Il giudice di pace, la recente assegnazione delle materie di competenza

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Sono cambiate le regole sulla competenza del Giudice di Pace con la recente approvazione da parte del Senato della legge delega di riforma della magistratura onoraria.

Prima di scrivere quali sono nel particolare, la cronaca impone di parlare della figura in questione.

Il giudice di pace, nell’ordinamento giudiziario italiano, è un magistrato onorario della Repubblica Italiana.

Una figura simile e con lo stesso nome era presente in molti regni dell’Italia preunitaria, come nel Regno di Napoli, introdotta da Napoleone sull’esempio francese del juge de paix, alle origini nominato direttamente dall’imperatore.

La sua figura resta anche nei primi decenni dell’unità d’Italia, era eletto direttamente dal popolo, tra gli aventi diritto al voto, non esistendo il suffragio universale, “onnipotente e parzialissimo”, così definiva il giudice di pace il criminologo Cesare Lombroso nel narrare delle lotte tra partiti che si svolgevano durante le tornate elettorali.

I giudici di pace sono nominati a seguito di concorso per titoli, tra i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’avvocatura o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, che abbiano una età non inferiore a 30 anni e non superiore ai 70 (dapprima erano previsti limiti di età più rigorosi, rispettivamente 45 e 72 anni)[4], che abbiano cessato l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, purché non esercitino la professione forense nel circondario del tribunale dove ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale appartengono (la legge n. 374/1991 impediva la nomina a giudice di pace a quegli avvocati che esercitavano la professione nel distretto di Corte di appello). La nomina avviene con decreto del Ministro della giustizia a seguito di una selezione per titoli, bandita, a livello distrettuale, dal Presidente della Corte d’Appello, su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

La legge prevede comunque che la nomina debba cadere su persone capaci di assolvere degnamente per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario. Si prevede inoltre che venga selezionato un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso. Verranno nominati, fino a concorrenza del numero prefissato, coloro che avranno superato positivamente un periodo di tirocinio di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia penale.

Oltre a una base fissa, il giudice di pace viene retribuito con un compenso che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza nessuna tutela previdenziale e assistenziale e resta in carica quattro anni.

Questo periodo può essere rinnovato per una volta.

Al giudice di pace la legge attribuisce il potere di conciliare le controversie di qualsiasi valore e materia.

Il verbale di conciliazione redatto davanti a lui ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella sua competenza, mentre ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio se eccede la competenza.

La distribuzione territoriale è stata riformata dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, emanato in attuazione dell’articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148.

In un’ottica di risparmio, il decreto legislativo ha proceduto alla soppressione di un gran numero di sedi, accorpando di conseguenza le relative competenze territoriali a quelle di altri uffici geograficamente contigui.

L’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 156/2012 ha previsto la possibilità per gli enti locali interessati di richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace dei quali è proposta la soppressione, facendosi carico delle relative spese.

Sulla scorta di questo articolo, si deve segnalare l’adozione del decreto ministeriale del Ministro della Giustizia del 10 novembre 2014 e successive modificazioni, nel quale viene riportato l’elenco delle sedi mantenute secondo la possibilità offerta dall’articolo 3.

La competenza territoriale appartiene al giudice del luogo nel quale è stata commessa l’infrazione ed è retta dal principio di inderogabilità, vale a dire dal divieto delle parti di introdurre la causa dinanzi al giudice territorialmente non competente.

In sede giurisdizionale il giudice di pace dirime, in materia civile, un’ampia gamma di controversie. In particolare, in base all’articolo 7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000.00 euro.

È competente qualunque ne sia il valore:

Per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.

Per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case.

Per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Il giudice di pace in base all’articolo 113 del codice di procedura civile decide secondo equità le cause nelle quali il valore non supera i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.

In base all’articolo 114 del codice di procedura civile la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.

Il procedimento davanti al giudice di pace è regolato dal seguente articolo:

“Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili”

(ex art. 311 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)

L’articolo 313 del codice di procedura civile disciplina l’eventualità che venga proposta querela di falso, che è di competenza del tribunale.

In questo caso il giudice di pace, se accerta la rilevanza per il giudizio del documento impugnato, sospende il processo e rimette le parti davanti al tribunale, potendo però disporre di continuare il giudizio sulle parti della controversia non relative al documento.

