Il diritto privato e i suoi istituti: intervista al professor corrado chessa docente di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Cagliari

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Il diritto privato è una disciplina che prende in considrazione e regola i rapporti privati tra i cittadini a differenza del diritto pubblico che regola i rapporti tra i cittadini e lo Stao, nello specifico in che consiste?

Sì come ha già sottolineato lei la differenza principale tra diritto pubblico diritto e privato sta nel fatto che nell’ambito del diritto privato il giudice si deve occupare di questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra privati.

Il codice civile che costituisce il testo normativo principale del diritto privato, e che è composto da sei libri, tratta esclusivamente di questioni che possono ingenerare rapporti tra privati tra loro e non il rapporto tra cittadino e Stato.

Il codice civile si occupa di tutte le questioni che possono sorgere tra i privati, sia nell’ambito familiare, perché è disciplinato il rapporto di matrimonio, il rapporto di filiazione, il rapporto di adozione, sia nell’ambito del diritto successorio, tutte le questioni che riguardano l’eredità sono disciplinate dal diritto privato.

Il diritto privato si occupa della proprietà, dei contratti, della conclusione del contratto, delle modalità attraverso le quali il contratto deve essere concluso e vengono disciplinati, regolati i vari contratti che i privati possono concludere tra loro.

Potrei fare degli esempi:

il contratto di vendita, il contratto di appalto, il contratto di locazione, e ancora nell’ambito del diritto privato che come potete capire è molto esteso sono contenuti il libro dedicato al lavoro e alla impresa, quindi il rapporto di lavoro subordinato, l’imprenditore, le società, la tutela dei diritti e la trascrizione, la circolazione degli immobili attraverso la trascrizione.

A volte nel titolo di alcuni libri si legge: “Manuale o compendio di diritto privato tra parentesi civile, ma non sono sinonimi della stessa disciplina, precisamente quale è la differenza tra diritto privato e civile e perché vengono accorpate?

In realtà non stiamo parlando esattamente di due diritti identici.

Il diritto privato e il diritto civile sono in rapporto tra loro come due cerchi concentrici, nel senso che il diritto civile è compreso nel diritto privato, però sta ad indicare una parte più ristretta di diritto privato perché sono escluse dal diritto civile tutte le parti che riguardano i rapporti di lavoro e l’impresa, le società, l’imprenditore, i titoli di credito, queste sono parti che riguardano il diritto privato ma non il diritto civile, il diritto civile quindi è composto solo da alcune parti di diritto privato, in particolare la parte dedicata alla famiglia, le successioni, la proprietà e quella dedicata al contratto in generale e la disciplina dei singoli contratti, questo più strettamente è rappresentato dal diritto civile.

Il Codice Civile ancora adesso in vigore è stato emanato con un regio decreto che risale al 1942, secondo lei si può considerare come ormai “vecchio”?

Il diritto è qualcosa che si evolve quotidianamente con l’evoluzione della società, cioè, il diritto è lo specchio della società e il corpo normativo del codice civile va a disciplinare i rapporti tra privati allo stato attuale delle norme che risalgono al 1942 e sono ancora attuali perché l’impianto normativo viene attualmente interpretato in modo diverso dato che il diritto non è una scienza esatta.

L’interpretazione del diritto è adeguata allo stato attuale, al momento storico che è in essere, quindi un codice del 1942 che anche ha ricevuto molte modificazioni, molte integrazioni, mantiene la sua attualità in ragione del fatto che il legislatore e soprattutto l’interprete compie una interpretazione adeguata al momento storico e sociale in atto, mi devo complimentare con il legislatore del 1942 per l’ordine e la completezza della disciplina che aveva introdotto.

Ci sono anche delle leggi complementari che fungono da elemento integrativo del codice civile, e sono sempre più numerose, molte negli ultimi decenni ci sono state imposte dalla Unione Europea, alla quale noi apparteniamo, quindi l’Italia così come gli altri paesi aderenti alla UE deve dare seguito all’invito della unione europea di attuare nel proprio ordinamento delle leggi comunitarie le quali caratteristiche principali vengono plasmate dal legislatore comunitario, ma che devono ricevere un ulteriore adattamento nell’ordinamento interno di ciascun paese aderente all’Unione Europea attraverso un raffronto alle esigenze specifiche dell’ordinamento nazionale di ciascun ordinamento nazionale.

Il diritto privato nel nostro ordinamento fa riferimento ai principi di Civil Law, il cosiddetto “diritto continentale”, che a differenza del diritto che fa riferimento al Common Law è caratterizzato da fonti scritte, e la principale di queste fonti è proprio il Codice Civile, che può dire a riguardo?

