Il Contratto di Assicurazione

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Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all’altra parte, che prende il nome di assicuratore, una somma detta premio, ottenendo in cambio il diritto di essere risarcita in conseguenza di determinati eventi contemplati dal contratto stesso.

In relazione ad esso, l’assicuratore si obbliga a risarcire l’assicurato di vari tipi di danni che derivano da eventi naturali o imprevedibili, come ad esempio, incidenti stradali, caduta di valanghe.

Il contratto può anche riguardare il verificarsi oppure no di un evento relativo alla vita umana, e in questo caso l’assicuratore pagherà una rendita o un capitale se l’evento stabilito si verifichi (assicurazione sulla vita).

L’assicurazione è quindi un contratto aleatorio, nel senso che la sua funzione è quella di trasferire sull’assicuratore le conseguenze economiche di un certo rischio, e deve essere provato per iscritto, cioè deve essere scritto, altrimenti non si può far valere in giudizio.

L’assicuratore deve pertanto rilasciare all’assicurato un documento scritto, detto polizza.

Può accadere che l’assicuratore abbia acconsentito alla conclusione del contratto di assicurazione a seguito di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell’altro contraente e che queste siano relative a circostanze, in riferimento alle quali l’assicuratore stesso, se avesse avuto conoscenza della situazione reale, non avrebbe prestato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni.

Le conseguenze sono diverse, a seconda che il contraente abbia agito oppure no con dolo o colpa grave.

Nel primo caso queste dichiarazioni e reticenze sono causa di annullamento del contratto di assicurazione.

L’assicuratore deve dichiarare al contraente che intende esercitare l’impugnazione entro 3 mesi dal giorno nel quale è venuto a conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, pena la decadenza dal diritto di impugnazione del contratto di assicurazione.

Se si dovesse verificare un sinistro prima del decorso di questo termine, l’assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Nel secondo caso, in assenza di dolo o colpa grave, l’assicuratore, entro 3 mesi dal giorno nel quale ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, ha facoltà di recedere dal contratto.

Se un sinistro si verifica prima che l’assicuratore abbia avuto conoscenza di questi elementi, cioè prima che l’assicuratore stesso abbia manifestato l’intenzione di recedere dal contratto, la somma dovuta si riduce proporzionalmente alla differenza tra il premio convenuto e il premio che sarebbe stato applicato se fosse stato conosciuto il vero stato delle cose.

Nella Assicurazione contro i danni, l’indennizzo dovuto dall’assicuratore all’assicurato non può mai superare l’importo del danno effettivamente subito da costui.

L’assicuratore, risarcito l’assicurato, si potrà da parte sua rivalere su coloro che abbiano cagionato il sinistro, esercitando l’azione surrogatoria.

L’Assicurazione sulla vita, è un contratto nel quale l’assicuratore si impegna a corrispondere una certa somma all’assicurato, in dipendenza di un evento che riguarda la sua vita.

Il contratto può essere stipulato per il caso di morte, e l’assicuratore pagherà l’indennizzo, in forma di capitale o di rendita, dopo la morte dell’assicurato, o per il caso di vita oltre un certo termine , e l’assicuratore pagherà l’indennizzo, quando l’assicurato abbia raggiunto una età stabilita, oppure essere essere misto:

se l’assicurato muore prima di aver raggiunto una determinata età, l’assicuratore pagherà alle persone indicate nel contratto, mentre se l’assicurato sopravvive oltre l’età stabilita, spetterà a lui il capitale stabilito.

Nella Assicurazione a favore del terzo, se l’assicurato muore l’assicuratore paga l’indennità a una terza persona che prende il nome di beneficiario, e viene designata dall’assicurato all’atto della stipulazione del contratto.

Il beneficiario di solito è un congiunto dell’assicurato, che costui intende proteggere economicamente, in caso di sua prematura scomparsa.

L’Assicurazione sulla vita di un terzo, è una figura nella quale la prestazione dell’assicuratore è dovuta all’assicurato in seguito alla morte di una terza persona, che deve avere dato il proprio consenso al contratto.

L’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, (Legge 24 dicembre 1969, n. 990), è una forma di assicurazione, resa obbligatoria per legge, contro i danni che possono derivare dalla circolazione dei veicoli a motore.

Sotto il profilo normativo, il contratto di assicurazione è caratterizzato da una duplice disciplina, da una parte dettata dal codice civile, e dall’altra dettata dal codice delle assicurazioni.

Considerando il loro inquadramento temporale, il codice civile è un testo normativo che risale al 1942, il codice delle assicurazioni si rifà a un decreto legislativo del 2005.

In relazione ai contenuti, il primo si è preoccupato di tutelare l’impresa di assicurazione, l’assicuratore, dettando una serie di norme con le quali si sanziona la posizione dell’assicurato, il secondo ha rivolto lo sguardo nei confronti dell’assicurato, partendo dal presupposto che l’assicuratore essendo un professionista difficilmente si fa ingannare dall’assicurato, mentre l’assicurato che si presenta come un soggetto “ingenuo” rischia di potere essere ingannato dall’assicuratore.

Inoltre, il codice civile del 1942 ha ancora una visione arcaica del contratto di assicurazione, ed essendo nato in un determinato periodo politico, si è preoccupato di tutelare l’impresa e alcune classi imprenditoriali, il codice delle assicurazioni del 2005, rientra un po’ come il codice di consumo, nei testi normativi rivolti a tutelare i soggetti assicurati.

Abbiamo scambiato alcune battute con il Prof. Paolo Corrias, docente di diritto delle assicurazioni presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari.

Prof. Corrias, come si può definire il contratto di assicurazione e quali concetti sono alla base dello stesso?

Il contratto di assicurazione a norma dell’articolo 1882 del codice civile è il contratto con il quale l’assicuratore verso il pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato entro i limiti convenuti del danno prodotto da un sinistro o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento della vita umana.

Un profilo importante è la tipologia dei contratti assicurativi, e bisogna distinguere le assicurazioni in senso stretto da quelle che assicurazioni non sono.

Il presupposto del contratto di assicurazione è il rischio, a norma dell’articolo 1895 del codice civile, (rubricato “inesistenza del rischio”), “il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”.

In relazione alla disciplina giuridica quali sono i testi normativi di riferimento?

Oltre al codice civile abbiamo il codice delle assicurazioni che è entrato in vigore l’1 gennaio 2006.

Sempre riguardo la normativa quale è la situazione a livello Europeo?

A livello europeo ci si avvale delle direttive comunitarie.

Un contratto importante e interessante, il Contratto di Assicurazione, soprattutto perché è presente in molteplici attività che si ricollegano alla stretta attualità giuridica.

Dott.ssa Concas Alessandra

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