Il diritto successorio tra passato e presente: intervista al dott. Marco Caddeo dottorando di ricerca in diritto dei contratti, cultore di materia della cattedra di diritto successorio facoltà di giurisprudenza dell’univ. degli studi di Cagliari

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Il diritto successorio è una materia forse poco nota, può dire di che si occupa?

Il diritto successorio si occupa di dare compiuta sistemazione agli interessi patrimoniali di un soggetto per il tempo in cui questi avrà cessato di vivere.

Con la disciplina successoria l’ordinamento vuole prevenire, per quanto possibile, situazioni di incertezza giuridica nella titolarità dei diritti, individuando nel minor tempo possibile uno o più soggetti che, alla morte del precedente titolare, si occupino di gestirne il patrimonio ereditario.

In questo modo si evita la conflittualità giuridica e si agevola la circolazione ed il massimo sfruttamento dei diritti, anche nell’interesse generale della collettività.

 

Il nostro codice civile dedica alla materia il secondo libro “delle successioni”.

Nel corso del tempo queste norme hanno subito delle modifiche?

Il nucleo centrale della disciplina successoria è contenuto nel libro II del Codice Civile del 1942, intitolato “Delle Successioni”, ma è bene precisare che la materia vive di richiami costanti al diritto civile e tributario, per gli aspetti fiscali.

L’assetto normativo che si presenta agli occhi dell’interprete è abbastanza complesso, ma sostanzialmente consolidato.

Nel tempo sono intervenute sporadiche modifiche, le più importanti delle quali conseguenza della riforma del diritto di famiglia del 1975 (l. 19 maggio 1975 n. 151).

Prima della riforma, per esempio, apertasi la successione, l’unico diritto riconosciuto al coniuge sul patrimonio ereditario del defunto marito era l’usufrutto (c.d. uxorio), un semplice diritto reale di godimento.

Dopo la riforma, la tutela del coniuge superstite è stata notevolmente accresciuta, con il riconoscimento di una quota in piena proprietà sul patrimonio del coniuge defunto.

Tra le altre modifiche introdotte di recente merita un cenno la disciplina del patto di famiglia, nel tentativo di assicurare il proficuo passaggio generazionale delle piccole e medie imprese, tessuto connettivo della nostra economia.

Non di rado avviene infatti che, alla morte del padre imprenditore, il complesso aziendale venga frantumato in quote tra i figli, non più interessati alla prosecuzione dell’attività paterna, con grave danno per l’economia.

 

Si è soliti individuare tre tipologie successorie: testamentaria, legittima e necessaria. Quali sono le principale caratteristiche di ognuna?

La successione testamentaria è quella che trova la propria fonte nel testamento, atto con il quale è data la possibilità al soggetto, entro alcuni limiti, di disporre in piena autonomia delle proprie sostanze, per il tempo successivo alla sua morte.

Questa tipologia successoria prevale sulla successione c.d. legittima, destinata a subentrare in mancanza di testamento o nel caso in cui il testatore non abbia disposto di tutte le sue sostanze.

E’direttamente la legge, in questi casi, ad individuare i soggetti chiamati a succedere: si parte dagli stretti congiunti, passando in ordine successivo per i parenti fino al 6° grado, e giungendo, infine, allo Stato.

La successione c.d. necessaria, invece, più che un terzo genere di successione, andrebbe qualificata come limite invalicabile alla successione testamentaria e legittima.

Essa impone che la distribuzione dei beni o diritti facenti parte del patrimonio ereditario avvenga in ogni caso rispettando le quote garantite per legge agli stretti congiunti, detti riservatari. Tali soggetti sono: il coniuge, i figli ed in mancanza gli ascendenti.

 

Quali sono le fasi principali del fenomeno successorio?

La prima fase è l’apertura della successione, che coincide con la morte del soggetto e si verifica nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Segue la delazione dell’eredità, ovvero l’offerta dei beni ereditari ai soggetti chiamati a succedere, ed individuati per testamento o per legge, i quali potranno decidere se accettare o rinunziare alla chiamata.

In caso di rinunzia, la chiamata si estenderà ai successibili di grado superiore.

Con l’accettazione dell’eredità si acquista la qualità di erede fin dal momento dell’apertura della successione.

 

Qual è la distinzione tra eredità e legato?

Per erede si intende il soggetto che, a seguito di accettazione, subentra nella titolarità di tutto il patrimonio del defunto o, in caso di chiamata ereditaria congiuntiva, in una quota astratta di esso.

Il testatore infatti potrebbe disporre nel seguente modo: “Nomino erede mio figlio Tizio” oppure “Nomino miei eredi in quote uguali i miei figli Tizio e Caio”.

Nella seconda ipotesi, essendo più soggetti chiamati a succedere in qualità di eredi sullo stesso patrimonio, all’apertura della successione nascerà sui beni ereditari una comunione ereditaria che potrà essere sciolta con la divisione, istituto attraverso il quale ogni singolo coerede verrà tradotta la propria quota astratta sul patrimonio in una quota concreta di beni in proprietà esclusiva.

Il legato al contrario non è una disposizione a titolo universale (perché non attribuisce tutto il patrimonio o una quota di esso) ma solo a titolo particolare, perché l’oggetto è un bene o diritto individuato.

La qualità di legatario si acquista al momento di apertura della successione senza bisogno di accettazione, salva facoltà per il beneficiario di rinunciare all’attribuzione in suo favore.

In punto di responsabilità patrimoniale, esistono profonde differenza tra erede e legatario.

Come detto, il primo con l’accettazione fa proprio l’intero patrimonio ereditario che va a confondersi con il suo patrimonio personale, in un “unicum” indistinguibile. Ciò comporta che l’erede può essere chiamato a rispondere di tutti i debiti ereditari anche con i suoi beni personali.

La responsabilità patrimoniale del legatario è molto più limitata: egli potrà rispondere delle passività ereditarie solo nei limiti di valore dell’attribuzione che ha ricevuto.

 

Quali strumenti ha il chiamato all’eredità per evitare di dover rispondere delle passività dell’eredità cui è chiamato?

Il primo strumento è ovviamente quello della rinunzia all’eredità. Il secondo è quello dell’accettazione cd. con beneficio di inventario, per effetto della quale egli pur acquistando la qualità di erede, potrà tenere distinti il patrimonio ereditario dal suo patrimonio personale, limitando la responsabilità patrimoniale per le passività ereditarie entro i limiti di quanto, a seguito di inventario, risulti comporre l’attivo ereditario.

Questo strumento può esser molto utile nel caso in cui il chiamato all’eredità abbia il sentore che il defunto abbia contratto in vita diverse posizioni debitorie, destinate ad assorbire interamente il valore dell’attivo, se non a superarlo.

 

Il testatore può disporre del suo patrimonio solo con legati?

Assolutamente si, e l’ipotesi non è infrequente.

Si pensi per esempio al caso in cui il testatore abbia già disposto in vita di buona parte delle sue sostanze e, al momento della sua morte, il patrimonio ereditario di fatto risulti composto da pochi beni.

Qui subentra una questione interpretativa, perché bisogna capire se le disposizioni a titolo particolare possano essere interpretate come sostanziali istituzioni di erede.

La risposta potrebbe essere affermativa nel caso in cui, valutata la consistenza del patrimonio, l’attribuzione del singolo bene valga disposizione del tutto o di una quota di eredità.

Si pensi al caso del testatore il cui patrimonio sia composta unicamente da tre grandi appartamenti in centro città e che disponga attribuendo un’immobile a ciascuno dei figli: pur trattandosi di disposizioni formalmente a titolo particolare, sostanzialmente potrebbero configurare una chiamata ereditaria per quota. Si tratta, ovviamente, di una complessa questione interpretativa.

 

Quali sono i caratteri distintivi del testamento?

Il testamento è atto personale, unilaterale, a contenuto patrimoniale, revocabile.

La revocabilità delle disposizioni testamentarie permette al disponente di modificare le proprie volontà fino all’ultimo istante di vita.

In questo modo il legislatore ha voluto garantire al testatore la massima libertà, evitando scomode pressioni ed interferenze da parte dei soggetti potenzialmente chiamati a succedere.

Il testamento, inoltre, è atto formale: per essere valido e produttivo di effetti deve rivestire una delle forme previste dalla legge.

Le forme ordinarie sono: il testamento olografo, quello pubblico e quello segreto.

Nel testamento olografo è il testatore a redigere personalmente e di proprio pugno le ultime volontà.

I requisiti richiesti dalla legge sono l’olografia, cioè la scrittura di proprio pugno, la data, la firma.

Non importa il supporto sul quale è steso il testamento, può essere indifferentemente un semplice foglio di carta o una costosa pergamena.

Il testamento pubblico e quello segreto si caratterizzano per l’intervento necessario del notaio.

Nel primo caso il testatore esporrà le sue volontà dinnanzi al notaio che le raccoglierà in apposita scheda, alla presenza di due testimoni.

Nel secondo caso, invece, il notaio resta all’oscuro delle disposizioni testamentarie volute dal disponente, e si limiterà a ricevere e conservare il testamento predisposto dal testatore.

Il testamento pubblico è in assoluto il più garantista, oltre che il più costoso.

L’intervento necessario del notaio alla redazione materiale della scheda, infatti, attribuisce alle dichiarazione rese dal testatore in sua presenza pubblica fede sino a querela di falso.

Altre forme testamentarie c.d. speciali nascono dall’esigenza di permettere a determinati soggetti, in condizioni di gravità ed urgenza, di manifestare la propria volontà testamentaria.

Si pensi al testamento redatto a bordo di nave o di aeromobile, o dai militari che si trovino impegnati in operazioni belliche.

 

Quali soggetti possono essere chiamati a succedere per testamento?

In generale, possono succedere utti i soggetti nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione e, nel caso di successione testamentaria, anche i figli di una determinata persona vivente al momento della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

A riguardo, merita un cenno l’istituto dell’indegnità a succedere, in forza del quale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, colui che, pur astrattamente idoneo a succedere, può essere dichiarato indegno con sentenza e per l’effetto escluso dalla successione, per aver commesso gravi delitti a danno del de cuius o dei suoi parenti, o per aver alterato o cercato di alterare la sua volontà testamentaria.

Si pensi ai casi in cui il chiamato abbia ucciso o tentato di uccidere il de cuius, o abbia soppresso, celato o alterato il testamento.

 

Come si procederà nel caso in cui il testatore abbia predisposto diverse schede testamentarie?

In linea di principio, dato che il testamento è revocabile sino all’ultimo istante di vita, è naturale che il testamento successivo revochi il precedente, pur con alcuni distinguo.

Ciò è vero in assoluto se il testatore ha disposto più volte degli stessi beni.

Nel caso in cui invece il contenuto delle schede testamentarie sia parzialmente diverso, sarà necessario capire quali disposizioni si pongano in conflitto e quali possano essere integrate, andando a formare un’unica complessiva volontà.

 

Si possono redigere testamenti congiuntivi e testamenti reciproci?

I testamenti congiuntivi e reciproci sono vietati dalla legge.

Non è possibile, in altri termini, che due o più soggetti dispongano delle proprie sostanze insieme nello stesso atto, ne assicurandosi reciproci vantaggi.

In entrambi i casi verrebbero meno i caratteri dell’unilateralità e personalità del testamento.

 

Nel caso di comunione ereditaria, qualora i coeredi decidano di sciogliere la comunione dovranno necessariamente rivolgersi all’autorità giudiziaria?

Il legislatore propone diversi tipologie di divisione ereditaria.

La divisione contrattuale presuppone l’accordo tra i coeredi e, seppur preferibile, molte volte, data l’elevata conflittualità tra i condividenti, è nei fatti infruttuosa.

Nasce dunque la necessità di rivolgersi al giudice per dirimere il conflitto insorto, ed in questo caso avremo una divisione giudiziale.

Data la complessità delle operazioni divisionali e la durezza delle posizioni spesso assunte dalle parti in causa, non disposte a cedere dalle loro iniziali pretese, il contenzioso divisorio si trascina nelle aule di tribunale per diversi anni.

Il consiglio è quello di anticipare più possibile le problematiche divisorie.

Un testatore responsabile dovrebbe procedere quanto prima ad una ordinata e tempestiva sistemazione del patrimonio ereditario prima dell’apertura della successione, avvalendosi di una consulenza specializzata.

Del resto il Codice Civile prevede e disciplina istituti come la divisione del testatore, poco conosciuti, ma utilissimi, se adeguatamente utilizzati, per ridurre al minimo la conflittualità tra potenziali coeredi.

