Il contraente di buona fede

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La buona fede (dal latino bona fides) comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in modo corretto, senza malizia e nel rispetto delle regole, anche non scritte, e degli altri soggetti.

La buona fede implica l’assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si sta procurando agli altri o del fatto che si sta contravvenendo a delle regole o che le si sta nei fatti aggirandole.

Il principio di buona fede è  ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, dove i rapporti tra soggetti giuridici non devono essere fondati esclusivamente sul timore della sanzione, ma anche sulla correttezza.

La buona fede corrisponde all’agire di un soggetto che non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.

A norma dell’articolo 535 del codice civile, è possessore di buona fede “chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto. La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta ci sia stata al momento dell’acquisto”.

La dottrina pone la distinzione tra due categorie autonome di buona fede:

La buona fede soggettiva, cioè l’ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui (per esempio, ex art. 1147 c.c., Possesso di buona fede).

La buona fede oggettiva (o correttezza), che è il dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Consiste nello sforzo che ogni contraente deve compiere, senza che questo non comporti un apprezzabile sacrificio, perché l’altro contraente possa adempiere correttamente.

Si sostanzia nell’obbligo per i contraenti di mantenere un comportamento, oggettivamente ispirato a lealtà e correttezza, nei momenti fisiologici dell’atto negoziale:

Nella fase delle trattative (ex art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l’improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l’obbligazione di risarcire il danno causato alla controparte.

Nella fase di esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.) .

Nella fase eventuale dell’interpretazione del contratto (ex art.1366c.c.).

Ai sensi dell’articolo 1324 del codice civile, queste disposizioni si applicano ai negozi a contenuto patrimoniale tra vivi, è discussa in dottrina se la buona fede agisca esclusivamente dove espressamente richiamata dal Codice civile, oppure si possa rintracciare un obbligo per i consociati di comportarsi correttamente, la quale violazione rilevi come responsabilità contrattuale.

Intesa come clausola generale di buona fede, che intercorre l’intera disciplina codicistica, esplica in materia contrattuale il principio di solidarietà contenuto nellarticolo 2 della Costituzione.

Il dovere di buona fede non è esclusivamente sinonimo di astensione dal commettere atti lesivi degli interessi di controparte, ma deve essere interpretato come obbligo propositivo di una parte di porre in essere tutte quelle attenzioni volte ad evitare il pregiudizio dell’altro contraente.

Negli anni recenti, dottrina e giurisprudenza hanno ampliato il concetto di buona fede in ambito di esecuzione contrattuale, definendo in modo sempre più esteso quelli che sono gli obblighi delle parti nelle fasi dello svolgimento del contratto.

È principio consolidato quello secondo il quale la buona fede, cioè la reciproca lealtà di condotta, debba presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione e alla sua interpretazione e accompagnarlo in ogni sua fase. Questo obbligo impone di considerare gli interessi che non sono oggetto di una tutela specifica e la lealtà del comportamento nell’esecuzione della prestazione stessa.

La buona fede nell’esecuzione del contratto, si sostanzia in un obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, questo impegno solidaristico trova il suo limite proncipale unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto al compimento degli atti giuridici e materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.

Il comportamento secondo buona fede e correttezza del singolo contraente è finalizzato, nel rispetto del contemperamento dei rispettivi interessi, a una tutela delle posizioni e delle aspettative dell’altra parte, in questo contesto è legittimo configurare come componenti del rapporto obbligatorio i doveri strumentali al soddisfacimento dei diritti delle parti contraenti, e si è ritenuto che anche la semplice  inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede e può quindi configurare inadempimento.

Il dovere di buona fede non è esclusivamente sinonimo di astensione dal porre in essere atti lesivi degli interessi di controparte, ma deve essere interpretato come un obbligo propositivo di una parte di porre in essere tutte quelle attenzioni volte ad evitare il pregiudizio delle posizioni dell’altro contraente.

La giurisprudenza partendo dal presupposto che anche un comportamento inerte di un contraente può recare dei danni all’altra parte, ha ritenuto che un comportamento omissivo si può ritenere contrario a buona fede se non risulti che l’inerzia sia stata dettata dalla necessità del contraente a non ledere i propri interessi.

Le norme del codice che, rispetto a diverse fasi dei rapporti tra le parti e a diversi momenti della formazione del giudizio di risoluzione delle controversie contrattuali, esprimono, o implicano, il riferimento alla buona fede (correttezza) come regola oggettiva, e metro di giudizio, è l’art. 1375 che deve volgere un’indagine che, senza estendersi alla rilevanza della stessa nelle trattative, nella formazione del contratto e nella sua interpretazione, si incentri sull’attuazione e la disciplina del rapporto.

Dall’enunciato dell’articolo 1375 del codoce civile, risulta che la norma esprime un precetto in relazione alla condotta dei contraenti nella esecuzione del contratto, È per ciò che il compito della dottrina e della giurisprudenza rispetto all’art. 1375 c.c. si è rivelato, più che interpretativo del suo enunciato, essenzialmente determinativo dei contenuti regolamentari e dei parametri valutativi implicati dalla norma.

Si è imposta la considerazione delle interferenze con più generali questioni in relazione all’articolazione dell’ordinamento, gli ambiti di autonomia del giudice rispetto alla legge, che certe tipologie di formulazione degli enunciati normativi possono esaltare, in relazione ai rischi di arbitrio e di incertezza che possono derivarne e gli strumenti e i criteri di controllo della discrezionalità delle decisioni giudiziarie.

L’applicazione del precetto di buona fede, e la stessa definizione del suo contenuto, denunciano inoltre profili problematici di interferenza con altre regole, di fonte legale e convenzionale, che attengono anch’esse alla esecuzione del contratto.

La disciplina generale dei contratti, quella dell’adempimento delle obbligazioni, quella dei diversi tipi legali dettano una serie di regole che attengono, o sono applicabili, alla esecuzione dei rapporti contrattuali, e si si pongono interrogativi di individuazione delle relazioni tra esse e la buona fede, non nel senso esclusivo della identificazione dei confini tra ambiti regolamentari diversi, ma anche in quello della verifica di rapporti di complementarietà e integrazione.

La stessa azione nell’area contrattuale di precetti dettati dalla legge relativi all’agire umano suscita inconvenienti sulla definizione dei confini e delle relazioni di concorrenza tra regole, ma anche la verifica di rapporti di ausiliarietà tra le stesse, essendo anche stata prospettata la funzione della buona fede di veicolo per l’applicazione ai contratti di più generali valori espressi dall’ordinamento giuridico.

Dott.ssa Concas Alessandra

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