Il pignoramento mobiliare, definizione e caratteri

Scarica PDF Stampa
Il pignoramento in casa del debitore è una forma particolare di pignoramento che viene intrapresa sempre più raramente.

Le abitazioni non contengono più arredi preziosi come in passato e trovarli rappresenta una rarità.

Il creditore preferisce scegliere altri procedimenti più sicuri.

I pignoramenti che il creditore può realizzare sono tre.

Quello sui beni mobili, vale a dire arredi, gioielli e auto, detto pignoramento mobiliare, quello sulle case e terreni, detto pignoramento immobiliare, quello sui crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi, come il conto corrente in banca o alle poste, lo stipendio, la pensione, i canoni di locazione, che viene detto pignoramento presso terzi.

Il pignoramento mobiliare è quello più raro perché non offre garanzie.

È difficile che si riescono a vendere i beni di seconda mano, spesso molto vecchi ed il quale valore, viene di solito sovrastimato dall’ufficiale giudiziario.

Oltre a questo, le vendite dell’Istituto Vendite Giudiziarie non sono pubblicizzate e nessuno può  partecipare.

Si tratta di una procedura datata alla quale si ricorre, a volte, per “dare fastidio” al debitore, per convincerlo a pagare per non perdere gli oggetti ai quali è abituato.

Volume consigliato

Il pignoramento presso terzi

Strumento indispensabile per la risoluzione delle problematiche e criticità relative al pignoramento, la III edizione di questa Guida pratica esamina le fattispecie a formazione progressiva ovvero dei ruoli che assumono il terzo pignorato e il debitore esecutato e alcune fattispecie particolari quali i crediti futuri e/o condizionati, alla luce degli interventi che hanno recentemente rimodulato la disciplina sia sostanziale sia processuale del recupero del credito, soprattutto nell’ottica della celerità delle procedure esecutive e dell’introduzione di ulteriori strumenti stragiudiziali per rafforzare la tutela delle pretese creditorie nei confronti del debitore. Il testo è aggiornato con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, in particolare sulla forma di espropriazione rafforzata per il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, sui nuovi istituti del pegno non possessorio e del patto marciano e sulla disciplina processuale dell’espropriazione presso terzi, con modifiche significative in materia di pignoramento di pensioni e stipendi. Disponibili on line un ricco Formulario, in formato editabile per la personalizzazione e la stampa e la rassegna giurisprudenziale.Bruno Cirillo, Avvocato in Salerno, autore e coautore di diverse pubblicazioni giuridiche. 

Bruno Cirillo | 2018 Maggioli Editore

36.00 €  34.20 €

Il Pignoramento mobiliare

I beni che devono essere pignorati vengono scelti dall’ufficiale giudiziario che, durante le procedure si può anche fare accompagnare dal creditore o dall’avvocato del creditore.

La legge gli impone di preferire i beni di “pronto realizzo”, vale a dire, che si possono vendere prima e più facilmente (preziosi, quadri, mobilio, tappeti, divani, televisore, elettrodomestici, ecc.) tralasciando quelli che risulta difficile smerciare anche a un’asta giudiziaria.

Ad esempo vestiti, sveglie, scarpe, libri.

La valutazione dei beni da pignorare viene fatta, a vista, dallo stesso ufficiale giudiziario, ch esi può fare aiutare dal debitore con ricevute di pagamento.

Questo serve a calcolare il valore complessivo dei beni pignorati in modo da arrivare, e non superare, l’ammontare del credito fatto valere maggiorato della metà.

Al momento del pignoramento l’ufficiale redige un verbale nel quale dà atto che i beni sono soggetti al pignoramento ed evita di utilizzarli, rovinarli, venderli o regalarli.

Alcuni giorni prima dell’asta, decisa dal giudice del tribunale, un dipendente dell’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) andrà a prelevare gli oggetti per metterli in vendita.

Se non si vendono, dovranno essere restituiti ma si dovranno pagare le spese per il deposito (che spesso superano anche il valore dei beni, per questo qualche debitore preferisce non ritirarli.

Il Pignoramento mobiliare

L’ufficiale giudiziario non può pignorare il cane o il gatto, confidando sull’affetto che si nutre per loro e al fine di spingere la persona a pagare.

Non si  può fare lo stesso con la tua biancheria o le provviste.

Esistono una serie di beni che per legge non possono essere pignorati a casa.

Gli altri si possono pignorare.

Come riportano diverse testate del settore, sono beni impignorabili:

Anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli per i pasti con le relative sedie, armadi, guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina, lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui: sono tutti impignorabili salvo che siano di rilevante valore economico (eccezione che non vale per i letti) anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

Se si mangia ogni giorno su un tavolo di normale truciolato non si può subire il pignoramento, ma se si fa su un tavolo del 700 che vale diverse migliaia di euro, si può subire il pignoramento.

Se si dorme su un letto di grande valore non si può subire il suo pignoramento.

Commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi.

Cose sacre, e quelle che servono all’esercizio del culto.

Decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia e i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per adempiere un pubblico servizio.

Animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.

Animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli (pensa al cane per ciechi o alla pet-therapy).

I beni in usufrutto legale.

I futti dei beni del figlio nell’usufrutto legale, non sono pignorabili per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Strumenti, oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.

Sono pignorabili nei limiti di un quinto ma se il presumibile valore di realizzo degli altri beni presenti in casa e trovati dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito, il limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nell’attività del debitore prevale il capitale investito rispetto al lavoro.

Ooggetti che il debitore ha venduto in precedenza o donato a terzi o dato in comodato (deve risultare un atto scritto con data sicura.

Una particolare disciplina vale per il pignoramento dei beni relativi ad attività di coltivazione.

Le cose che il proprietario di un fondo ha per il servizio e la coltivazione dello stesso, ad esempio attrezzi agricoli, carri, sono pignorabili separatamente dall’immobile solo in mancanza di altri beni. Su istanza del debitore e sentito il creditore il giudice dell’esecuzione può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, le cose di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

I frutti non ancora raccolti o non ancora separati dal suolo, non sono pignorabili separatamente dall’immobile al quale accedono, se non nelle ultime sei settimane prima del tempo ordinario della loro maturazione, a meno che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese di custodia.

I bachi da seta, sono pignorabili quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento