Il principio della libera concorrenza

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La concorrenza è quella condizione nella quale più imprese competono sullo stesso mercato, inteso come l’incontro ideale tra domanda e offerta, producendo gli stessi beni o servizi (offerta) che soddisfano una pluralità di acquirenti (domanda), in concorrenza, nessuno degli operatori è in grado di influenzare l’andamento delle contrattazioni con le proprie decisioni.

La concorrenza e i suoi requisiti

Perché si possa parlare di concorrenza, si devono verificare i seguenti requisiti.

  • Numerosità degli operatori, sia per quanto riguarda i venditori che per quanto riguarda gli acquirenti.
  • Libertà di ingresso e assenza di barriere. Se manca questo requisito, si parla di concorrenza imperfetta.
  • Omogeneità del prodotto. Se manca questo requisito, si parla di concorrenza monopolistica.
  • Perfetta informazione e trasparenza del mercato.
  • Simultaneità delle contrattazioni, in seguito a una fase di trattative che permetta agli operatori di ottenere l’informazione necessaria.

È evidente che si tratta di condizioni difficilmente riscontrabili nella realtà e puramente ideali.

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Codice dell’ Anticorruzione e della Trasparenza

Le materie del contrasto alla corruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni sono state oggetto di numerosi interventi normativi negli ultimi anni: sull’anticorruzione, con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, fondata sull’introduzione di strumenti di prevenzione attiva; sulla trasparenza, con il D.lgs. n. 33/2013, che ha previsto gli obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni e con il D.lgs. n. 97/2016, che ha introdotto l’istituto dell’accesso generalizzato.Altra significativa innovazione è stata la costituzione progressiva di un’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), autorità indipendente che ha contribuito a produrre nuove regole, anche in via di interpretazione della legislazione vigente.Considerata la forte dispersione della disciplina, per entrambe le materie, in distinti corpi normativi e il concorrere di fonti di rango diverso, questo nuovissimo Codice organizza in modo strutturato i principali atti normativi e si configura come un supporto conoscitivo indispensabile per i RPCT e operatori del diritto sui principali strumenti di contrasto alla corruzione introdotti dall’ordinamento.Il Codice è articolato in 10 parti: 1. Convenzioni internazionali 2. La disciplina in materia di prevenzione della corruzione3. La repressione penale della corruzione4. La disciplina in materia di trasparenza5. La disciplina delle inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità nel settore pubblico6. La normativa in materia di conflitti di interesse e di codici di comportamento dei dipendenti pubblici7. La disciplina delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici (c.d. “whistleblowers”) 8. La disciplina delle società a partecipazione pubblica e degli altri enti di diritto privato in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione9.Le misure straordinarie di gestione,sostegno e monitoraggio delle imprese10. L’organizzazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione), ciascuna delle quali preceduta da una brevissima presentazione e contenente norme legislative, norme regolamentari e norme di soft law (prevalentemente nella veste di Linee guida), emanate dall’A.N.A.C.Raffaele Cantone – Presidente dell’Autorità Nazionale AnticorruzioneFrancesco Merloni – Consigliere A.N.AC.Barbara Coccagna – Funzionario A.N.AC.Vittorio Scaffa – Funzionario A.N.AC. 

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Prezzo di equilibrio

Nella concorrenza perfetta ogni operatore considera il prezzo come un dato non modificabile. Il mercato raggiunge una posizione di equilibrio quando le transazioni avvengono al prezzo che rende uguali le quantità domandate e offerte, ossia il prezzo di equilibrio.

  • Le caratteristiche del prezzo di equilibrio sono le seguenti.
  • Unicità, le unità del prodotto sono vendute allo stesso prezzo.
  • Esistenza, il prezzo di equilibrio deve essere anche significativo dal punto di vista economico; un prezzo tale per cui i costi non verrebbero coperti dai ricavi significa che la merce non verrà neanche prodotta.
  • Stabilità, se raggiunto spontaneamente attraverso le contrattazioni, il prezzo è stabile, al contrario, il prezzo è instabile quando i produttori non riescono a regolare rapidamente l’offerta, così che il prezzo è diretto a oscillare per sempre.

Si considera compiutamente realizzata in un sistema economico allorché la domanda e l’offerta sono particolarmente elastiche, sicché il prezzo dei beni o servizi si avvicina al costo marginale.

