Il collocamento dei figli minori in seguito a scioglimento del matrimonio

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In caso di scioglimento del vincolo matrimoniale, separazione, o divorzio, oppure a causa della fine della convivenza tra i genitori, in presenza di figli, il legislatore ha affrontato la questione del collocamento della prole.

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L’affidamento del minore

Con taglio pratico e utili formule, l’opera è un’analisi delle criticità legate all’affidamento del minore.Attraverso il supporto degli orientamenti giurisprudenziali e di consigli operativi, si offrono le soluzioni ai principali quesiti relativi al diritto alla bigenitorialità, all’affidamento in caso di disgregazione del nucleo familiare, all’assegnazione della casa coniugale e all’utilizzo di questa quale forma di tutela della prole.Si affrontano altresì le questioni del mantenimento e dei criteri per la sua determinazione, dell’ascolto del minore e dell’alienazione parentale.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista (marinelli@areaconsulenze.it), arbitro e mediatore, docente di diritto privato e di diritto della mediazione e dell’arbitrato presso l’università eCampus e presso corsi attivati dalle università di Padova, Firenze e Siena. È anche formatore accreditato dal ministero della giustizia. È presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it)Luciano Natale VinciAvvocato del Foro di Matera, svolge la professione forense dall’anno 2005, dividendosi tra i due studi di cui è titolare, in Roma e in Policoro (MT). Impegnato nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori sin dall’inizio dell’attività professionale, dall’anno 2011 è cultore di Diritto Privato presso l’Università eCampus.Dall’aprile 2016 è Presidente della Camera Minorile Distrettuale della Lucania e vanta la partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in materia giuridica familiare e minorile.

Damiano Marinelli, Vinci Natale Luciano | 2017 Maggioli Editore

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Affido e diritto di famiglia

Con il nuovo diritto di famiglia, la regola relativa all’affido dei figli è rappresentata dall’affido condiviso dei minori introdotta dalla legge 54/2006 e successivamente completata con il decreto legislativo n. 153 /2013 che ha istituzionalizzato il principio secondo il quale la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere fatta dai genitori in modo condiviso.

Questa previsione è conforme alle convenzioni dell’Unione Europea, che includono nella nozione di affidamento, la condivisione del luogo di residenza abituale dei figli, vale a dire il luogo nel quale gli stessi hanno la sede prevalente dei loro interessi e affetti.

Il tenore di riforma della legge ha modificato il principio degli anni precedenti, e mentre prima l’affido condiviso era l’eccezione e l’affido esclusivo la regola, adesso è il contrario, i minori sono sempre affidati ad entrambi i genitori e in via eccezionale è presente un affido unico.

Al fine di una crescita equilibrata e sana di un bambino o di un adolescente, si rende necessaria la frequentazione di entrambe le figure genitoriali, sempre che non ci siano situazioni particolari che non rendono opportuno e applicabile il principio.

Decidere il collocamento e la residenza abituale dei minori è molto importante e lo devono fare i genitori di comune accordo.

Le modifiche della riforma

Attraverso questa importante riforma, il legislatore cercava di arginare il potere dato alle madri, quasi sempre affidatarie esclusive, e di arginare l’errore di scarsa considerazione dei padri, figure allo stesso modo importanti per la crescita sana di un minore ed esplicazione di diritti dei bambini, e in secondo luogo per i padri, costretti per molto tempo a raccogliere le briciole di tempo concesso loro dalle ex compagne.

Se, come previsto dall’articolo 337 ter del codice civile, non ci sia accordo tra i genitori sulla scelta della residenza abituale dei figli, la stessa viene affidata a un giudice che, quando si deve pronunciare su una separazione dei genitori, deve stabilire l’affidamento e il collocamento.

L’ affidamento, deve essere attribuito in favore di entrambi i genitori (condiviso) e in casi eccezionali, se il giudice dovesse ritenere che l’affidamento condiviso sia pregiudizievole per la prole (pericolosità, immoralità, non presenza sul territorio del genitore), pronuncia l’affidamento esclusivo a uno dei genitori.

Non è ammessa la decisione unilaterale del singolo genitore di trasferirsi altrove con la prole.

Se un genitore avesse bisogno o desiderasse trasferirsi in un’altra città ,o se volesse cambiare Nazione, deve avere il consenso dell’ex compagno.

Se si dovesse opporre, il primo potrà adire il giudice e attraverso determinate spiegazioni, chiedere l’autorizzazione al trasferimento.

Con il termine “collocamento” si intende la residenza che devono avere i figli, e il giudice stabilisce con quale genitore abiteranno.

Il collocamento è il punto più importante del provvedimento sui figli, dal quale derivano conseguenze importanti e sul quale gli ex coniugi si scontrano spesso.

La giurisprudenza di legittimità basa le sue decisioni sulla valutazione del benessere del minore, e se ci dovessero essere dei contrasti, si valuta la soluzione più opportuna per la prole e il suo migliore sviluppo fisico e psichico.

 

Una vicenda presa ad esempio

Riportiamo di seguito come esempio un caso specifico avvenuto in un Tribunale di Ascoli Piceno cinque anni fa.

Nel procedimento per il collocamento di un minore conteso tra i genitori, il giudice aveva decretato per la madre e il figlio, l’obbligo di dimora sino al compimento del sesto anno di età del bambino nella loro città di residenza perché, anche luogo di residenza del padre del minore.

La madre proponeva ricorso.

Nel reclamo, la donna lamentava sia la lesione dei suoi diritti costituzionali, sia la mancata valutazione delle necessità del bambino.

La Corte di Appello accoglieva il reclamo della madre, ribadendo i principi affermati dalla Corte di Cassazione (Cass.n.18087/2016).

I giudici dichiaravano che il trasferimento di residenza della donna, per un motivo lavorativo fondante, costituivano oggetto di libera scelta dell’individuo, espressione di diritti fondamentali, e ribadivano che gli stessi non potessero essere limitati o valutati in modo negativo se non davanti all’assoluta necessità, al fine di garantire il preminente migliore interesse del bambino che, con il cambio di residenza non veniva compromesso.

I giudici di appello ritenevano che non ci fossero lesioni dei principi indicati, ma aggiungevano che, sempre nel caso di specie, il minore si doveva ritenere bisognoso della presenza materna, sinora insostituibile nel trasmettere il fondamentale sostegno e senso di protezione e sicurezza, necessari per la crescita serena del bambino.

Questa modalità della preferenza materna, nel caso in questione esisteva, perché c’erano stati accertamenti compiuti dal CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) nella fase iniziale davanti al Tribunale, e non ancorati al ruolo materno.

L’organo giudiziario si orienta nella preferenza del genitore che sembri più idoneo a ridurre i danni che derivano da una disgregazione del nucleo familiare, assicurando al minore il migliore sviluppo della sua personalità, non regolandosi sul genere del genitore.

L’individuazione del genitore collocatario deve essere fatta sulla base di un giudizio relativo alla capacità del padre o della madre di crescere il figlio nella condizione di genitore separato, e si basa su elementi sicuri, come ad esempio il tempo che lo stesso può dedicare, la sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di tempo materiale che ha a disposizione per il figlio.

Il giudice che ritiene fondato e legittimo il diritto del genitore affidatario dei figli di trasferirsi e ne dà autorizzazione, riconsidera i tempi e i modi di visita dei figli con l’altro genitore in modo da garantire il diritto alla bigenitorialità e l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Considerando le maggiori distanze che esistono tra le abitazioni dei genitori e la riduzione di tempo degli incontri infrasettimanali, il giudice assicurerà maggiore tempo di permanenza con l’altro genitore nelle vacanze estive e durante le festività.

Il diritto di famiglia si concentra sempre sul benessere fisico e psichico del minore che, in ogni situazione, deve essere tutelato e realizzato.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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