Il contratto associativo

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Il contratto associativo è un tipo di contratto nel quale le parti conferiscono beni o servizi per il perseguimento di uno scopo comune, come quello con il quale ci si accorda per fondare una società.

Indice

  1. Definizione
  2. L’assenza di lucro
  3. Le S.r.l.
  4. Le S.p.A. unipersonali

1. Definizione

Si tratta di un contratto potenzialmente plurilaterale e aperto il quale numero delle parti può variare nel corso della vita della società, senza che questo comporti lo scioglimento del contratto originario e la stipulazione di un altro contratto.

Il suo oggetto è l’organizzazione di una futura attività della quale la stipulazione e il conferimento presuppongono le basi organizzative, instaurando situazioni strumentali e non finali.

La dissociazione di una delle parti, per nullità, annullabilità, risoluzione per adempimento o per impossibilità sopravvenuta, non comportano la nullità, annullabilità o risoluzione per adempimento o impossibilità sopravvenuta del contratto e del relativo vincolo delle altre parti contraenti, salvo diversa pattuizione scritta o salvo che il ruolo della parte che si è svincolata dal contratto non fosse essenziale e imprescindibile, anche in assenza di un’esplicita menzione nel contratto stesso.

In base alla definizione fornita dall’articolo 2247 del codice civile, il contratto di società è una forma di contratto associativo con comunione di scopo, ed è caratterizzato dalle prestazioni di diversa natura e di diverso ammontare delle parti, finalizzate al perseguimento di uno scopo comune e dal simmetrico diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa.

Il contratto associativo trova applicazione con le Srl e le SpA unipersonali, introdotte in Italia con la riforma del diritto societario.

2. L’assenza di lucro

In Italia, società e il relativo contratto con comunione di scopo hanno un carattere economico e lucrativo.

Le leggi speciali regolamentano contratti associativi con comunione di scopo di tipo non lucrativo e non economico.

In passato, erano società a prevalente partecipazione pubblica attive nel perseguimento di finalità di pubblico interesse.

L’inserimento del principio di sussidiarietà in Costituzione, insieme ai processi di liberalizzazione e privatizzazione di settori economici che in precedenza erano monopolio legale dello Stato, hanno introdotto la possibilità di creare contratti di associazione privi di lucro oggettivo e di lucro soggettivo, operativi in tali ambiti.

Si tratta di datori di lavoro non imprenditori attivi nei settori di pubblica utilità, in precedenza affidati in esclusiva allo Stato o alle sue società a controllo pubblico.

3. Le Società a responsabilità limitata (S.r.l)

Nel diritto commerciale la società a responsabilità limitata, in sigla S.r.l., è un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali nei limiti delle quote versate da ogni socio.

La S.r.l. venne introdotta nell’ordinamento italiano con il codice civile del 1942.

In precedenza esisteva una società anonima per quote, che non si differenziava molto dalle altre società anonime.

Il proposito era quello di creare un tipo sociale intermedio tra le società di persone e quelle per azioni.

Il risultato non fu pienamente raggiunto, la S.r.l. era una società priva di un’autentica disciplina autonoma, mancanza alla quale suppliva il rinvio a quella della Società per Azioni (S.p.A.).

La struttura finanziaria era molto limitata e questo rendeva la S.r.l. una società nella quale era frequente il fenomeno della sotto-capitalizzazione nominale.

Questo perché era vietata l’emissione di obbligazioni e vi era il divieto di emettere quote speciali, le quote erano uguali e concedevano uguali diritti.

Si accentuò il fenomeno del cosiddetto “finanziamento del socio” che consiste in un prestito fatto da un socio alla società, il quale non comporta un aumento di capitale e fa vestire al socio la doppia veste di socio e di creditore.

L’effetto negativo è che quello che avrebbe potuto essere un aumento di capitale a vantaggio dei creditori, ad esempio in caso di insolvenza della società, diventa al contrario un credito concorrente con le ragioni dei creditori.

Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla riforma del diritto societario.

Adesso la S.r.l., con una disciplina autonoma, si presenta come un modello intermedio tra la S.p.A. e le Società di Persone.

Ci sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) che la avvicinano alla S.p.A., insieme con altri fattori, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono propri delle Società di Persone.

Questo pone una questione a livello interpretativo su quale disciplina utilizzare per colmare le eventuali lacune del modello S.r.l.

4. Le S.p.A. unipersonali

La società per azioni di tipo unipersonale è una S.p.A. con un unico socio.

È un’innovazione introdotta con la riforma del diritto societario.

In precedenza non era consentito iscrivere una società per azioni con un unico socio, la mancanza di pluralità dei soci era una delle cause di nullità societaria.

La S.p.A poteecostituire Società a responsabilità limitata unipersonali e la dodicesima direttiva aveva introdotto questa possibilità anche per il diritto comunitario.

Il socio unico può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica.

Se durante la vita della società si fosse verificata la sussistenza di un unico socio, la conseguenza sarebbe stata non la nullità ma il superamento della separazione patrimoniale ai danni dell’unico socio il quale avrebbe risposto, anche se in via sussidiaria, illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla S.p.A.

Il permanere di una simile situazione per sei mesi era una causa di scioglimento della società stessa (ex art. 2362 c.c. pre-riforma).

Il legislatore della riforma ha ritenuto di dare la possibilità di costituire una S.p.A. con un unico socio, ma nel farlo ha predisposto le opportune garanzie a vantaggio dei terzi.

L’esercizio di un’attività con il modello S.p.A. unipersonale produce una deroga alla normale regola dell’articolo 2740 del codice civile Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, che può portare a un’ingiusta limitazione di responsabilità del soggetto socio nei confronti dei terzi, una sorta di “velo giuridico” che copra le attività dell’unico socio e lo metta al riparo da eventuali rischi.

Stessa tutela potrebbe essere ottenuta attraverso uno o più soci prestanome che non effettuano nessun conferimento nel Capitale Sociale e si limitano ad effettuare una girata alla società delle somme ricevute dal fondatore.

Un noto esempio di S.p.A. costituita in modo unipersonale è “PosteItaliane S.p.A”..

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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