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Diverse tipologie di concorrenza

Esistono diverse tipologie, o gradi, di concorrenza. Una particolare forma è la concorrenza perfetta, e con essa si intende una condizione ideale del mercato, nella quale la competizione tra le imprese induce una discesa del prezzo d’acquisto che equivale al costo marginale.

Il concetto di concorrenza venne elaborato dai critici del mercantilismo a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, quale naturale risultato delle libertà fondamentali dell’individuo, in contrapposizione all’economia dirigista nella quale lo Stato determina cosa e quanto produrre.

Diversi esponenti dell’economia classica ritenevano che il mercato in sé sia in grado di regolarsi autonomamente; in proposito Adam Smith scriveva:

Pura concorrenza vuol dire compenso a coloro che forniscono i beni migliori al prezzo più basso. Essa offre un compenso immediato e naturale che una folla di rivali si affanna ad ottenere, ed agisce con più grande efficacia di una punizione distante, dalla quale ciascuno può sperare di sfuggire.

La concorrenza sarebbe in grado di regolare da sola i meccanismi dell’economia, il singolo, perseguendo il proprio interesse individuale, farebbe altresì il bene della collettività, secondo una nota massima di Jeremy Bentham.

Alla disciplina della concorrenza sono soggetti gli imprenditori, anche se piccoli o agricoli.

Il legislatore italiano fissa alcuni principi guida, partendo dal presupposto della libertà di concorrenza (ex art. 41 Cost.), che sono:

  • consentire limitazioni legali della concorrenza per fini di utilità sociale (art. 4, 3o comma, Cost.) e la creazione di monopoli legali in settori specifici (ex art. 43 Cost.);
  • consentire limitazioni negoziali della concorrenza, purché non comportino la completa rinuncia alla libertà di iniziativa economica presente e futura (ex art. 2596);
  • assicurare l’ordinato e corretto svolgimento della concorrenza nel sistema economico attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale.

Da questi manca una normativa antimonopolistica, che è stata colmata parzialmente dalla disciplina antitrust della Cee (limitatamente al mercato comune) e più a fondo dalla legge 10/10/1990, n. 287.

Il principio cardine della legislazione antimonopolistica dell’Unione europea è che la libertà di iniziativa economica e la competizione tra imprese non possono tradursi in atti e comportamenti che pregiudicano significativamente e a lungo lo svolgimento della concorrenza nel mercato. modo, tale Questa legislazione è relativa esclusivamente al mercato comunitario.

La legislazione nazionale ha recepito tale principio fondamentale nella legge 10/10/1990, n. 287, alla quale si sono aggiunte norme specifiche a garantire il pluralismo dell’informazione di massa, relative all’editoria e al settore radiotelevisivo.

La legge 287/1990 ha istituito un apposito organo pubblico indipendente.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e vigila sul rispetto della normativa antitrust e commina le sanzioni necessarie.

La disciplina italiana ha carattere residuale, applicandosi al mercato esclusivamente locale, perché sono le norme dell’Unione che regolano il mercato comunitario.

I tre fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica nazionale sono:

  • le intese restrittive della concorrenza;
  • l’abuso di posizione dominante;
  • le concentrazioni.

Le intese sono accordi tra imprese che limitano la propria libertà di azione sul mercato. Le intese anticoncorrenziali non sono sempre vietate, sono vietate quelle intese che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza” nel mercato o in una sua parte rilevante (ex artt. 2 legge 287/1990 e 81 Trattato Ce). Le intese vietate sono nulle, chiunque può agire in giudizio per farne accertare la nullità. L’autorità adotta i provvedimenti per la rimozione degli effetti anticoncorrenziali già prodotti e commina le relative sanzioni pecuniarie.

Anche l’acquisizione di una posizione dominante non è vietata in sé (salvo per i mezzi di comunicazione di massa), ne è vietato l’abuso, cioè lo sfruttamento di questa posizione per pregiudicare la concorrenza effettiva.

In particolare è vietato imporre prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi, impedire o limitare la produzione o gli accessi al mercato, applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.

Accertato l’abuso di posizione dominante, l’Autorità competente ne ordina la cessazione e infligge sanzioni pecuniarie. In caso di reiterata inottemperanza, può disporre la sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorni.

Nell’ordinamento nazionale è anche vietato l’abuso dello stato di dipendenza economica di un’impresa cliente o fornitrice anche rispetto a un’impresa non dominante. Il patto attraverso il quale  si realizza l’abuso di dipendenza economica è nullo e espone al risarcimento dei danni. L’Autorità garante può applicare le sanzioni previste per l’abuso di posizione dominante qualora l’abuso di dipendenza economica vada a inficiare la concorrenza.

La libertà di iniziativa economica privata è disposta nell’interesse generale e non si può svolgere in suo contrasto (ex art. 41 comma 2 Cost.).

La produzione di beni o servizi in monopolio legale può avvenire sia direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, sia da un imprenditore privato su concessione della pubblica amministrazione. Chi lavora in regime di monopolio legale è obbligato, in deroga alla normale libertà di contrattare, a contrattare con chiunque richieda le prestazioni e a soddisfare le richieste compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa; a rispettare la parità di trattamento.

La libertà di iniziativa economica è parzialmente disponibile (ex art. 2596 c.c.). Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto; non può precludere ogni attività professionale al soggetto e deve essere circoscritto a un determinato ambito territoriale o a un determinato tipo di attività, non può essere valido per più di 5 anni. È importante notare che la norma è disposta a esclusiva tutela dei contraenti, non dell’interesse generale alla concorrenza.

La concorrenza sleale

La competizione gode di ampia libertà di azione e può essere anche aggressiva: il danno che un imprenditore subisce a causa della sottrazione della clientela all’interno del normale gioco concorrenziale non è certamente danno ingiusto e risarcibile. Tuttavia, è interesse generale che la competizione si svolga in modo corretto e leale. Pertanto la disciplina della concorrenza di cui agli articoli 2598-2601 del codice civile pone delle regole.

Nello svolgimento della competizione è vietato servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai principi della correttezza professionale, tipicamente atti di confusione, di denigrazione e di vanteria. Tali atti sono atti di concorrenza sleale e sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa e senza che abbiano arrecato un effettivo danno ai concorrenti: è sufficiente il danno potenziale. Contro questi atti scattano le sanzioni dell’inibitoria alla continuazione degli atti e dell’obbligo di rimozione degli effetti prodotti. In presenza di dolo o colpa e di un danno patrimoniale attuale, si ha diritto al risarcimento da parte del danneggiato. Sono legittimati ad agire contro gli atti di concorrenza sleale solo gli imprenditori concorrenti e le loro associazioni di categoria.

È tutelato anche l’interesse dei consumatori a che non vengano falsati gli elementi di valutazione del pubblico, ma non direttamente dalla disciplina della concorrenza sleale. Sono infatti legittimati ad agire solo gli imprenditori concorrenti e le loro associazioni di categoria. La tutela dei consumatori avviene, per i casi più gravi, attraverso la repressione penale delle frodi in commercio. Inoltre, l’autonomia privata ha portato alla volontaria adesione da parte delle imprese a un Codice di autodisciplina pubblicitaria, su cui vigila il Giurì di autodisciplina. Il legislatore ha in seguito posto una disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa e una disciplina contro tutte le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. Il controllo è affidato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ogni interessato può richiedere l’intervento dell’Autorità, che può procedere anche di ufficio.

È atto di concorrenza sleale ogni atto idoneo a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente. Sono espressamente indicati l’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli già adottati da altri e l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente, ovvero la sistematica riproduzione delle forme esteriori dei prodotti altrui.

Sono atti di concorrenza sleale gli atti di denigrazione e l’appropriazione di pregi di prodotti altrui. Un esempio è la pubblicità iperbolica o superlativa, volta a far passare l’idea che il proprio prodotto sia il solo a possedere qualità o pregi non oggettivi, implicitamente negati agli altri. La pubblicità comparativa non è sempre atto di concorrenza sleale: lo è quando identifica anche implicitamente un concorrente. La pubblicità comparativa è lecita se è fondata su dati verificabili, non ingenera confusione e non comporta discredito o confusione.

La terza categoria, residuale, degli atti di concorrenza sleale comprende “ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”, tra questi, la pubblicità menzognera, la concorrenza parassitaria (sistematica imitazione delle iniziative del concorrente), il dumping, la sottrazione di dipendenti particolarmente qualificati attuata con mezzi scorretti.

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