Il pagamento dell’Indebito

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Nell’ordinamento italiano si definisce pagamento dell’indebito “l’esecuzione di una prestazione non dovuta”.

Si distingue in indebito oggettivo (quando la prestazione è eseguita in forza di un titolo inesistente o inefficace, ex art. 2033 c.c.) e soggettivo (si adempie un debito altrui credendo erroneamente di essere il debitore obbligato, ex art. 2036 c.c.).

Colui che riceve il pagamento non dovuto è tenuto alla sua restituzione, il pagamento d’indebito una fattispecie idonea a generare obbligazione a norma dell’articolo 1173 del Codice Civile.

Come l’illecito, anche l’indebito determina la lesione di un interesse protetto.

Le due figure sono diverse perché nell’indebito è lo stesso danneggiato a dare causa alla lesione, e  si avrà un illecito se la prestazione è stata estorta con dolo o violenza.

Il Presupposto dell’indebito oggettivo è il pagamento non dovuto.

Con pagamento s’intende ogni conferimento di beni, anche non sorretto da intento solutorio. L’istituto sembra sia relativa alle esclusive prestazioni materiali, con esclusione degli atti giuridici, una prestazione che consiste in un atto giuridico non è ripetibile, essendo al più da valutare sotto il profilo della sua validità.

Un altro elemento è costituito dalla mancanza del titolo del pagamento, cioè del rapporto o del negozio in esecuzione del quale viene posta in essere la prestazione.

La mancanza del titolo può essere originaria o sopravvenuta (frequenti sono i casi di  inesistenza della fonte del debito, pregressa estinzione del rapporto, assenza di legittimazione del destinatario della prestazione, titolo nullo, annullato o risolto).

In questi casi, ogni parte ha diritto di ripetere la prestazione, anche quando non si è ancora verificato l’effetto traslativo.

Quando oggetto della prestazione è l’alienazione di cosa determinata e il titolo è nullo o risolto, l’alienante, a seconda dei casi, conserva o riacquista la proprietà del bene, può utilizzare l’azione di ripetizione o quella di rivendica.

Nell’indebito oggettivo, il soggetto che compie l’azione è l’adempiente (solvens), cioè colui al quale viene imputato l’adempimento, se il pagamento è fatto a mezzo di ausiliario o di rappresentanti, è considerato adempiente chi si è servito di costoro, se il pagamento è fatto da un terzo in nome proprio, costui avrà il diritto di ripetizione.

Colui che riceve l’indebito è l’accipiente (accipiens).

In caso di pagamento al creditore apparente, la legge collega effetti liberatori a questo adempimento, ponendo una deroga al principio della ripetizione dell’indebito.

Il legittimato apparente è tenuto a restituire la prestazione al vero creditore secondo le norme proprie della ripetizione dell’indebito (ex art. 1189 comma 2), viene così disposta la ripetizione a vantaggio di chi non ha effettuato la prestazione perché altrimenti si danneggerebbe il vero creditore, e si ha un’ipotesi di surrogazione legale dell’interessato nel diritto di ripetizione dell’adempiente.

In relazione all’oggetto della ripetizione, si deve tenere presente come essa sia rivolta al recupero della somma versata, la restituzione da chi ha ricevuto indebitamente un bene, i beni mobili vengono restituiti attraverso consegna, mentre per gli immobili serve un atto scritto di ritrasferimento suscettibile di trascrizione, ed è ammessa la possibilità di ottenere il loro ritrasferimento chiedendo una sentenza di esecuzione in forma specifica.

L’accipiente di mala fede restituisce anche frutti ed interessi dal giorno del pagamento d’indebito, oppure,  se costui era in buona fede, dal giorno della domanda di ripetizione; si applicano poi gli articoli 1149 – 1152 del codice civile.

