Il coniuge che lascia la casa familiare senza intenzione di rientrarci

Scarica PDF Stampa
Quando due persone diventano marito e moglie, uno dei doveri che devono osservare è quello della convivenza, che non è sinonimo di coabitazione.

Non significa abitare sotto lo stesso tetto, significa condurre uno stile di vita unitario, con l’obiettivo di realizzare uno scopo comune, che è la famiglia.

Dirlo potrebbe sembrare una limitazione alla libertà personale, però, sta di fatto, che non si può lasciare la casa coniugale senza validi motivi.

Il coniuge che abbandona l’altro commette una colpa.

In questa sede cercheremo di comprendere se l’abbandono del tetto coniugale sia reato.

Marito, moglie e dovere di convivenza

Il dovere di convivenza esiste  esclusivamente per le coppie sposate.

Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

La legge parla di convivenza nella stessa abitazione, però non è escluso che all’Anagrafe i coniugi possano avere una residenza diversa.

 

Un simile comportamento, se dovesse essere dettato da motivi di carattere fiscale, ad esempio, per usufruire di esenzioni dal pagamento delle imposte, costituisce  un illecito tributario e consente all’amministrazione di recuperare le tasse non versate in anni recenti.

 

Non è previsto un parallelo obbligo di convivenza anche per i partner conviventi, nonostante  all’Anagrafe siano registrati come unico nucleo familiare.

 

All’inizio si è detto che il codice civile impone ai coniugi di vivere sotto lo stesso tetto salvo diverso accordo, che potrebbe dipendere da esigenze di lavoro, occasionali, oppure dall’intenzione di procedere a una separazione di fatto in attesa della relativa formalizzazione davanti al giudice.

Esempi

Tizio e Caia sono sposati e convivono.

Tizio per motivi di lavoro è costretto a recarsi in una città lontana diversi chilometri.

I due coniugi decidono di fare un sacrificio.

Tizio si trasferisce presso la filiale dell’azienda, ritornando a casa nei fine settimana.

In simili circostanze non c’è violazione dell’obbligo di convivenza.

 

Sempronio e Mevia decidono di separarsi.

I due, in attesa che arrivi il giorno dell’udienza di separazione, per la quale ci vorranno ancora dei mesi, decidono di vivere separati, senza che ci sia nessun  un accordo scritto.

Anche in questo caso non c’è violazione dell’obbligo di convivenza.

Quello che vieta la legge è che uno dei due coniugi lasci la casa senza il volere dell’altro e senza validi motivi.

Se esiste anche uno di questi due presupposti, l’abbandono della casa è legittimo.

In che cosa consiste il valido motivo per lasciare la casa coniugale

Il tetto coniugale può essere abbandonato se esistono validi motivi.

Uno di questi potrebbe essere una situazione di intollerabilità della convivenza in seguito a comportamenti violenti oppure molto aggressivi, come le violenze fisiche o quelle psicologiche.

Esempio

Caia è vittima del marito che la umilia, l’aggredisce in modo verbale e a volte la picchia.

Caia decide di andare via di casa per tutelare se stessa e la sua salute psicofisica.

In presenza di simili circostanze non c’è abbandono del tetto coniugale.

Al contrario, non si può interrompere la convivenza sulla base di semplici litigi o della constatazione che il matrimonio è arrivato al capolinea, perché esclusivamente il giudice o un accordo tra marito e moglie, meglio se scritto, può decretare il diritto di ognuno dei due a vivere per conto suo.

Esempio

Mevia non ama più il marito.

Glielo dice e ritorna a vivere dai suoi genitori.

Mevia sta commettendo una violazione dell’obbligo di convivenza se non ottiene dal marito il benestare a lasciare la casa.

I rischi nei quali incorre chi abbandona il tetto coniugale

L’abbandono del tetto coniugale rappresenta una violazione dei doveri del matrimonio, è un illecito civile e viene sanzionato con le norme relative al diritto di famiglia.

La legge, come unica conseguenza nei confronti di chi abbandona il tetto coniugale, prevede il cosiddetto addebito.

Al momento della sentenza di separazione, il giudice addebita la cessazione del matrimonio al coniuge colpevole, che attraverso il suo comportamento, ha determinato l’intollerabilità della convivenza.

A questa dichiarazione conseguono la perdita del diritto a ottenere l’assegno di mantenimento e la perdita dei diritti di successione in caso di decesso dell’ex coniuge.

Gli unici due effetti per coloro che abbandonano la casa coniugale sono l’impossibilità di ottenere il mantenimento, anche se disoccupato e privo di reddito, e l’impossibilità di subentrare nell’eredità del coniuge.

Non esistono altre conseguenze.

In presenza di simili circostanze, coloro ai quali non interessa l’eredità dell’ex e non hanno possibilità di chiedere gli alimenti perché il loro reddito è superiore a quello del coniuge, se dovessero abbandonare il tetto coniugale, non rischierebbero niente.

In via eccezionale, l’abbandono del tetto può diventare un reato.

Ne parliamo nel paragrafo successivo.

In quali circostanze l’abbandono del tetto coniugale è reato

Uno degli obblighi dei coniugi è quello della reciproca assistenza, non esclusivamente morale ma anche materiale.

Ogni coniuge deve fare in modo che all’altro non manchi niente.

Questo, in una coppia che un unico reddito, si traduce nel dovere su chi lavora di mantenere economicamente l’altro.

Accade lo stesso se uno dei due coniugi guadagna di meno e , in relazione al diritto di solidarietà reciproca, ha diritto ad essere assistito dall’altro.

In presenza di simili circostanze, se il marito o la moglie dovesse abbandonare la casa lasciando l’altro in difficoltà economiche si potrebbero verificare gli estremi del reato di violazione degli obblighi familiari.

Questo illecito penale scatta quando uno dei due coniugi, anche se non è ancora formalmente separato o divorziato, faccia mancare all’altro i mezzi di sussistenza.

In presenza di una situazione nella quale il coniuge abbandonato abbia le risorse economiche per vivere, a coloro che lasciano la casa coniugale non potrà essere contestato nessun reato.

In quali circostanze si verifica l’abbandono del tetto coniugale

In questa sede vedremo quando si può parlare di abbandono del tetto coniugale.

Secondo la giurisprudenza, l’illecito, che a seconda dei casi può essere civile o penale, si realizza quando il coniuge se ne va da casa per un tempo indeterminato o senza nessuna intenzione di ritornarci.

La pausa di riflessione di pochi giorni non rientra nell’abbandono del tetto coniugale, mentre ci rientra, il caso della moglie o del marito che decide di andare a vivere per conto suo senza specificare quando ritornerà.

Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento