Il divorzio e la quota di trattamento di fine rapporto

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Se una persona è stata sposata e ha divorziato potrebbe avere diritto a una parte del trattamento di fine rapporto (Tfr) del suo ex coniuge.

La legge sul divorzio stabilisce che all’ex coniuge spetta la quota del 40% del Tfr, “relativa agli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”, non dell’intero Tfr ma della parte relativa agli anni nei quali l’attività lavorativa si è svolta in costanza di matrimonio.

 

Secondo l’articolo 12 bis della Legge n. 898/1970:

“Il coniuge nei quali confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Questa percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Ci sono delle condizioni da rispettare, in particolare, non si avrà diritto a questa quota di Tfr se non c’è l’assegno divorzile.

Lo ha precisato la Suprema Corte di Cassazione con una recente ordinanza (Cass. Sez. Vi Civile, ord. n. 12056/2020 del 22 giugno 2020) affermando che quando non è stato riconosciuto l’assegno divorzile e non è possibile neanche rivendicare la parte del trattamento di fine rapporto erogato all’ex marito.

In che cosa consiste il divorzio

Il divorzio (dal latino divortium, da di-vertere, “separarsi”), o scioglimento del matrimonio, è un istituto giuridico che decreta la fine di un matrimonio.

Non va confuso con l’annullamento del matrimonio, perché prevede la fine di un matrimonio legalmente valido e non il suo disconoscimento.

 

Aspetti culturali

Il diritto romano ammetteva la separazione e le seconde nozze, con una discriminazione a sfavore delle donne, che gli autori patristici contrastarono in relazione all’adulterio maschile e femminile. Alle donne era precluso il diritto di risposarsi.

 

Prima dell’introduzione di tale modalità di scioglimento nel XX secolo, una delle due parti doveva dimostrare una responsabilità causale del partner, tipicamente l’abbandono, la crudeltà o l’adulterio.

 

In molte giurisdizioni occidentali, il divorzio (legalmente denominato in Italia “scioglimento del matrimonio”) non richiede che una delle due parti debba fare valere le responsabilità dell’altra per arrivare alla dissoluzione dell’unione.

L’esigenza di dimostrare la responsabilità o la colpa è stata poi rivista e ritirata dai termini delle leggi sul divorzio.

Questa modalità di scioglimento divenne popolare nel Regno Unito, in Australia, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda tra gli anni 1960 e ’70.

Nelle giurisdizioni che non prevedono una responsabilità di una delle parti per decretare lo scioglimento, una semplice causale, riguardante ad esempio differenze inconciliabili o un’irrimediabile rottura del rapporto interpersonale, è sufficiente per stabilire la fine del matrimonio.

 

La legislazione in Italia

Il divorzio venne introdotto a livello legale in Italia l’1 dicembre 1970, nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, con la legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, che entrò in vigore il 18 dicembre 1970.

Mancando l’unanimità nell’approvazione della legge ed anzi essendo contrario il partito di maggioranza relativa, negli anni seguenti si organizzò un movimento politico, sostenuto anche dai partiti contrari all’introduzione della legge, che promosse un referendum abrogativo, nell’intento di fare abrogare la legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Nel referendum sul divorzio, del 1974, la maggioranza si espresse per il mantenimento dell’istituto.

 

Una particolarità del sistema giuridico italiano è che il divorzio non può essere ottenuto direttamente con il relativo procedimento giudiziario, ma deve essere preceduto da un periodo di separazione coniugale, in origine cinque anni, ridotti nel 1987 a tre anni ed ulteriormente ridotti, nel 2015, a un anno in caso di separazione giudiziale e a sei mesi in caso di separazione consensuale, oggetto di una precedente vertenza giudiziale, in modo che il procedimento diventa doppio a distanza di qualche mese o anno.

Al procedimento la legge ha voluto attribuire una particolare solennità, atteso che l’udienza di comparizione dei coniugi deve tenersi davanti al presidente del Tribunale.

 

Il caso relativo al ricorso in Cassazione

Nel caso deciso, una donna divorziata aveva proposto ricorso in Cassazione perché nei due gradi del giudizio di merito era stata respinta la sua domanda di assegno divorzile e della quota del Tfr.

La Corte d’Appello aveva negato il riconoscimento dell’assegno e non aveva disposto niente in relazione al trattamento di fine rapporto che era stato richiesto.

 

Su questo punto il Collegio ha rilevato che “la ricorrente, non essendo titolare di assegno divorzile, non aveva diritto alla quota del Tfr”, perciò, anche se la sentenza impugnata fosse viziata da omessa pronuncia su questo punto, sarebbe stato inutile (principio di economia processuale basato sull’art. 111 Cost. e su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c.) annullarla e fare ritornare la causa nella fase di merito, una volta stabilito che non le spettava il diritto al mantenimento.

Il diritto a percepire una percentuale dell’indennità di fine rapporto dell’ex coniuge è egato al riconoscimento dell’assegno divorzile.

Se lo stesso viene negato, non si può più chiedere la quota del Tfr in modo autonomo.

Nella pratica, si può verificare che il Tfr sia maturato prima della dichiarazione di scioglimento del matrimonio, e il diritto alla quota che spetta all’ex coniuge viene dichiarato nella sentenza stessa, insieme all’assegno, oppure può maturare in seguito alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.

In questo caso si dovrà avanzare un’istanza al Tribunale, ma secondo la Cassazione, se è stato riconosciuto l’assegno divorzile, altrimenti la domanda di quota di Tfr non può essere proposta in modo autonomo.

 

Al fine di avere diritto alla quota del Tfr dell’ex coniuge non si deve avere contratto, nel frattempo, altre nozze, perché in base alla legge questa è un’altra causa espressa di esclusione dal beneficio.

Nel calcolo della quota che spetta, che è rapportata al periodo di tempo nel quale c’è stata coincidenza tra matrimonio e lavoro prestato dall’ex, entra anche il periodo di separazione legale, sino alla data della sentenza di divorzio.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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