Il contratto d’opera intellettuale e la sua disciplina codicistica

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Le norme relative al contratto d’opera intellettuale sono contenute nel codice civile al capo secondo “delle professioni intellettuali”, del titolo terzo “del lavoro autonomo”, del libro quinto “del lavoro”, del codice civile, dall’articolo 2229 all’articolo 2238.

La disciplina giuridica di questo contratto è inserita nel codice civile subito dopo la disciplina del contratto d’opera, che ritroviamo al Capo I “delle disposizioni generali”, del titolo III “del lavoro autonomo”, del libro V “del lavoro”, del codice civile, dall’articolo 2222 all’articolo 2228.

La connessione tra queste due figure contrattuali non si riferisce esclusivamente al tipo di collocamento delle norme.

L’articolo 2230 del codice civile, rubricato “prestazione d’opera intellettuale”, recita testualmente:

Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti è, in quanto compatibili con queste con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente“.

Nell’interpretazione di questa norma, si riscontra un intreccio di disciplina, quando dice che dove non è regolato dal presente articolo e dove vi sia compatibilità con queste norme, la disciplina residuale di riferimento del contratto d’opera intellettuale è quella dettata per il “contratto d’opera in genere”.

In realtà la disciplina del contratto d’opera è simile alla disciplina relativa al contratto di appalto.

Naturalmente tra queste due tipologie contrattuali, il contratto d’appalto da una parte e il contratto d’opera dall’altra, intercorrono delle differenze.

Nel contratto di appalto dietro la prestazione dell’opera c’è il lavoro di un’impresa, nel contratto d’opera c’è un piccolo imprenditore, un lavoratore autonomo che svolge la sua attività in prevalenza con il proprio lavoro, questo costituisce l’elemento di differenza tra i due tipi di contratti.

Ad esempio, nella garanzia per vizi, se l’opera realizzata dall’artigiano presenta un vizio, la disciplina è la stessa che si applica in riferimento all’appalto, ci sono leggere differenze, come il termine di denuncia che in questo caso sono otto giorni, mentre nell’appalto sono sessanta, l’azione si prescrive in un anno mentre nell’appalto in due anni, ma si tratta di differenze molto marginali, la costruzione è la stessa.

Il legislatore in in base al contratto d’opera, detta una considerazione in riferimento al contratto d’opera intellettuale, che rispetto al primo si caratterizza per una sua specialità.

La prestazione d’opera intellettuale, consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse intellettuali specifiche, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente.

La specificità si ritrova nel contenuto della prestazione regolata a favore della controparte, e si tratta di una prestazione che si manifesta esclusivamente sul piano intellettivo.

Questo non significa che il prestatore d’opera intellettuale non svolga anche attività di carattere materiale, manuale, a favore del proprio cliente le quali attività sono in una posizione marginale.

Uno degli aspetti che caratterizzano il contratto d’opera intellettuale è l’impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente.

Esempio:

Si decide di andare da un avvocato soprattutto per questioni delicatissime, sperando di essere nelle mani di un buon professionista, instaurando in questo modo un rapporto di fiducia reciproca.

L’esistenza del legame fiduciario, fa di questo un contratto fondato sull’intuitus personae, e lo si riscontra sotto profili normativi, nel senso che questo è un elemento che si può ritrovare anche nella lettura della disciplina che legislatore detta per il contratto in questione.

In relazione alle norme, quella che conferma l’esistenza del legame fiduciario è l’articolo 2232 del codice civile, rubricato “esecuzione dell’opera”, che recita testualmente:

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto.Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione“.

Interpretando la norma, dal comma 1 si deduce che il professionista intellettuale deve svolgere l’incarico che gli è stato assegnato di persona, senza avvalersi per questo di collaboratori.

Il dettato dello stesso articolo nel prosieguo consente al professionista intellettuale di avvalersi di collaboratori, che dovranno svolgere la loro attività sotto la direzione e responsabilità del professionista stesso.

Il carattere della prestazione è personale, colui che decide della prestazione è il professionista al quale il cliente si affida.

Se dovesse capitare che un praticante commettesse un errore nel compiere la prestazione a lui affidata da un avvocato, se l’avvocato non se ne accorge non può attribuire l’errore al proprio praticante, perché in questo caso ammetterebbe una sua grave negligenza, essendo tenuto ad avvalersi dei collaboratori, sotto la propria direzione e responsabilità.

Il rapporto di fiducia, il carattere personale della prestazione, non si riscontra esclusivamente quando l’incarico professionale viene assunto da un libero professionista, cioè da un professionista persona fisica, ma anche quando l’incarico professionale è assunto da una società tra professionisti.

La lettura dell’articolo che introduce la disciplina nel codice civile, evidenzia che si riferisce al fatto che il legislatore ha stabilito in riferimento all’esercizio delle professioni intellettuali determonati requisiti.

Si tratta dell’articolo 2229 del codice civile ribricato “ esercizio delle professioni intellettuali, che recita testualmente:

La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali”.

Altri importanti articoli sono il 2233 relativo al compenso il 2236 relativo alla responsabilità del prestatore d’opera e il 2237 relativo al recesso, che di seguito riportiamo.

L’Articolo 2233 del codice civile rubricato “Compenso” recita testualmente:

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene”.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.

L’articolo 2236 rubricato “Responsabilità del prestatore di opera” recita testualmente:

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

L’articolo 2237 rubricato “Recesso”recita testualmente:

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.

Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”.

L’interpretazione di questi articoli merita delle considerazioni molto dettagliate anchein riferimento a passati e recenti provvedimenti legislativi che ci riserviamo di fare in un articolo apposito e specifico.

Dott.ssa Concas Alessandra

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