Il contratto telematico, definizione e caratteristiche

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Il contratto telematico è lo scambio tra proposta e accettazione compiuto a distanza attraverso la rete telematico.

Si individuano due tipologie di contratto telematico:

Il contratto stipulato per posta elettronica.

In esso le dichiarazioni dei contraenti sono contenute in un file di testo, suddiviso in due parti, una relativa all’intestazione del destinatario e del mittente, l’altra relativa al messaggio stesso (il mittente può anche inviare interi files binari che viaggiano insieme al messaggio, cosiddetto attachment), che vengono scambiate attraverso la posta elettronica.

Il messaggio trasmesso per posta elettronica, se il destinatario non sia connesso in Internet, non arriva direttamente nella memoria del computer del destinatario, ma resta un determinato tempo in uno spazio dell’hard disk del server presso il provider, con la connessione alla posta elettronica l’utente sarà in grado di conoscere i messaggi prevenutigli.

Nell’ordinamento italiano, il perfezionamento dei contratti a distanza si realizza nel momento nel quale la dichiarazione di accettazione arriva all’indirizzo del proponente.

Nel caso, entra in campo l’articolo 1335 del codice civile, che stabilisce una presunzione di conoscenza iuris tantum rispetto alla dichiarazione giunta all’indirizzo del destinatario, presunzione che può essere vinta con la prova a carico del destinatario che si sia stati, senza colpa, nell’impossibilità di avere avuto notizia della comunicazione. Nel contratto stipulato per posta elettronica, l’espressione “giungere all’indirizzo del destinatario” dell’articolo 1335 del codice civile, non significa l’incasellamento nella propria posta elettronica, contestuale al momento dello “scaricamento” elettronico dei messaggi, ma la ricezione da parte del provider.

Il contratto si perfeziona, quando un’accettazione conforme alla proposta giunge nel contenitore dei messaggi del provider, fatta salva la dimostrazione in capo al destinatario di essere stato nell’incolpevole impossibilità di averne notizia.

Ne consegue che, considerato l’esiguo spazio temporale tra il momento dell’emissione e quello della ricezione, saranno ordinariamente revocabili le proposte e le accettazioni nei limiti in cui non siano state, rispettivamente, già trasmesse o ricevute.

Il Contratto stipulato con accesso a sito internet.

In esso si riscontra abitualmente la compilazione di un form con indicazione anche dei numeri della carta di credito o di un codice relativo ad altri strumenti di pagamento virtuale (cosiddetta moneta elettronica).

Questa comunicazione viene trasmessa al sistema appositamente istruito, che così invia automaticamente la ricevuta dell’ordine, assume una connotazione di manifestazione reale del consenso, ma essendo è indirizzata a una persona assente, che poi dovrà eseguire la prestazione principale, implica l’applicabilità delle norme sulla conclusione del contratto per inizio di esecuzione.

La sovrapposizione tra una natura reale e allo stesso tempo non dichiarativa dell’ordine inoltrato corrisponde alla portata e complessità del fenomeno.

Il cosiddetto contratto di rete può essere stipulato con entrambe le modalità sopra riportate.

Con l’articolo 45 comma 1 del decreto legge n. 83/2012, viene introdotto nell’ordinamento italiano il contratto di rete per le persone giuridiche, che abbiano dichiarato di aderire ad una rete di imprese, e utilizzino il modello di contratto tipizzato (non ancora reso disponibile dal Ministero della Giustizia).

Il contratto di rete non può essere utilizzato tra una persona fisica e una giuridica, oppure tra due persone fisiche, né tra due aziende qualsiasi, ma limitatamente a quelle aderenti ad un’impresa a rete.

Questo tipo di contratto rappresenta una modalità alternativa a quelle della scrittura privata con autentica di firma, o dell’atto notarile, con le quali può essere sottoscritto, che richiedono entrambi il lavoro di personale esterno alle parti, come notaio o pubblico ufficiale autorizzato.

Presenta il limite di dovere essere annotato presso ognuno dei registri nei quali sono registrate le imprese aderenti.

In sé crea esclusivamente effetti obbligatori tra le parti, può prevedere un organo comune e un fondo patrimoniale, ma resta privo di soggettività giuridica.

Se gli imprenditori optano per la “rete-organizzazione”, è sufficiente annotare il contratto presso il Registro delle Imprese per creare un nuovo soggetto indipendente, che è obbligato a tenere una contabilità propria, e che può firmare contratti con la Pubblica Amministrazione (L. n. 221/2012).

Nel Regno Unito esiste una modalità di sottoscrizione fra imprese che prevede la conferma per accettazione di entrambe le parti attraverso e-mail, e l’archiviazione di una copia elettronica controfirmata presso un ente pubblico terzo, in modo che, in caso di contenzioso, il giudice competente abbia a disposizione in tempi brevi la certezza dell’obbligazione.

Questo tipo di contratto a volte è associato alla fatturazione elettronica, che consente a sua volta di accertare rapidamente la consegna del bene/fruizione del servizio oggetto della fornitura, se accettata dalla parte obbligata, e il relativo pagamento.

Dott.ssa Concas Alessandra

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