Il Consiglio di Amministrazione nelle società

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Il consiglio di amministrazione è l’organo collegiale al quale è affidata la gestione delle società per azioni e delle altre società la quale disciplina è modellata su quella delle società per azioni, un organo analogo, a volte con lo stesso nome, si trova anche in altri enti.

Il consiglio di amministrazione è denominato anche board, dal nome che assume negli ordinamenti anglosassoni, board of directors nelle società per azioni, in altri enti si usa la stessa denominazione oppure board of trustees, board of governors, board of regents.

I membri del consiglio di amministrazione sono detti amministratori in Italia e directors nei paesi anglosassoni, nella maggior parte degli ordinamenti, ad eccezione della Francia, non devono essere necessariamente soci e in certi ordinamenti, ad esempio, Francia, Paesi Bassi, Inghilterra e Stati Uniti, possono essere anche persone giuridiche.

Alcuni ordinamenti, come Italia, Spagna, Paesi Bassi, consentono la nomina di un solo amministratore, detto amministratore unico, il quale agisce, quindi, come organo monocratico.

Gli amministratori sono di solito eletti dall’assemblea dei soci.

Alcuni ordinamenti, però, consentono al consiglio di amministrazione di cooptare i suoi membri per coprire posti vacanti o, addirittura, in aggiunta a quelli eletti dall’assemblea.

Una cooptazione di fatto si riscontra spesso quando la proprietà delle azioni è così dispersa che nessun azionista o gruppo di azionisti è in grado condizionare l’elezione degli amministratori.

La durata del mandato degli amministratori è fissata dagli statuti delle singole società, limitandosi la legge a stabilire la durata massima, di solito dai tre a sei anni, secondo gli ordinamenti.

L’assemblea può, però, revocare gli amministratori prima della scadenza del mandato,

Nella maggioranza degli ordinamenti la revoca è libera, mentre in alcuni è richiesta una giusta causa.

In Italia, ai sensi dell’articolo 2383, comma 3, del Codice civile, la revoca può avvenire in qualunque momento, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni in caso di revoca senza giusta causa.

Vi sono anche ordinamenti che consentono al consiglio di amministrazione di destituire i suoi membri, anche in questo caso la destituzione può essere libera o subordinata ad una giusta causa.

Se il governo della società non è basato sul sistema monistico (one-tier system) ma su quello dualistico (two-tier system) di origine tedesca e adesso adottato anche da altri ordinamenti, al posto del consiglio di amministrazione ci sono due organi collegiali:

– Il consiglio di sorveglianza (supervisory board), eletto dall’assemblea degli azionisti.

– Il consiglio di gestione (management board), eletto dal consiglio di sorveglianza.

Dove vengono attuate forme di cogestione, cioè di partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell’azienda, nel consiglio di amministrazione o nel consiglio di sorveglianza siedono anche rappresentanti degli stessi, da loro eletti o designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Funzioni

Le legislazioni ottocentesche concepivano gli amministratori come semplici mandatari dell’assemblea degli azionisti, che aveva competenza generale e poteva impartire loro istruzioni in ogni momento, invece, le legislazioni attuali, a partire dalla legge azionaria tedesca del 1937, attribuiscono al consiglio di amministrazione i più ampi poteri di gestione, limitando la competenza dell’assemblea a determinati atti, nomina e revoca degli amministratori, approvazione dei bilanci, modifiche allo statuto.

Il consiglio di amministrazione non può, per la sua natura collegiale, assicurare la direzione quotidiana dell’azienda, questa è trasferita al management, mentre il consiglio nomina e licenzia i manager, ne controlla l’operato, ne stabilisce la remunerazione e si occupa delle scelte strategiche e delle decisioni non delegabili.

I manager più importanti sono membri del consiglio di amministrazione; ciò vale, in particolare, per i senior manager:

presidente, amministratore delegato, direttore generale.

Si distinguono, a questo proposito, gli amministratori esecutivi (executive directors), che sono anche manager della società, dagli amministratori non esecutivi (non-executive directors), che invece non lo sono.

La presenza di amministratori non esecutivi è necessaria per assicurare un efficace controllo sul management, visto che, da questo punto di vista, gli amministratori esecutivi si possono trovare in conflitto d’interesse.

L’efficacia del controllo è in particolare assicurata dalla presenza, tra gli amministratori non esecutivi, di amministratori indipendenti (indipendent directors), che soddisfano determinati requisiti personali tali da garantire che essi operino nell’esclusivo interesse della società e non del management o di singoli azionisti.

Per lo stesso motivo è considerata best practice la separazione tra il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione (chairman, in inglese), che dovrebbe essere affidato ad un amministratore non esecutivo, e quello di vertice del management (il cosiddetto capo azienda, variamente denominato: amministratore delegato, chief executive officer, direttore generale, ecc.), nonostante la diffusa pratica di unire i due ruoli nella stessa persona (cosiddetta CEO duality).

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se non è direttamente nominato dall’assemblea dei soci.

Il presidente, specie nelle società più grandi, può essere affiancato da uno o più vicepresidenti

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (ad esempio, videoconferenza).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti (amministratori delegati).

In questo caso il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società, se predisposti; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Non possono essere delegate:

– La facoltà di emettere obbligazioni convertibili.

– La redazione del bilancio di esercizio.

– La facoltà di aumentare il capitale sociale.

– Gli adempimenti relativi alla riduzione del capitale sociale per perdite.

-La redazione del progetto di fusione con altre società.

– La redazione del progetto di scissione della società.

Dott.ssa Concas Alessandra

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