbe l’applicazione del diritto, vi è poi un orientamento che assimila l’equità al giudizio (aristotelico) che si adatta alle circostanze del caso considerato (giustizia del caso singolo).

 

La dottrina e la giurisprudenza hanno ampliato i casi nei quali si può procedere ad un riequilibrio del contratto, e questo non avviene esclusivamente nelle fattispecie nelle quali l’equità sia espressamente richiamata dal testo normativo, ma in quei casi nei quali si possano applicare clausoleche implichino una valutazione prudente delle circostanze, cioè si richiami la natura dell’affare, o si ricorra alla correttezza, alla buona fede, alla presupposizione e alle altre tecniche consolidate.

In questo caso, si può qualificare come giurisprudenziale l’equità che risulta dalle applicazioni fatte dalla giurisprudenza.

Così avviene interpretando le disposizioni che richiamano l’equità, dall’applicazione delle clausole di correttezza, buona fede, giusta causa, giusti motivi, interesse del creditore, interesse del minore, dalle applicazioni giurisprudenziali che riguardano le circostanze di specie e da quelle che riguardano la natura dell’affare, dall’applicazione, sempre più ampia, di tecniche riequilibratrici, come la presupposizione, dall’applicazione dei principi ispirati dall’equità, come tutela dei minori, tutela del consumatore, tutela dell’affidamento del terzo, con uno sforzo costante mirato alla ricerca del testo normativo nella giurisprudenza di derivazione comunitaria.

 

Non esistono codici di equità, si è proceduto alla redazione di codici deontologici di natura professionale corporativa, cioè alla individuazione di principi di equità, o alla costruzione di regole di equità con il loro consolidamento attraverso i precedenti giudiziali, o attraverso la identificazione di valori comuni propri agli ordinamenti giuridici e ritenuti affidabili perché universali, riconosciuti, praticati.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento