Coniuge infedele si vede addebitare la separazione: deve riconoscere in automatico l’assegno di mantenimento?

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Potrebbe accadere che ci sia chi è disposto a perdonare un tradimento e chi dà al coniuge fedifrago il tempo necessario a prendere le sue cose e andarsene.

Partirà forse una domanda formale di separazione, con richiesta di addebito nei confronti di chi ha voluto fare la scappatella, e si vorrebbe anche un assegno mensile, non fosse altro per fare pagare pagare il comportamento poco corretto.

A questo proposito ci si è chiesti se il marito traditore sia obbligato al mantenimento e se debba, obbligatoriamente tradurre in soldi la sua colpa.

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in passato su questo aspetto, ribadendo di recente con una sentenza che alla fine del matrimonio perde alcuni diritti ma non è tenuto in automatico a versare un assegno all’ex moglie, a maggior ragione se i due hanno una situazione economica equilibrata.

In simili casi, si tende spesso a guardare i redditi dei coniugi per sapere chi dei due è più penalizzato.

La Cassazione ricorda che, in caso di separazione, la valutazione da fare non è relativa esclusivamente agli stipendi, ma anche agli altri beni che dopo la fine della convivenza restano nella disponibilità di una delle parti, come può essere la casa coniugale.

In questo articolo scriveremo che cosa dice la legge e che cosa ha stabilito la giurisprudenza in merito, per vedere se il marito traditore è obbligato al mantenimento.

Indice

  1. In quali situazioni c’è l’addebito della separazione?
  2. Che cosa comporta l’addebito della separazione?
  3. Il marito “traditore” deve pagare il mantenimento?

1. In quali situazioni c’è l’addebito della separazione?

Si deve iniziare con una premessa.

Il tradimento non si concretizza esclusivamente quando una persona sposata ha un rapporto fisico con un’altra che non sia il marito o la moglie ma anche quando si mette a flirtare online con qualcuno estraneo alla coppia, anche se i due non si sono mai visti di persona.

In questo modo tradisce chi la sera intrattiene una conversazione piccante via WhatsApp con qualcuno o chi fa lo stesso sulla chat di Facebook con persone che non conosce, con le quali potrebbe  nascere un particolare rapporto affettivo.

In simili situazioni non c’è un contatto fisico ma si sta allo stesso modo tradendo la fiducia del coniuge, che se dovesse sapere quello che sta accadendo, anche se a distanza, non farebbe i salti di gioia.

Se la moglie dovesse scoprire che il marito la tradisce che cosa accadrebbe?

Possibili scenate e altre comprensibili reazioni a parte, di sicuro gli ricorderà gli articoli del codice civile che sono stati letti il giorno delle nozze e, in particolare, quello sul dovere di fedeltà, che contiene l’obbligo di evitare relazioni fisiche e sentimentali con altre persone.

La donna farà notare al marito che ha commesso un illecito civile e che ne dovrà affrontare le conseguenze, la prima delle quali consisterà nell’addebito della separazione “in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, come recita la legge (art. 151 c.c.).

La moglie deve essere sicura di non avere a sua volta delle vicende simili, ma anche di non avere provocato con il suo comportamento l’allontanamento del marito, sfociato in una relazione extraconiugale.

In relazione a questo la Cassazione sostiene che:

per l’addebito della separazione l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell’uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell’altro.

Esclusivamente questa comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale .

Il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.

Questo significa, che si deve accertare se sia stato il tradimento del marito a provocare la separazione o se il rapporto della coppia era in crisi al punto da causare il “cedimento” di lui. Questa situazione porterebbe a pensare che la vera causa della separazione non sia proprio l’infedeltà del marito ma debba essere cercata nel percorso della loro convivenza.

A questo proposito, sempre la Cassazione ha determinato che:

l’inosservanza del dovere di fedeltà determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (Cass. sent. n. 11516/2014).

2. Che cosa comporta l’addebito della separazione?

Se il giudice dovesse decidere di addebitare la separazione al marito infedele, lo stesso perderà due diritti.

Il primo è relativo all’assegno di mantenimento.

Questo significa che se non dispone dei mezzi economici sufficienti per vivere, li dovrà trovare per conto suo ma non li potrà chiedere alla moglie tradita.

C’è un’eccezione relativa a quando le condizioni economiche di lui siano così disperate da non consentirgli neanche di trovarsi un lavoro che gli permetta di sopravvivere.

In una simile situazione, il marito non avrà diritto all’assegno di mantenimento ma ai cosiddetti “alimenti”, vale a dire quello che sia sufficiente per non subire degli stenti.

Il secondo diritto che il marito perde con l’addebito della separazione per infedeltà è quello ad ereditare dall’ex coniuge in caso di premorienza.

Sino a quando non arriva una sentenza di divorzio, vale a dire, sino a quando la coppia è esclusivamente separata, marito e moglie restano l’uno erede dell’altra.

Non è così se la fine della convivenza è stata addebitata al marito a causa di un suo tradimento.

A questo proposito, il codice civile stabilisce che il coniuge infedele viene escluso dalla chiamata alla successione legittima ma “ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto”(art. n. 548 c.c.).

Le situazioni scritte sopra possono essere relative esclusivamente alle coppie sposate, perché per quelle conviventi non è previsto l’obbligo di fedeltà.

La regola trova la sua eccezione quando la coppia ha fissato la data delle nozze e queste vengono annullate a causa di una scappatella di uno dei due.

In simili casi, la parte tradita può chiedere a quella infedele il risarcimento del danno per la mancata celebrazione del matrimonio programmato, magari con caparra pagata al ristorante, biglietti per il viaggio di nozze acquistati, vestito per la cerimonia comprato.

3. Il marito traditore” deve pagare il mantenimento?

Si è visto sopra che il marito traditore al quale viene addebitata la separazione non ha diritto né al mantenimento né alla successione dell’ex.

Ci si chiede se la moglie abbia diritto a chiedere, a sua volta, l’assegno di mantenimento.

(sull’argomento si può leggere anche “l’assegno di mantenimento modificato” pubblicato su diritto.it).

La Suprema Corte ha ribadito che l’addebito per infedeltà non determina in modo automatico il diritto all’assegno per il coniuge se la situazione economica che resta ad entrambi dopo la separazione è equilibrata.

Il marito traditore non è obbligato a versare l’assegno alla moglie perché si è visto addebitare la separazione a causa di un suo comportamento “non corretto” con un’altra donna.

Secondo la Cassazione l’addebito non determina in automatico il diritto ad essere mantenuti.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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