Il liticonsorzio necessario

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Il litisconsorzio è un istituto del diritto processuale quando in un processo civile ci sono più attori (attivo) o più convenuti (passivo) o più attori e più convenuti (misto).

Può essere originario se il processo inizia con una pluralità di parti o successivo quando in pendenza del processo si verifica la presenza di più soggetti.

Può essere litisconsorzio facoltativo o necessario.

L’articolo 102 del codice di procedura civile, rubricato “Liticonsorzio necessario”, recita:

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di piu’ parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito
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In che cosa consiste il litisconsorzio necessario

Il litisconsorzio necessario costituisce la partecipazione necessaria nel processo civile di una pluralità di soggetti.

Avere più parti nel processo significa sottostare al principio della legittimazione di agire, sia per i soggetti, legittimati dall’avere in comune gli stessi rapporti sostanziali, sia per il giudice che per evitare un contraddittorio “non integro” assegna un termine perentorio per integrarlo a pena di estinzione.

Il litisconsorzio necessario è l’ipotesi della pluralità di parti nel processo, senza cumulo, vale a dire senza pluralità di domande, ed è generato da:

ragioni di ordine sostanziale: è il diritto sostanziale che direttamente prevede la necessaria pluralità di parti (art. 2900 c.c.)

ragioni di ordine processuale: è la legge processuale che prevede la necessaria partecipazione di più soggetti (art.784 c.p.c.), per alcuni ci rientrano anche le ipotesi di partecipazione del Pubblico Minostero al processo civile (art.70 c.p.c.) che acquista la qualità di “parte”

ragioni di legittimazione straordinaria (es: az. surrogatoria, azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore verso il committente per le retribuzioni loro dovutegli, sino alla concorrenza delle somme dovute dal committente all’appaltatore)

rapporto di base plurisoggettivo, dove in giudizio si proponga domanda di sentenza costitutiva (ad es. contratto intercorso tra una pluralità di soggetti e in giudizio venga richiesto l’annullamento del contratto stesso)

ragioni di opportunità o propter opportunitatem (ad es: danneggiante – assicuratore – danneggiato) in questo caso è il legislatore che stabilisce l’opportunità.

Dottrina e Giurisprudenza vedono la necessità del litisconsorzio per evitare la cosiddetta “inutiliter data” vale a dire la sentenza pronunciata senza nessuna utilità perché incapace di produrre i suoi effetti sia nei confronti dei litisconsorti pretermessi, sia di quelli presenti.

Il Litisconsorzio facoltativo

Più soggetti possono partecipare allo stesso processo per ragioni di opportunità al fine di non avere decisioni contrastanti per cause connesse.

L’articolo 103 del codoce di procedura civile, rubricato “liticonsorzio facoltativo”, recita:

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando, tra le cause che si propongono, esiste un connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il giudice può disporre, nel caso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

Premesso questo, avendo natura di “Azione” facoltativa, le domande proposte in giudizio non sono obbligatorie ma proponibili se vi è interesse ad agire.

Il liticonsorzio facoltativo si dice:

Proprio quando esiste connessione per oggetto e titolo

Improprio quando più cause hanno in comune una qualche questione allo stesso modo importante per la soluzione della controversia.

Il litisconsorzio facoltativo è il tipico litisconsorzio con pluralità di parti e pluralità di domande, con cumulo, che può essere necessario o facoltativo:

Necessario quando il risultato al quale tendono le cause è unico, inscindibile, unitario o infrazionabile, in modo che l’ordinamento ne soffrirebbe molto se le cause venissero decise in diversi processi.

Facoltativo quando il risultato al quale tendono le cause non è unico, inscindibile, unitario o infrazionabile e il giudice può sempre indicare la separazione delle cause.

Il litisconsorzio nella fase di gravame

Negli eventuali altri gradi di giudizio dovranno essere citati i soggetti processuali presenti nei gradi precedenti.

Se questo non dovesse avvenire, ci saranno due possibili effetti processuali, a seconda che le cause siano inscindibili o scindibili.

Se le cause siano inscindibili o dipendenti, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, entro un termine perentorio.

Se nessuno delle parti provveda a questo, l’impugnazione è dichiarata inammissibile (art. 331 c.p.c.) e l’eventuale sentenza finale si darà per inutiliter data, vale a dire viziata da nullità radicale simile a quella (art. 161 comma 2 c.p.c.).

Se le cause siano scindibili il giudice ordina, a differenza dell’ipotesi precedente, non l’integrazione del contraddittorio, ma la notifica dell’impugnazione con funzione di mera litis denuntiatio, fissando un termine per la stessa.

Se questo non dovesse avvenire, ci sarà la sospensione del processo sino a quando non siano decorsi i termini dei quali agli artt. 325 e 327 c.p.c. (art. 332 c.p.c.).

Un’altra ipotesi di litisconsorzio ex lege è data dall’articolo 247 del codice civile, relativo al disconoscimento di paternità.

Prima del decreto legislativo 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all’articolo 2 della legge n.219/2012), nonostante fosse il padre a domandare il disconoscimento della paternità, la sentenza di accoglimento trasformava il rapporto di filiazione con la madre da legittimo a naturale. Adesso la distinzione tra figli legittimi e naturali è stata eliminata.

Il litisconsorzio necessario dell’articolo 247 del codice civile resta.

Ci sono anche una serie di casi di litisconsorzio necessario sul piano processuale nell’ipotesi di legittimazione straordinaria a potere agire.

In questo caso un soggetto agisce anche non essendo il titolare del diritto dedotto in giudizio, il legittimato ordinario dovrà venire menzionato in qualità di litisconsorte necessario.

La ratio del litisconsorzio nella fase del gravame

La volontà da parte del legislatore di unificare il gravame in un unico procedimento, nel quale comparissero i soggetti processuali dei gradi precedenti, è rivolta ad evitare una pluralità di pronunce contraddittorie in relazione allo stesso fatto.

Questa scelta di carattere legislativo è stata importata nell’ordinamento italiano dalla Francia. Nel codice dell’epoca rivoluzionaria francese e dalla codificazione successiva si andò sempre più affermando il principio della personalità dell’appello: il giudizio di impugnazione e la sentenza pronunciata devono produrre effetti giuridici unicamente verso i proponenti e i destinatari dell’impugnazione.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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