L’articolo 316 del codice di procedura civile stabilisce che la domanda davanti al giudice di pace si propone con atto di citazione ma si può proporre anche verbalmente, con verbale raccolto e redatto direttamente dall’ufficio dello stesso giudice di pace.

L’articolo 82 del codice di procedura civile stabilisce che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il quale valore non eccede Euro 1.100.00, oppure anche di valore superiore se autorizzati dal giudice di pace in base alla natura ed entità della causa. Altrimenti si deve avere l’assistenza di un difensore nelle opposizioni alle sanzioni amministrative (L. 689/81) la parte può sempre proporre ricorso e stare in giudizio personalmente cioè senza difensore.

L’articolo 322 del codice di procedura civile prevede la possibilità di fare un’istanza anche verbale al giudice di pace al fine di convocare per tentare la conciliazione in sede non contenziosa un soggetto con il quale vi sia in atto un contenzioso ancora stragiudiziale, che si vuole evitare con un accordo bonario che sfoci in seguito in una controversia giudiziale, cioè in una causa vera e propria. se la conciliazione viene raggiunta verrà redatto il verbale di conciliazione che rappresenta titolo esecutivo solo e se la competenza viene attribuita al giudice di pace, viceversa il verbale verrà considerato come una scrittura privata autenticata. 

Le materie di competenza sono previste dal decreto legislativo n. 274/2000, in particolare in relazione a reati in genere di modesta entità, sia punibili a querela di parte, sia punibili d’ufficio, e tra questi, i reati di ingiuria, minaccia, percosse, diffamazione, danneggiamento (tutti nelle forme non aggravate), invasione di terreni o di edifici, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie che abbiano comportato una prognosi non superiore a venti giorni.

Il giudice dichiara la non-procedibilità dei casi che hanno recato lieve danno o pericolo, di natura occasionale (non recidivi) e del grado di consapevolezza, tali da rendere non opportuno l’esercizio dell’azione penale, per l’ottimizzazione di tempi e costi della giustizia, e del pregiudizio che tale azione reca alle esigenze di studio, lavoro o famiglia.

È previsto un particolare procedimento che impegna il giudice di pace a ricercare anzitutto la conciliazione delle parti: ove il tentativo non riesca, il giudice procede al dibattimento che si concluderà con una sentenza di non doversi procedere perché il fatto è di speciale tenuità, ovvero che il reato è estinto per avvenuta riparazione, con l’assoluzione o con la condanna a pena pecuniaria, alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità.

Le pene irrogate dal giudice di pace sono state istituite ex novo dal decreto predetto, in quanto quelle del Codice penale, o delle altre leggi, sono sostituite, anche se prevedono pene detentive, in sanzioni pecuniarie, del genere da cui derivano.

Non possono godere della sospensione condizionale.

Ritorniamo alle competenze di recente assegnate.

Le materie di competenza del giudice di pace vengono notevolmente estese.

In particolare, viene prevista la competenza quasi esclusiva sulle controversie in materia condominiale.

L’assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi, il giudice di pace dovrà comunque seguire le direttive di un giudice togato indicato dal presidente del Tribunale.

L’assegnazione di decisioni in volontaria giurisdizione sia sul versante generale, per i casi di minore complessità, sia sul versante delle successioni e comunioni.

In relazione alla competenza per valore si prevede per le cause relative a beni mobili (e risarcimenti) il valore passa dagli attuali 5.000 a 30.000 euro, e per le cause sul risarcimento del danno da veicoli stradali (o imbarcazioni), il valore passa dagli attuali 30.000 a 50.000 euro.

 Il giudice di pace potrà anche decidere secondo equità per le cause di valore sino a 2.500 euro (attualmente il limite è di 1.100 euro).

Sul settore penale, l’allargamento, disposto dopo l’approvazione di un emendamento da parte dell’Aula, prevede che i giudici di pace dovranno giudicare i reati di intimidazioni, di furto a querela, di rifiuto a prestare le proprie generalità e su alcune infrazioni alla disciplina sulle autorizzazioni su fitofarmaci e additivi agli alimenti.

Il mandato standard sarà di quattro anni rinnovabile per una volta, con otto anni complessivi, mentre sarà di quattro quadrienni per chi si troverà in servizio al momento dell’entrata in vigore del decreto delegato.

Al termine dei due mandati a regime, lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario rappresenterà un titolo preferenziale da fare valere per l’accesso tramite concorso nella pubblica amministrazione. 

Dott.ssa Concas Alessandra

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