Il datore di lavoro che impiega immigrati irregolari è responsabile solo se c’è dolo

Redazione 23/05/13
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Lucia Nacciarone

A precisarlo è la prima sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 21362 del 20 maggio 2013, che si è soffermata sul reato introdotto dall’art. 5 del D.L. 92/2008.

La nuova norma, avvisano i giudici, ha trasformato il reato di chi impiega lavoratori irregolari da contravvenzione a delitto, ed ha valore retroattivo.

E, secondo quanto prevede l’articolo 42, comma 2, del codice penale, che stabilisce che i delitti sono punibili se dolosi, mentre quelli colposi necessitino di una previsione espressa, il fatto ora è punito solo se commesso con dolo, non essendo nulla di diverso espressamente preveduto dalla norma incriminatrice.

L’intervento normativo del 2008, prosegue la Corte suprema di legittimità, ha reso penalmente irrilevante la responsabilità colposa, risolvendosi per casi come quello posto all’attenzione dei giudici, in un’abolizione parziale della fattispecie previgente.

Osserva, quindi, la Corte di cassazione, che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, c.p., anche le condotte pregresse di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno valevole ai fini lavorativi, possono dunque essere punite soltanto se dolose, sebbene per il comma 4 dello stesso articolo esse possano essere punite applicando il trattamento sanzionatorio previgente, più favorevole.

L’errore colposo del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su un elemento normativo della fattispecie, comporta l’esclusione della responsabilità penale.

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