Il diritto di difesa, definizione e caratteri

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Il diritto di difesa, negli ordinamenti giuridici moderni, è uno dei principali diritti riconosciuti all’imputato e all’indagato nel diritto processuale penale.

Il diritto di difesa è tecnico e sostanziale, nella prima accezione si verifica con il diritto e dovere di avere un difensore che guida la parte nel processo attraverso consigli tecnici, la seconda con la titolarità dell’imputato stesso che sceglie la tesi sulla quale dibattere la propria posizione, di ammissione o di sostegno dell’innocenza.

Il diritto si articola in diversi aspetti:

Il principio secondo il quale nessuno può essere obbligato a rendere dichiarazioni autoincriminanti. Fondamentale in questo senso è la forma di interrogatorio dell’imputato disciplinata dall’articolo 64 del codice di procedura penale.

Il di tacere, connesso anche al diritto di essere informato.

Il diritto alla contestazione del fatto. 

Il diritto di nominare uno o due difensori o di essere assistito in mancanza da un difensore di ufficio, e di conferire in ogni stato e grado del procedimento.

Il diritto per i non abbienti di vedere garantiti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, il cosiddetto gratuito patrocinio.

 Il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova. 

Il diritto alla prova.

L’interrogatorio in diritto processuale è una figura processuale con la quale una delle parti viene sottoposta a domande relative all’oggetto del processo.

Il pubblico ministero che intenda sottoporre l’indagato a interrogatorio, gli deve fare notificare un “invito a presentarsi”, contenente le generalità dell’indagato, il giorno, l’ora e il luogo della presentazione, l’autorità davanti la quale si deve presentare, l’indicazione che si darà luogo all’interrogatorio.

L’indagato deve essere avvertito che il pubblico ministero potrà disporre l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza un legittimo impedimento, e la sommaria enunciazione del fatto che risulta dalle indagini compiute sino a quel momento.

L’invito deve essere notificato all’indagato almeno tre giorni prima della data fissata per l’interrogatorio, e al difensore almeno un giorno prima (eccetto casi di assoluta urgenza).

Se l’indagato è libero, l’interrogatorio può essere svolto personalmente dal pubblico ministero o su delega alla polizia giudiziaria (se è condotto personalmente dal pubblico ministero il difensore dell’indagato, preavvisato, può anche non essere presente).

Se l’indagato è arrestato, fermato o in stato di custodia cautelare, l’interrogatorio può essere svolto esclusivamente dal pubblico ministero (in questa ipotesi si deve registrare l’intero interrogatorio).

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato prima della scadenza del termine per le indagini, e deve contenere la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, indicando le norme di legge che si assumono violate, dalla data e dal luogo del fatto.

Ci deve essere anche l’avvertimento che sia l’indagato sia il proprio difensore hanno la piena facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini, depositato presso la segreteria del pubblico ministero.

L’indagato è avvertito che entro venti giorni può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore, può chiedere il compimento di atti di indagine al pubblico ministero, e si può presentare per richiedere di essere interrogato.

Il pubblico ministero non ha l’obbligo di adempiere alle richieste dell’indagato, eccetto quando egli richieda di essere sottoposto a interrogatorio, a pena di nullità.

L’imputato (o indagato) di un procedimento connesso o collegato, chiamato dal pubblico ministero, ha l’obbligo di presentarsi, ricevendo il medesimo avvertimento dato al possibile testimone.

Se non compare, la pubblica accusa può ordinare direttamente l’accompagnamento coattivo.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di preavvisare il difensore del soggetto in questione.

Se viene interrogato un imputato concorrente nello stesso reato, deve essere avvertito di avere la facoltà di non rispondere, salvo che sulla propria identità personale, avendo il privilegio contro l’autocriminazione, non ha un obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità.

Nel diritto processuale civile l’interrogatorio può essere formale e libero.

L’interrogatorio libero è disciplinato dall’articolo 117 del codice di procedura civile (Interrogatorio non formale delle parti)

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta’ di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Questo genere di interrogatorio non può dare luogo a  una confessione e non ha carattere probatorio, ma aiuta esclusivamente il giudice a conoscere determinati fatti liberamente.

Può essere utile in caso di conciliazione delle parti o di transazione.

L’interrogatorio formale è diretto, al contrario, a provocare una confessione giudiziale ed è un procedimento probatorio strumentale, nuoce esclusivamente alla parte interrogata.

Per la sua esecuzione, deve essere disposto a seguito di un’istanza della parte contrapposta e interessata.

È così disciplinato all’articolo 230 (Modo dell’interrogatorio)

L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici. Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell’ordinanza che l’ammette. Non si possono fare domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

Articolo 231 (Risposta)

La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

Articolo 232 (Mancata risposta)

Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

Il patrocinio a spese dello Stato, detto impropriamente “gratuito patrocinio”, è un istituto giuridico previsto nell’ordinamento italiano.

Prima esistevano nell’ordinamento due discipline, quella del gratuito patrocinio nel processo civile, contenuto nel Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 e quella del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale previsto dalla Legge 30 luglio 1990 n. 217.

Accanto alla disciplina introduttiva coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi. La legge 134/2001 aggiornando la 217/1990, oltre a qualche modifica relativa al patrocinio nel processo penale ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio nei processi diversi dal penale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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