Il collegio sindacale in Italia: un quadro generale

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Il collegio sindacale, in Italia, è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative.

Un organo analogo è presente anche in alcuni enti pubblici, a volte con lo stesso nome, altre volte denominato collegio dei revisori dei conti.

     Indice

  1. La disciplina normativa
  2. La composizione e la durata
  3. I requisiti dei componenti
  4. I poteri e i doveri
  5. Le funzioni e le competenze

1. La disciplina normativa

Previsto dal codice civile, è sempre obbligatorio nella società per azioni e nelle società in accomandita per azioni.

Negli altri casi, per le società a responsabilità limitata, il collegio sindacale è facoltativo e può essere previsto nell’atto costitutivo.

Nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’articolo 2477 comma 3 c.c., è obbligatorio se:

  • La società non può redigere il bilancio in forma abbreviata perché supera i limiti previsti dall’articolo 2435 bis del codice civile.
  • La società è obbligata a redigere il bilancio consolidato.
  • La società controlla società obbligate alla revisione legale.

Dopo la riforma del diritto societario, qualunque società di capitali potrebbe adottare uno dei sistemi di controllo alternativi previsti dagli articoli 2409 octies- 2409 noviesdecies del codice civile che non prevedono il collegio sindacale, sistema dualistico e sistema monistico, ma attualmente i sistemi hanno scarsissima diffusione tra le società italiane.

2. La composizione e la durata

Secondo l’articolo 2397 del codice civile, il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri (detti sindaci), i primi eletti dall’atto costituivo.

È possibile che lo stato o gli enti pubblici possano provvedere alla nomina dei sindaci.

In caso di revoca o di dimissioni di un membro effettivo subentra in ordine di anzianità un supplente, mentre l’assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci sino al ripristino del numero stabilito.

I sindaci durano in carica sino all’esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

La durata in carica dei sindaci è inderogabilmente stabilita per tre esercizi.

La legge ha introdotto la possibilità del collegio sindacale monocratico (un sindaco, al posto dei 3 precedentemente previsti) per le Srl di qualsiasi tipo.


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3. I requisiti dei componenti

Sono previste particolari norme a tutela dell’indipendenza dei sindaci da coloro che sono soggetti al loro controllo.

L’articolo 2399 del codice civile elenca un serie di cause di incompatibilità con ‘’ufficio di sindaco tra le quali rapporti di parentela, sino al quarto grado, e affinità con gli amministratori della società e delle società controllanti e controllate nonché rapporti di affari e di lavoro con le stesse società. Queste situazioni quando si vengono a determinare dopo la nomina determinano l’automatica decadenza dall’incarico.

Lo statuto può prevedere altre restrizioni.

Sono importanti anche i requisiti professionali richiesti.

I membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o devono essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Almeno un sindaco effettivo e un supplente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

La cancellazione da questi albi è causa di decadenza dall’incarico.

4. I poteri e i doveri

Il collegio sindacale si deve riunire almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni deve essere redatto un verbale sull’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Decade il sindaco che non partecipa senza giusta causa a due riunioni in un esercizio.

Il collegio può deliberare se sono presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta (art. 2404 c.c.).

I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del comitato esecutivo se esiste e alle assemblee sociali.

La non partecipazione all’assemblea o a due riunioni consecutive del consiglio senza giusta causa è motivo di decadenza dall’ufficio (art. 2405 c.c.). I doveri sono fissati dall’articolo 2403 del codice civile.

Il più importante di questi che fa comprendere la funzione di vigilanza è quella di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilisce l’assemblea all’atto della nomina.

Possono richiedere informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti al segreto nei confronti di terzi.

Possono in caso di necessità convocare l’assemblea se ritengono necessario riportare su particolari fatti o se non vi provvedono gli amministratori.

In caso di danno alla società rispondono in solido con gli amministratori se il danno si poteva evitare se avessero vigilato come previsto dalla legge.

La società può avviare in simili casi un’azione di responsabilità anche contro i sindaci stessi (art. 2407 c.c.).

Nelle società con azioni quotate il collegio sindacale può inoltre, dal 2005, proporre l’azione sociale di responsabilità.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, che la violazione dei doveri di vigilanza, diligenza, correttezza e buona fede, sussiste anche nella condotta omissiva, quale è la mancata rilevazione di violazioni macroscopiche da parte degli amministratori, oppure nella mancata reazione a condotte di dubbia legittimità, ad esempio informandone l’assemblea degli azionisti.

5. Le funzioni e le competenze

Il controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità perché i sindaci verificano il rispetto della legge e dello statuto e possono impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge e allo statuto.

Verificano anche l’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e contabile e la corretta amministrazione della società segnalando all’assemblea eventuali fatti rilevanti.

I sindaci possono denunciare al Tribunale eventuali irregolarità riscontrate nella gestione.

Sino alla riforma societaria avevano ampi compiti nelle società non quotate anche in relazione al controllo contabile, compiendo una sorta di revisione interna del bilancio sul quale riportavano con apposita relazione all’assemblea.

La loro competenza oggi si è notevolmente ristretta perché l’articolo 2409 bis del codice civile prevede che la revisione del bilancio può essere affidata al collegio sindacale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non redigono il bilancio consolidato.

In questi casi il collegio sindacale è composto interamente da revisori contabili.

Negli altri casi il controllo contabile è affidato a soggetti esterni, revisori o società di revisione e il controllo del collegio sul bilancio è di carattere formale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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