Il fatto illecito e la responsabilità extracontrattuale

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Il fatto illecito è qualunque comportamento doloso o colposo, tenuto cioè con intenzione di nuocere o con disattenzione, imprudenza, imperizia, che cagiona ad altri un danno ingiusto, e obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato.

L’autore dell’atto illecito, cioè della lesione di un diritto soggettivo altrui, è responsabile (responsabilità extracontrattuale) del danno patrimoniale provocato, e, in determinati casi, anche del danno non patrimoniale, quando, ad esempio, il comportamento dannoso sia anche un reato). Obbliga al risarcimento la lesione di un diritto soggettivo sia reale che di credito.

Perché l’agente risulti obbligato a risarcire il danno, occorre che tra il fatto compiuto e il danno arrecato sussista un nesso di causalità, cioè un rapporto causa-effetto tale che il danno si possa dire provocato dal fatto in questione.

Non è dovuto risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare ricorrendo alla cosiddetta ordinaria diligenza.

Se il danneggiato ha colposamente concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito in misura dipendente dalla gravità della colpa e dall’entità delle conseguenze.

Il danneggiante è tenuto al risarcimento se il danno arrecato è ingiusto, perché lede un interesse che l’ordinamento giuridico riconosce meritevole di tutela.

Non è rilevante ai fini del risarcimento la prevedibilità del danno, l’azione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito è soggetta a una prescrizione particolare, di solito quinquennale. L’illecito civile è atipico, il legislatore non ha voluto, nel campo della responsabilità civile, individuare specificamente i casi nei quali il danno si deve ritenere ingiusto, qualunque pregiudizio, a seconda delle circostanze, può risultare ingiusto ed essere risarcibile.

Spetta al giudice stabilire l’eventuale ingiustizia del danno in questione, e spetta al danneggiato provare, oltre il fatto che l’agente gli ha causato un danno, e che tra il fatto dell’agente e l’evento dannoso intercorre un nesso di causalità, anche la colpa o il dolo del danneggiante.

Viene definita responsabilità indiretta, la responsabilità civile che dipende dal fatto altrui oltre che dal fatto proprio.

Nell’ipotesi di responsabilità indiretta, non risponde del danno esclusivamente chi ha commesso il fatto dannoso, ma anche un’altra persona, tenuta al risarcimento nei confronti del danneggiato.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, e perciò non imputabile, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, a meno che questi provi di non avere potuto impedire il fatto.

I genitori o il tutore rispondono del danno provocato dal fatto illecito compiuto dai figli minori non emancipati, o dalle persone che abitano con essi e soggette alla tutela.

Se il danno è provocato da un dipendente, nell’esercizio delle incombenze alle quali è adibito, è considerato responsabile, insieme al dipendente stesso, anche il padrone o committente.

La responsabilità di costui è giustificata dall’esigenza di tutelare il danneggiato, consentendogli di ottenere risarcimento dal soggetto che fruisce dei risultati dell’attività lavorativa.

 Se il danno è provocato dal conducente di un veicolo non circolante su rotaie, e se il conducente è persona diversa dal proprietario, accanto al conducente è responsabile anche il proprietario, a meno che provi di non avere acconsentito alla circolazione del veicolo e di avere adottato le precauzioni necessarie per impedire che altri si impadronisse del veicolo e lo facesse circolare.

Al fine di tutelare in modo maggiore il danneggiato, il legislatore ha previsto vari casi di cosiddetta responsabilità oggettiva, per i quali si risponde del fatto che ha determinato un danno, anche se commesso senza dolo o colpa, purché esista un nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso, di modo che il danno risulti conseguenza immediata e diretta del fatto stesso.

Le principali ipotesi di responsabilità oggettiva sono:

a) esercizio di attività pericolose.

Chi causa danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa per sua natura, o per la natura dei mezzi impiegati, è tenuto al risarcimento, indipendentemente dalla sua colpa, a meno che provi di aver adottato, nello svolgere l’attività, tutte le misure consentite dalla tecnica idonee a evitare ogni pregiudizio a terzi, salvo quelli inevitabili.

b) Il danno cagionato da cose o da animali in custodia.

Ciascuno risponde del danno cagionato da cose o animali che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

c) Rovina di edificio cc 2053.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni causati dalla loro rovina, compresi quelli dovuti al distacco di parti accessorie o ornamentali dall’edificio, egli si può liberare da questa responsabilità, se prova che l’evento pregiudizievole non deriva da un difetto di manutenzione o da un vizio di costruzione.

d) Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo non viaggiante su rotaie è tenuto a risarcire il danno cagionato dal veicolo in circolazione a persone o a cose, a prescindere della propria colpevolezza, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in pari misura a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Dott.ssa Concas Alessandra

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