Sì, noi abbiamo un ordinamento di Civil Law nel quale proprio la legge deve essere scritta e non si basa sul precedente, nell’ordinamento italiano il precedente non ha un valore vincolante contrariamente a quello che riguarda gli ordinamenti di Common Law, e quindi noi ci dobbiamo basare sulla legge scritta, e la base di partenza per quello che riguarda il diritto privato è questo codice civile che anche se risale al 1942 ha subito degli innesti che sono stati in linea di massima naturalmente tutti razionali e coerenti, e hanno consentito di tenere una attualità della disciplina normativa e consentirne una applicazione attuale ad oggi.

Quello che non ha subito integrazioni e innesti è stato in ogni caso oggetto di una interpretazione diversa alla luce del diverso momento storico, e quindi i vari istituti sono stati interpretati diversamente rispetto al 1942, ma la disposizione normativa è rimasta identica, e per questo che di una stessa norma si possono dare interpretazioni diverse e queste interpretazioni diverse le dà innanzitutto la giurisprudenza, cioè i nostri tribunali, la Corte di Cassazione, ma anche la dottrina, cioè la letteratura giuridica, e il diritto si presta ad essere interpretato diversamente sempre nei limiti dei principi generali di legalità che sono contenuti nella Carta Costituzionale.

Nel diritto privato abbiamo due grandi categorie: i diritti assoluti e i diritti relativi, ci può dire nel concreto che cosa si intende per questi due diritti?

I diritti assoluti e diritti relativi rappresentano la principale distinzione del diritto soggettivo.

I diritti assoluti sono quei diritti che possono essere fatti valere nei confronti di chiunque, la mia qualità di titolare del diritto di proprietà, io sono titolare di un diritto assoluto perché posso fare valere nei confronti di chiunque questo mio diritto di godere e di disporre della cosa, e tra l’altro io soddisfo il mio diritto, esercito il diritto senza la necessità che ci sia la cooperazione di nessuno, perché io posso soddisfare il mio diritto di proprietà, quindi il diritto assoluto è quello che può essere fatto valere nei confronti di chiunque, ma oltre ai diritti assoluti come ad esempio il diritto di proprietà e gli altri diritti reali: l’usufrutto, l’uso dell’abitazione, le servitù prediali, la superficie e così via, ci sono i diritti cosiddetti personalissimi, il diritto al nome, all’integrità fisica, e anche la privacy, sono diritti assoluti che ricevono la massima tutela da parte dell’ordinamento.

Poi ci sono i diritti relativi, relativi nel senso che questi diritti possono essere fatti valere nei confronti solo di soggetti determinati.

Esempio principale di diritto relativo è il diffusissimo diritto di credito.

Il diritto di credito può essere fatto valere soltanto nei confronti di un soggetto determinato, cioè il debitore, il creditore può far valere la propria qualità di titolare del credito nei confronti del debitore, e ha bisogno della cooperazione del debitore per soddisfare il proprio diritto che consiste proprio nell’adempimento, quindi se vogliamo fare l’esempio del diritto di credito a una prestazione pecuniaria, il creditore per avere la somma di 100 ha bisogno dell’attività del debitore che proprio gli deve dare 100, e quindi la caratteristica principale del diritto di credito è la necessità che ci sia la cooperazione di un altro soggetto, il debitore proprio, che di diritto può essere fatto valere nei confronti di un pre-individuato soggetto.

Il processo civile è molto più lungo rispetto al processo penale, nel concreto a questo come si cerca di porre rimedio?

io mi sento molto fortunato, perché utilizzo la mia qualità di docente universitario anche in modo complementare alla mia attività di avvocato e viceversa, e questo mi arricchisce molto, sia quando svolgo l’attività accademica sia quando svolgo quella forense.

Purtroppo, il male principale della giustizia italiana è rappresentato dalla durata del processo, che è inaccettabile sia in sede civile sia in sede penale.

Il processo civile è addirittura più lungo di quello penale, la durata media di un procedimento civile ordinario è largamente superiore a quella degli altri paesi europei e per porre rimedio a questo, così come accade nel processo penale, ci sono i procedimenti speciali anche per il processo civile, tanto che attualmente si parla non di rito civile ma di riti nell’ambito del processo civile, cioè si può scegliere tra una pluralità di procedimenti speciali e talvolta si assiste ad un uso un po’ improprio, un po’ abnorme del procedimento speciale, perché con il procedimento speciale ci dovrebbero essere delle pronunce provvisorie, in via d’urgenza, che dovrebbero servire soltanto a tutelare una

situazione che poi dovrebbe essere rifinita con un giudizio completo di merito, e invece talvolta questi procedimenti speciali sommari hanno la funzione abnorme di risolvere definitivamente certe questioni, perché non si può attendere l’esito del processo ordinario, e questo naturalmente è allo studio delle commissioni parlamentari sul processo civile che devono cercare di sopperire a questa grave lacuna, per cercare di allinearci almeno agli altri paesi europei e studiare delle modalità che siano più in linea con quelle degli altri paesi europei, ma la questione nostra è anche quella che si arriva al processo troppo facilmente, il contenzioso in Italia, non ho dei numeri davanti agli occhi, però è molte volte superiore a quello dei nostri vicini francesi, austriaci, tedeschi, per non parlare degli svizzeri, e questo naturalmente non fa che rallentare il tutto, teniamo conto che nel distretto di Roma ci sono tanti avvocati quanti non ce ne sono in tutta la Francia e questo la dice lunga, allora è allo studio delle commissioni parlamentari un modo per ridurre i tempi del processo, ma nel frattempo cerchiamo di barcamenarci attraverso un uso un po’ estensivo di procedimenti speciali che fungono talvolta da sentenza definitiva.

Quali sono le cause civili più frequenti?

Nei nostri tribunali le cause più diffuse sono quelle che riguardano i rapporti matrimoniali, cioè le separazioni e i divorzi, e quotidianamente il giudice civile esamina questioni tra privati che riguardano il matrimonio.

Non parliamo delle cause condominiali, delle cause che riguardano i diritti reali, cioè il diritto di proprietà e gli altri diritti reali come l’usufrutto, la servitù prediale, oppure i diritti successori, le liti che possono sorgere a seguito dell’apertura di una successione tra gli eredi che non sempre vanno

d’accordo tra loro, anche perché tra familiari quando scompare un capostipite può succedere di tutto.

Queste sono le cause più frequenti che sono quotidianamente sottoposte alle decisioni dei giudici, ma non bisogna dimenticare neppure quelle che derivano da sinistro stradale, anche quelle, le cause di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche qui sinistri stradali abbastanza banali che adesso sono di competenza in ragione del loro contenuto di valore del giudice di pace, sono cause molto frequenti, i cosiddetti tamponamenti, sono tutte cause di competenza del giudice civile, e quotidianamente il giudice civile si occupa con un carico molto elevato di queste controversie, tanto

che soprattutto nel sud Italia ormai si sta cercando in qualche modo con delle modalità allo studio delle commissioni parlamentari di ridurre i tempi del processo civile che è molto lento soprattutto nel sud Italia perché l’organico non è sufficiente a smaltire l’arretrato.

Se il sud soffre il Nord non ride, ma diciamo che la questione maggiore resta il sud Italia per questioni di carenza di organico.

Il diritto privato si riflette nel quotidiano, secondo le quali sono le caratteristiche di questo tipo di diritto proprio riferite alla vita quotidiana, che cosa si vede di più, a cosa ci si deve riferire di più?

Un po’ ne ho fatto cenno in precedenza, indicando i tipi di cause che pendono davanti ai nostri tribunali, il quotidiano è rappresentato dalle cause condominiali, chi non ha avuto o non ha attualmente una cosiddetta “bega condominiale”, anche banale, molto spesso banale, che però è tanto banale quanto seguita in modo abbastanza animoso da parte dei contendenti, i quali faticano e tardano a mettersi d’accordo se non magari davanti a un giudice, dopo che sono trascorsi anni di causa.

Oltre alle cause condominiali quelle più diffuse sono le separazioni, i divorzi, prima si fa la separazione che poi sfocia dopo tre anni nel divorzio, lo scioglimento definitivo del matrimonio tra coniugi, e purtroppo sono cause molto sofferte, personalmente dalle parti e anche del difensore perché è difficile estraniarsi dalla posizione diciamo “romantica” in senso letterario del cliente, è difficile non vivere anche se si è professionisti, tutte le questioni che riguardano l’affidamento della prole, le questioni che riguardano i figli, le questioni patrimoniali tra coniugi.

Il professionista che assiste il coniuge che ha una lite con l’altro coniuge per quello che riguarda l’affidamento della prole è di sicuro coinvolto anche da un punto di vista personale della vicenda, ci mette del suo, oltre che dare un supporto giuridico, necessariamente, anche da un punto di vista psicologico il difensore ha un ruolo nella vicenda e quindi le cause più diffuse, le liti e le questioni più diffuse sono proprio queste, ma non mancano anche molto nella pratica le questioni contrattuali, soprattutto contratti di compravendita, di mutuo, rapporti tra privati che litigano sulle vicende di un contratto di vendita o magari di un contratto preliminare di vendita, chi non ha avuto qualche questione magari stipulando un contratto preliminare di vendita per l’acquisto della propria casa?

O le modalità del prezzo, talvolta le cose non sono andate come era stato analiticamente previsto nel contratto, i tempi magari non sono stati rispettati, tutto questo a volte può sfociare in una lite giudiziaria, e a volte no, ma è sempre risolto dal diritto, dalle norme del codice civile, delle norme complementari e anche da una buona dose di buon senso che deve accompagnare che assiste i privati in queste questioni.

Dott.ssa Concas Alessandra

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