 

Chi sono i legittimari? Quali strumenti hanno per fare valere i propri diritti?

I legittimari sono il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati ed adottivi, e gli ascendenti legittimi.

A questi soggetti è assicurata per legge, anche contro la volontà del disponente, una quota di eredità.

Nel caso in cui, all’apertura della successione, ricostruito il patrimonio ereditario ed il complesso delle disposizioni di ultima volontà, si accerti che uno o più legittimari siano stati esclusi in toto dalla successione o lesi nella loro porzione di riserva, questi potranno agire giudizialmente per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, a concorrenza del valore delle quote loro garantita per legge.

 

In cosa consiste il divieto dei patti successori?

Il divieto dei patti successori è disciplinato dall’articolo 458 c.c..

Per patto successorio si intende il contratto con il quale il soggetto dispone in vita dei beni che faranno parte della futura successione, o gli deriveranno da una successione di un terzo non ancora apertasi.

Ogni accordo che rientri in questa categoria deve ritenersi nullo, cioè improduttivo di effetti.

L’unica eccezione è rappresentata dal patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768 bis e seguenti del codice civile, pensato per permettere il più agevole passaggio generazione delle imprese di famiglia.

Basti pensare al caso del padre imprenditore, e dei suoi figli, non tutti interessati ne in grado di condurre l’azienda.

Per evitare che al momento della successione il patrimonio dell’azienda si disperda, frammentandosi in quote tra gli eredi, il legislatore permette – lo ribadiamo – solo in questo caso di formalizzare, a determinate condizioni – un accordo complesso attraverso il quale l’imprenditore trasferisce in vita in tutto o in parte l’azienda ad uno o più discendenti.

 

Esistono prospettive di riforma nel diritto successorio?

Si. Si discute in particolare della necessità di riformare la successione necessaria, quella in favore dei legittimari o stretti congiunti che, come detto, hanno diritto -per legge- ad una quota dell’eredità.

La dottrina rileva come tempo fa la successione necessaria avesse senso in un’ottica, molto avvertita nel sentire comune, di solidarietà familiare e di protezione degli stretti congiunti che dedicavano tempo, energie, lavoro e risorse alla famiglia.

Garantire loro una quota di eredità significava garantire continuità ai rapporti familiari, e riconoscere l’apporto di ciascuno.

Oggi i rapporti di forza sono cambiati. La famiglia tradizionalmente intesa è meno solida.

Fa pensare, per esempio, il fatto che un coniuge che sia felicemente sposato da cinquant’anni con la sua dolce metà, abbia gli stessi diritti di un coniuge che decida di separarsi o divorziare dopo appena due o tre anni.

O ancora il fatto che, categorie di soggetti che dovrebbero essere privilegiate, per esempio i figli portatori di handicap, sostanzialmente abbiano diritto alla stessa quota di patrimonio ereditario dei fratelli, pur avendo, come ovvio, esigenze di vita diverse.

Per cercare di assecondare queste nuove istanze, alcuni autori hanno proposto di abolire drasticamente la successione necessaria, attribuendo al testatore piena libertà di disporre delle proprie sostanze come crede.

Altri, con soluzione più equilibrate, hanno proposto una revisione delle quote da riservare ai legittimari.

Un altro dato che di sicuro deve fare riflettere e che dà conto di quanto il sistema debba essere rivisitato, è il fatto che l’idea della trasmissione della ricchezza attraverso il testamento non riveste più il ruolo centrale di prima.

La ricchezza si è smaterializzata, cioè è svincolata dall’elemento della materialità e circola, anche mortis causa, seguendo flussi e canali diversi.

Si pensi, per esempio al trasferimento di grosse partecipazioni sociali, o di pacchetti azionari.

In queste ipotesi, molto complesse, il testamento non sembra lo strumento più adatto.

In definitiva, se è pur vero che certi istituti del diritto successorio potrebbero essere almeno parzialmente rivisitati alla luce delle nuove istanze della modernità, qualsiasi intervento dovrà avvenire nel rispetto dei principi ordinatori della materia, che si sono comunque fino ad oggi dimostrati in grado di garantire al sistema ereditario una buona stabilità.

Dott.ssa Concas Alessandra

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