Il codice della strada e le sue caratteristiche dagli albori a oggi

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Il codice della strada è un documento normativo del quale, nonostante la sua importanza, non si parla molto e che spesso viene disatteso dagli stessi automobilisti e dagli altri utenti della strada.

In questa sede abbiamo pensato di parlarne, dalla sua nascita a oggi, facendo menzione delle varie vicende ad esso legate.

Il codice della strada è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ogni Stato definisce il contenuto e le modalità di esecuzione e di attuazione di queste norme in base al proprio ordinamento e agli accordi internazionali.

Il codice della strada di solito viene applicato atraverso un “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada”.

Le strade degli antichi romani non furono le uniche a solcare l’Italia, eppure costituirono una delle prime reti più organizzate.

All’inizio si presentavano come sentieri polverosi e irregolari, e in seguito furono trattate con maggiore attenzione, diventando sempre più preziose per le necessità militari, commerciali e di comunicazione tra le varie province.

Ai loro lati spuntarono pietre miliari, locande per mangiare e dormire, fontane per bere e stazioni per il cambio dei cavalli.

Giulio Cesare promulgò la Lex Iulia Municipalis, che comprendeva un insieme di regole in riferimento all’accesso e la conduzione dei carri in città.

Ai mezzi pesanti era vietato il transito dall’alba sino al pomeriggio inoltrato.

Il divieto non era esteso ai veicoli della nettezza urbana, quelli utilizzati per i materiali da costruzione di edifici pubblici o di culto e i carri che trasportavano sacerdoti e sacerdotesse durante le cerimonie.

Sembra sicuro che simili regolamenti sono stati dettati anche nei secoli successivi, in varie parti del mondo, nonostante non sia sempre facile documentarli.

La prima norma dello stato italiano unitario in tema fu la legge 20 marzo 1865, n. 2248, che stabiliva alcune regole sulla velocità e il corretto comportamento dei conducenti i veicoli a trazione animale.

In seguito alla grande diffusione delle biciclette, furono previste le prime targhe veicolari italiane, con il R.D. n. 540 del 1897, che introduceva l’obbligo di dotare i velocipedi di una targa comunale.

Collegandosi a questa disposizione e ampliandola, nel 1898 il Comune di Milano promulgò il “Regolamento per la circolazione delle vetture automobili”, nel quale si imponeva la fissa apposizione di una targa sulla fiancata sinistra degli automobili, riportante il nome del proprietario e il numero di licenza comunale conseguita.

Sulla falsariga del regolamento milanese, tre anni dopo venne stilata la prima normativa nazionale sulle automobili in Italia, promulgata con regio decreto 28 luglio 1901 n. 416 (“Regolamento per la circolazione delle automobili sulle strade ordinarie”).

Con il successivo R.D. 8 gennaio 1905 n. 24 (“Regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle strade pubbliche”) venne  introdotto l’obbligo delle targhe automobilistiche e i limiti di velocità furono ridotti a 12 km/h nei centri abitati ed elevati a 40 km/h al di fuori.

Segue la legge 15 luglio 1909 n. 524, che disciplina le automobili in servizio pubblico.

La legge nº 798 del 30 giugno 1912 determinò le norme sulla circolazione delle automobili. Infine il regio decreto nº 3043 del 31 dicembre 1923 che approfondì la normativa sulla circolazione stradale.

Il regio decreto n. 3179 del 1928, introdusse l’attuale sistema di targhe automobilistiche, con sigle delle province in luogo dei numeri rossi che individuavano i veicoli in precedenza.

Il decreto determinò  anche la creazione della Milizia della Strada.

Si arrivò al regio decreto n. 1740 del 1933, che raccolse un organico e importante insieme di normative stradali.

La milizia fu diretta a evolversi negli anni seguenti, sino a quando si costituì il primo vero organo di Polizia Stradale, gestito dal Ministero dell’Interno, siamo nel 1947.

Nel 1949 venne sottoscritta e successivamente ratificata con legge nº 1049 del 19 maggio 1952, la Convenzione internazionale di Ginevra del 1949.

Nell’estate del 1959 entrò in vigore il famoso «Testo Unico sulla circolazione stradale», approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, composto da 147 articoli, più i 607 dell’annesso regolamento.

Questa legge è stata la più longeva, sino all’approvazione del “Nuovo codice della strada”, del quale  al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, mentre il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione è stato approvato con il decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

Considerevoli modifiche delle stesse sono state introdotte, tra l’altro, dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge n. 214 del 1º agosto 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 – S.O. n. 133) e dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,e riguardano molti degli articoli del titolo IV (Guida dei veicoli e conduzione degli animali).

Le disposizioni del decreto legislativo, anche se in vigore dal 15 maggio 2011, sono state applicate a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di alcuni articoli e dell’allegato III.

Il codice della strada e le direttive dell’Unione europea classificano i veicoli in quattro grandi categorie:

 

    L (motoveicoli, tricicli, quadricicli etc., sempre a motore)

    M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote)

    N (veicoli a motore destinati al trasporto di merce, con almeno quattro ruote)

    O (rimorchi e semirimorchi).

 

Ciascuna di queste categorie è stata suddivisa in altri sottogruppi, in cui i veicoli vengono ordinati in base alle proprie caratteristiche tecniche (massa complessiva, numero dei posti a sedere, cilindrata.). Altri tipi di veicoli, diversi da quelli appena considerati, sono:

 

    veicoli a trazione animale (destinati al trasporto di persone, cose o all’impiego esclusivo da parte di aziende agricole)

    velocipedi (normalmente funzionanti a propulsione muscolare, possono anche avere un motore elettrico per la cosiddetta pedalata assistita).

Il termine velocipede è utilizzato nel codice della strada per classificare una famiglia di veicoli, a cui appartiene anche la bicicletta. Soprattutto nell’ambito di norme e atti sulla circolazione stradale, però, esso viene utilizzato proprio per indicare la bicicletta, di cui pertanto può essere a tutti gli effetti un sinonimo. Più comunemente, con velocipede s’intende un modello di bicicletta del XIX secolo, costituito da una ruota anteriore molto grande.

Nell’articolo 53 del codice della strada sono elencati i principali tipi di motociclette riconosciuti in Italia

Nell’articolo 54 del codice della strada sono elencati i principali tipi di autoveicoli riconosciuti dall’Italia e cioè:

Autovetture. La carrozzeria di questi autoveicoli può essere coupé, familiare (o giardinetta), berlina, a due volumi o monovolume. Le autovetture sono state progettate e costruite per trasportare delle persone, fino a un massimo di 8 passeggeri (escludendo il conducente), e hanno una massa complessiva non superiore a 3.500 kg. In base alle direttive comunitarie in vigore, le autovetture possono essere classificate anche come fuoristrada, purché abbiano le previste caratteristiche tecniche.

Autobus. Anche gli autobus sono destinati al trasporto di persone, ma possono ospitare più di 8 passeggeri e possono avere una massa complessiva di 19.000 kg (valore massimo per autobus o filobus con 2 assi, sia urbani che suburbani).

Autoveicoli per trasporto promiscuo. Sono quei veicoli che, come dice il nome, permettono di trasportare insieme cose e persone. Hanno massa non superiore a 3,5 t (4,5 t se a trazione elettrica o a batteria) e numero di posti non superiore a 9, compreso il conducente. Attualmente il Codice non prevede più l’immatricolazione di tali veicoli.

Autocarri. A differenza delle autovetture, questi autoveicoli sono stati progettati e costruiti principalmente per trasportare delle cose. Di solito, essi sono caratterizzati da un ampio vano di carico e da un’elevata portata (o capacità). La carrozzeria può essere costituita da un cassone (fisso, ribaltabile o intercambiabile), da un furgone (fisso o intercambiabile) e può comprendere particolari apparecchiature da lavoro come gru o sponde montacarichi. I posti a sedere (normalmente 1 o 2, di fianco al conducente) sono destinati al trasporto delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.

Negli ultimi anni, per l’esistenza di agevolazioni fiscali nell’acquisto e gestione dei mezzi commerciali, si è affermata la tendenza da parte delle case costruttrici a omologare come autocarro dei mezzi leggeri derivati dalle autovetture di serie (vengono asportati i sedili posteriori, inserita una paratia di separazione tra la zona di guida e il vano di carico e oscurati i finestrini posteriori) e dai fuoristrada, purché abbiano le previste caratteristiche tecniche.

Trattori stradali. Destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi, essi possono essere dotati di un gancio di traino (per i rimorchi) o di una ralla (per i semirimorchi), oppure di entrambi i dispositivi.

Autoveicoli per trasporto specifico. In genere hanno delle carrozzerie molto particolari, create per un determinato tipo di trasporto e solo per quello. Rientrano in questo gruppo, fra gli altri: gli autoveicoli per i rifiuti urbani, le autocisterne, gli autoveicoli attrezzati per il trasporto di persone disabili, le autobetoniere.

Autoveicoli per uso speciale. Questi autoveicoli sono provvisti di speciali attrezzature, concepite e installate permanentemente per un tipo di impiego ben determinato.

