Il divorzio diretto o immediato senza la fase della separazione 

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Si chiama divorzio immediato oppure divorzio senza separazione.

È una procedura che consente di mettere fine al matrimonio in un unico passaggio, attraverso la pronuncia di divorzio, senza passare dal gradino intermedio della separazione che, di solito, è obbligatorio per le coppie che decidono di divorziare.

In questa sede vedremo come funziona il divorzio senza separazione.

Di sicuro, si può affermare che al divorzio immediato non può accedere (Trib. Torino, sent. n. 2923/21) chiunque, dovendo sottostare al doppio passaggio, con conseguente aggravio di tempi e, soprattutto, delle spese di carattere legale.

Il divorzio senza separazione viene concesso unicamente in casi eccezionali, che la legge disciplina in modo tassativo (Trib. Torino, sent. n. 2923/21).

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Il divorzio e la separazione

La legge italiana non parla mai in modo espresso di divorzio, nonostante il termine sia entrato nel linguaggio comune, indicando la fine del rapporto matrimoniale.

La legge utilizza due termini per parlare di divorzio:

Scioglimento del matrimonio civile quando è relativo al divorzio del matrimonio celebrato in Comune.

Cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, che di solito in Italia è il matrimonio concordatario, in reazione al divorzio del matrimonio celebrato in chiesa.

Nel nostro Paese, per divorziare è necessario prima separarsi.

Tra la separazione e il divorzio devono decorrere dei termini minimi:

Sei mesi se la separazione è consensuale, vale a dire, concordata dai coniugi.

Vi rientra la separazione fatta davanti al Presidente del Tribunale, davanti al sindaco del Comune oppure con la negoziazione assistita dagli avvocati.

Un anno se la separazione è giudiziale, vale a dire, avviene attraverso regolare causa, il termine della quale inizia a decorrere con la prima udienza, quella che si svolge davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione e per l’adozione dei provvedimenti temporanei.

Quando si parla di divorzio immediato?

Il divorzio immediato, vale a dire senza separazione, viene riconosciuto in modo esclusivo quando:

Viene accertato il compimento di reati particolarmente gravi a carico di uno dei coniugi.

Se il coniuge ottiene all’estero l’annullamento o lo scioglimento del suo matrimonio, oppure, se contrae all’estero un altro matrimonio.

Quando il matrimonio non è stato consumato, indipendentemente dai motivi.

Se la sentenza  di rettificazione di attribuzione del sesso sia passata in giudicato.

I reati per i quali si può divorziare senza separarsi

In relazione al primo dei punti sopra scritti, si deve indicare quali sono i reati particolarmente gravi che la legge elenca e che consentono di divorziare senza separarsi.

Questo accade quando:

Dopo il matrimonio, il coniuge è condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi prima del matrimonio

a) all’ergastolo

b) a una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze per uno o più delitti non colposi.

Sono esclusi i reati politici e quelli commessi per particolari motivi di valore morale e sociale, e la valutazione di questo valore è trasferito al giudice penale , non a quello del divorzio.

Il coniuge viene condannato con sentenza passata in giudicato a qualsiasi pena detentiva per uno dei reati che seguono:

a) incesto

b) violenza sessuale

c) atti sessuali con minorenne

d) corruzione di minorenne

e) induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione

f) omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio

Il coniuge è condannato con sentenza passata in giudicato a qualsiasi pena detentiva per uno dei seguenti delitti:

a) lesioni volontarie gravissime in danno del coniuge o dei figli

b) violazione degli obblighi di assistenza familiare

c) maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

d) circonvenzione di incapaci in danno del coniuge o di un figlio

Si pronuncia nei confronti del coniuge accusato di uno dei reati indicati al punto 2) una sentenza di non luogo a procedere per estinzione se il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul divorzio ritiene che nei fatti commessi sussistono gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità.

Viene pronunciata nei confronti del coniuge accusato di incesto una sentenza di proscioglimento o assoluzione per mancanza di pubblico scandalo.

Nell’elencazione rientrano i crimini più gravi sia contro la persona che contro il matrimonio.

Ne sono esempio la violenza sessuale (anche ai danni del coniuge), le lesioni gravissime ai danni del coniuge o dei figli o l’ancora più inflazionata violazione degli obblighi di assistenza familiare (è il caso del coniuge che, dopo essere andato via di casa non si preoccupa di inviare i soldi per fare mangiare la moglie e i figli).

Il coniuge non può chiedere il divorzio immediato se è stato condannato per concorso in uno dei reati oppure se ha ripreso a convivere con il coniuge condannato.

Nei casi indicati al n. 3), il tribunale deve accertare se il coniuge non è idoneo a mantenere oppure ricostruire la convivenza familiare anche considerando il suo successivo comportamento.

Sulla pronuncia di divorzio, restano prive di effetto le modifiche della pena, sulle quali si è formato il giudicato, che si possono verificare in conseguenza dei provvedimenti di clemenza di qualunque natura.

In che modo funziona il divorzio senza separazione

Il divorzio senza separazione può essere richiesto in modo congiunto da entrambi i coniugi, con la procedura del divorzio consensuale, oppure da uno dei due coniugi, con ricorso presentato nei confronti dell’altro, attraverso la procedura del divorzio giudiziale.

In entrambi i casi, viene redatto un atto di ricorso, che nella procedura consensuale è firmato da entrambi i coniugi mentre, nella procedura giudiziale, è firmato da uno dei due e, successivamente depositato in Tribunale.

Il giudice, una volta letto il ricorso, fissa con decreto una data di udienza per la comparizione davanti a sé dei coniugi.

Se la procedura è consensuale, il giudice tenta una conciliazione e, se non riesce, pronuncia il divorzio con la convalida dell’accordo dei coniugi.

Se la procedura è giudiziale, il giudice tenta una conciliazione e, se non riesce, adotta i provvedimenti temporanei e rimette la causa al giudice istruttore, in modo che si proceda all’assunzione delle prove e alla prosecuzione del giudizio.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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