Il divorzio senza separazione nel matrimonio non consumato

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Le coppie di coniugi che non hanno mai fatto sesso durante il matrimonio non hanno bisogno della separazione prima del divorzio.

L’assenza di rapporti sessuali o il cambio di sesso di uno dei coniugi, sono i rari casi nei quali è possibile divorziare senza procedere prima alla separazione.

Quando il matrimonio non è stato consumato, ognuno dei coniugi si può rivolgere al giudice per chiedere il divorzio, uno dei dei due coniugi potrebbe denunciare il fatto che non c’è mai stato un rapporto sessuale, l’altro coniuge può allegare che non può o non desidera averne e che si può procedere al divorzio.

Un matrimonio non consumato non equivale in modo esclusivo al rifiuto di uno dei coniugi, o di entrambi di avere dei rapporti sessuali ma anche all’impossibilità di fare sesso per un inconveniente fisico, ad esempio una malattia o una disfunzione come l’impotenza, o per un inconveniente emotivo, ad esempio una questione psicologica che impedisce a uno dei due di completare un rapporto intimo (rib. S.M. Capua Vetere, sent. del 15/04/1999 – Trib. Napoli, sent. del 28/04/1998 e del 16/05/984).

Il giudice, con una sentenza, scioglie in modo definitivo, e in un unico atto, gli “effetti civili del matrimonio”. Ma esclusivamente da un punto di vista civile.

Se il matrimonio è stato celebrato davanti a un sacerdote, per la Chiesa cattolica l’unione è ancora valida.

La stessa Chiesa, in caso di matrimonio non consumato, può provvedere al suo annullamento attraverso il tribunale ecclesiastico o la Sacra Rota.

Il rifiuto di uno dei coniugi di avere dei figli, secondo la Chiesa, è motivo più che sufficiente per dichiarare nullo un matrimonio.

I coniugi possono chiedere il divorzio senza limiti di tempo, vale a dire senza aspettare che decorra nessun termine (Trib. Napoli, sent. Del 28/04/1998).

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La prova che il matrimonio non è stato consumato

La che il matrimonio non sia stato consumato per ottenere il divorzio immediato può essere molto facile o molto difficile.

Il modo migliore è quello di provare la verginità della moglie, ma questo è un metodo che si poteva pensare qualche decennio fa, oggi immaginare che una donna arrivi vergine al matrimonio, o che non abbia avuto dei rapporti con qualche fidanzato precedente, è molto arduo.

Un altro modo per provare che il matrimonio non è stato consumato è quello di dimostrare l’impossibilità del marito di avere un rapporto sessuale completo, vale a dire che lui sia impotente alla penetrazione.

Non si deve confondere con l’impotenza a generare dei figli, la quale non esclude il rapporto sessuale e non dimostra che il matrimonio non sia stato consumato.

Ci possono essere altri metodi di prova di carattere indiziario.

Quello che di sicuro il giudice non otterrà mai, è una testimonianza diretta del fatto che il matrimonio non è stato consumato.

In assenza di testimoni oculari, impossibili da trovare, si può ascoltare un altro tipo di testimonianza, quella cosiddetta indiretta o de relato, basata sui racconti dei coniugi a una persona fidata.

La prova non ha un peso determinante perché deve essere lo stesso avvalorata da altri elementi.

Ad esempio che chi ha raccolto la confidenza di uno dei coniugi confermi che la coppia ha vissuto separata sin dall’inizio (Trib. Palermo, sent. del 08/05/ 1996 – Trib. Modena, sent. Del 05/04/1973).

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in questo senso, nel valutare il caso di una coppia in crisi il giorno stesso delle nozze (Cass. sent. n. 2815 del 08/02/2006).

La moglie aveva respinto il marito a letto quella notte e le altre successive e lui si era confidato con alcune persone amiche.

Provare l’illibatezza della donna era molto difficile, essendo al stessa stata sposata altre due volte.

Il giudice decise di sentire i confidenti del marito, i quali testimoniarono quello che l’uomo aveva detto loro.

Nel dubbio, fu chiamato in Tribunale il precedente marito della donna, e anche lui dichiarò di essere stato respinto da lei sin dal primo giorno.

Ottenne il divorzio.

La donna potrebbe avere agito così per puntare all’assegno di mantenimento, sapendo che il matrimonio non consumato comporta il divorzio immediato.

Se fosse stato così non avrebbe portato a termine i suoi piani.

La mancata consumazione del matrimonio non comporta l’invalidità dello stesso, ma il suo scioglimento.

Nel primo caso non è possibile richiede un assegno di mantenimento, mentre nel caso di divorzio per mancata consumazione, se uno dei due coniugi guadagni molto meno rispetto all’altro e si ponga in una condizione di maggiore debolezza economica, il giudice può attribuire un assegno periodico di mantenimento (Cass. sent. n. 2721/2009 e n. 9442/1998).

Il matrimonio non consumato e i possibili danni

In alcuni casi il marito o la moglie che si vedono rifiutare dal coniuge quando vogliono avere un rapporto sessuale possono chiedere il risarcimento dei danni.

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in questi termini con una sentenza (Cass. sent. n. 6276 del 23 marzo 2005) con la quale ha condannato un uomo per essersi opposto ai rapporti con la moglie per sette anni.

Secondo la Suprema Corte, attuando un simile comportamento, il marito ha gravemente offeso la dignità e l’onore della moglie, violando i doveri morali e materiali sanciti dal codice civile (art. 143 c.c.).

Diverso il caso della donna che, dopo cinque anni di convivenza, si era rivolta al Tribunale di Roma per matrimonio non consumato chiedendo un risarcimento di 500.000 euro.

Il marito si era difeso sostenendo che entrambi avevano avuto dei rapporti sessuali prima del matrimonio, ma che lei l’aveva sempre respinto perché aveva un amante.

Lui voleva il divorzio immediato, lei mezzo milione di euro.

Il Tribunale rigettò entrambe le richieste (Trib. Roma, sent. n. 6829/2015) perché “non possono avere valore probatorio le dichiarazioni, pur concordi, dei coniugi in quanto, trattandosi si diritti e di obblighi sottratti dalla disponibilità delle parti, la circostanza del matrimonio non consumato non può costituire oggetto di confessione né di giuramento”

La sentenza conclude che dopo cinque anni la causa dell’inesistenza dei rapporti sessuali, al di là delle reciproche accuse, non poteva essere individuata neanche dai coniugi stessi.

Dott.ssa Concas Alessandra

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