Autotreni. Sono composti da una motrice (autoveicolo con gancio di traino) e da un rimorchio.

Autoarticolati. Ciascuno di essi è formato da un trattore (autoveicolo con ralla) e da un semirimorchio.

Autosnodati. Sono particolari tipi di autobus, costituiti da due tronconi rigidi e da una sezione snodata di collegamento. Essi possono avere una massa complessiva di 30.000 kg (autosnodati con 3 assi), di 40.000 kg (con 4 assi) oppure di 44.000 kg (con più di 4 assi).

Autocaravan. Più noto come camper, l’autocaravan è un autoveicolo per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non oltre sette persone (conducente incluso). L’arredamento interno che lo caratterizza, di solito, è costituito da un certo numero di letti (compatibili con i posti totali attribuiti al veicolo), una zona per cucinare e pranzare, un vano per i servizi igienici. Il termine autocaravan può essere utilizzato sia al femminile che al maschile, anche se sul piano tecnico e normativo è più frequente il primo genere.

Mezzi d’opera. Sono veicoli (o complessi di veicoli) dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali collegati all’attività edilizia, mineraria, stradale. Possono raggiungere masse complessive molto elevate rispetto a quelle previste per gli impieghi ordinari.

Al titolo II (della costruzione e tutela delle strade), capo II (organizzazione della circolazione e segnaletica stradale), artt. 37-45, viene definita la segnaletica stradale mentre l’esecuzione e l’attuazione è rimandata all’apposito regolamento e in particolare agli artt. 74-195.

Il complesso della segnaletica stradale viene suddiviso in cinque tipologie:

Segnaletica manuale – sono le segnalazione date dagli organi di polizia stradale (polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri ecc.)

Segnali luminosi – caratterizzati dalla possibilità di fornire maggiore impatto visivo e/o informazioni dinamiche, vengono suddivisi in:

        segnali di pericolo e di prescrizione;

        segnali di indicazione;

tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito[6];

        lanterne semaforiche veicolari normali;

        lanterne semaforiche veicolari di corsia;

        lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;

        lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

        lanterne semaforiche pedonali;

        lanterne semaforiche per velocipedi;

        lanterna semaforica gialla lampeggiante;

        lanterne semaforiche speciali;

        segnali luminosi particolari.

Segnali verticali – a loro volta sono suddivisi in:

segnali di pericolo – preavvisano l’esistenza di pericoli;

segnali di prescrizione – notificano obblighi, divieti e limitazioni e vengono indicati come:

            segnali di precedenza;

            segnali di divieto;

            segnali di obbligo;

 

segnali di indicazione – forniscono informazioni utili o necessarie per la guida, suddivisi a loro volta in:

            segnali di preavviso

            segnali di direzione

            segnali di conferma

            segnali di identificazione strade e progressiva distanziometrica

            segnali di itinerario

            segnali di località e centro abitato

            segnali di nome strada

            segnali turistici e di territorio

            altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli

            altri segnali che indicano installazioni o servizi.

 Segnali orizzontali – sono quelli tracciati sulla strada, e si suddividono in:

        Linea trasversale d’arresto

        strisce longitudinali

        strisce trasversali

        attraversamenti pedonali o ciclabili

        frecce direzionali

        iscrizioni e simboli

        strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

        isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata

        strisce di delimitazione della fermata di veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea

        altri segnali stabiliti dal regolamento.

Segnali e attrezzature complementari – destinati a evidenziare particolari situazioni, vengono utilizzati sul tracciato stradale, nelle immediate vicinanze di particolari curve o punti critici, per segnalare ostacoli sposti sulla carreggiata e per impedire la sosta o rallentare la velocità (es. dossi artificiali).

Le norme sulla segnaletica stradale italiana sono regolate anche dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, diversificati per categoria di strada, da adottare per la segnalazione temporanea (decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, GU n. 226 del 26/09/2002) previsto dall’art. 21 del Codice della strada, dalla direttiva n. 3929 del 3 luglio 1998 del Ministero dei Lavori pubblici (che norma i pannelli a messaggio variabile), dalla direttiva n. 1156 del 28 febbraio 1997 (GU n. 71 del 26/03/1997) del Ministero dei Lavori pubblici (Caratteristiche della segnaletica da utilizzare per la numerazione dei cavalcavia sulle autostrade e sulle strade statali di rilevanza internazionale), dal decreto ministeriale n. 1584 del 31 marzo 1995 (GU n. 106 del 9/05/1995) (Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali).

Dott.ssa Concas Alessandra

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