Se il bene è perito o, per qualsiasi altra causa, non si può restituire, la legge distingue i casi in nei quali l’accipiens ha ricevuto la cosa in buona fede (e l’impossibilità di restituzione lo libera dall’obbligo, ed egli risponderà nei limiti dell’arricchimento conseguito) dai casi nei quali la cosa è stata ricevuta in mala fede (e in questi casi l’accipiens dovrà restituire il valore).

Se la prestazione ha come oggetto cose generiche, devono essere restituiti beni nella stessa quantità e qualità, se ha come oggetto una somma di denaro, la somma va restituita in base al suo valore nominale, insieme alla corresponsione degli interessi legali a partire dalla domanda di ripetizione (se l’accipiens era in buona fede) o dalla prestazione (in caso di mala fede).

L’ alienazione dalla cosa a terzi libera l’accipiens dall’obbligo di restituzione se realizzata in buona fede, ma dovrà restituire il corrispettivo ricavato dalla vendita.

Se il trasferimento è a titolo gratuito, chi ha subito l’indebito può agire verso il compratore nei limiti del suo arricchimento.

Chi ha ricevuto o alienato la cosa in mala fede la deve restituire o corrisponderne il valore, ma colui che ha subito l’indebito può preferire l’azione per ottenere il corrispettivo ricevuto (siamo in presenza di un’obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore).

Sempre in caso di mala fede, in giurisprudenza è ammesso che chi ha subito l’indebito possa agire direttamente verso il compratore per ottenere il corrispettivo, mantenendo però, in caso di infruttuosa escussione dell’alienatario, le proprie pretese verso l’accipiens.

L’accipiens in mala fede che ha trasferito la cosa a titolo gratuito deve corrispondere il valore e, se non ha abbastanza beni che consentano all’adempiente di soddisfarsi, l’adempiente stesso si potrà rivolgere al compratore nei limiti del suo arricchimento.

La responsabilità del compratore persiste anche quando rialiena la cosa in mala fede.

Per l’indebito soggettivo sono previsti due casi.

L’indebito soggettivo (ex latere accipientis), si verifica quando chi è debitore adempie a un soggetto che non è creditore o non è legittimato a ricevere, in questo caso si applica la disciplina contenuta nell’articolo 2033 coordinata con quella dell’art. 1189 del codice civile.

Si deve constatare la buona fede oppure no del debitore per individuare il soggetto che ha titolo per chiedere la ripetizione.

Se il debitore era in buona fede egli è liberato dall’obbligazione e il vero creditore ha titolo per chiedere la ripetizione, se il debitore era in malafede deve ripetere l’adempimento al vero creditore e ha titolo per chiedere la ripetizione dell’indebito da colui che non era creditore.

L’indebito soggettivo (ex latere solventis) è il pagamento del debito eseguito da chi, per errore, si crede debitore, malgrado la differenza con l’indebito oggettivo, il fondamento della ripetizione è lo stesso, ovvero la prestazione non dovuta.

La non doverosità della prestazione dipende non dall’errore del solvens, ma dal fatto che si riferisce a un rapporto obbligatorio che in realtà non esiste.

Sono presupposti l’esistenza del credito in capo all’accipiens e l’errore scusabile dell’adempiente. La ripetizione non è dovuta se il creditore si è in buona fede privato del titolo o della garanzia del credito. L’errore dell’adempiente è determinante per potersi parlare d’indebito soggettivo, il creditore riceve lo stesso quello che gli è dovuto e l’ordinamento ammette che ogni terzo è legittimato all’adempimento del debito altrui.

Il solvens si può considerare come un terzo adempiente,e  la ripetizione può essere un suo diritto esclusivamente quando si credeva erroneamente obbligato.

La scusabilità dell’errore introduce in capo al solvens un onere di ordinaria diligenza rispetto al preventivo accertamento delle proprie posizioni debitorie.

La ripetizione è regolata in modo analogo rispetto all’indebito oggettivo.

Dott.ssa Concas Alessandra

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