Il carcere, origini etimologiche e caratteristiche

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La prigione, detta anche galera, carcere, penitenziario, istituto di pena, colloquialmente gattabuia, è un luogo dove vengono reclusi individui privati della libertà personale perché riconosciuti colpevoli di reati per i quali è prevista una pena detentiva.

Nella terminologia tecnico-giuridica spesso si utilizzano esclusivamente i termini carcere ed “istituto”, abbreviazione di “istituto di pena”, mentre per definire la condizione di un condannato o di una persona  trattenuta si utilizza il termine “detenuto”,  a volte con la specificazione “intramurario”, se dentro un carcere, o “extramurario”, se fuori dal carcere, cioè se all’esterno di un carcere, ad esempio per una pena alternativa, come si parla di periodo intramurario ed extramurario o di trattamento intramurario o extramurario.

Altre espressioni, anche relative alla pena, meno comunemente utilizzate sono “bagno penale”, “segrete”, “reclusione”, “ai lavori forzati”, on tono scherzoso si dice anche “andare al fresco” e “in gattabuia”.

Il termine “prigione” deriva dal latino prehensio, l’azione di prendere nel senso di catturare, mentre la parola “carcere” deriverebbe dal latino carcer, che ha radice dal verbo coercio (che letteralmente significa costringere) dal quale deriva il significato di luogo dove si restringe, si rinchiude e anche si castiga e si punisce.

Il suo primo significato fu quello di “recinto” e, più propriamente al plurale, delle sbarre del circo, dalle quali erompevano i carri partecipanti alle corse.

In un secondo tempo, assunse quello di “prigione”, intesa come costrizione o luogo nel quale rinchiudere soggetti privati della libertà personale.

C’è qualche voce discorde che vuole l’espressione “carcere” derivante dall’ebraico carcar (tumulare, sotterrare), con riferimento all’abitudine di calare i prigionieri in locali sotterranei, ai quali rinvia anche l’episodio biblico di Giuseppe, consuetudine ripresa in epoca medioevale (locali definiti segrete).

Spesso nel linguaggio comune vengono utilizzati diversi termini o lucuzioni relativi al concetto di carcere, ad esempio:

“Galera” deriva dalla pena inflitta al prigioniero in epoca antica (sino al XVIII secolo), costretto a remare nelle galee o galere, navi medioevali spinte dalla forza delle braccia sui remi, navi prevalentemente ad uso militare.

“Bagno Penale” deriva dalla conversione dei bagni pubblici di Costantinopoli in prigione nel XVI secolo, termine poi in utilizzo a fine Ottocento per alcuni istituti penitenziari (i “bagni penali” sono stati regolamentati in Italia con Regio Decreto 19 settembre 1860, denominazione poi soppressa con il Regio Decreto 6 marzo 1890 n. 6829).

“Segrete” è relativo alle prigioni dei castelli medievali, in luoghi reconditi o nascosti, spesso sotterranei.

“Gattabuia” si riferiva alla scarsa illuminazione, per la presenza solo di feritoie e non finestre vere e proprie, allo scopo di impedire evasioni o perché locali sotterranei o fortezze dotate di feritoie e non di finestre.

L’espressione “al fresco” è relativa alla mancanza o alla scarsità di riscaldamento.

In Europa il numero dei detenuti, in rapporto alla popolazione residente, è di poco maggiore che in Italia, ma è molto maggiore, più umano e meglio gestito anche il numero dei posti nelle prigioni, come maggiore è il ricorso al lavoro in carcere, alle misure alternative alla detenzione, e maggiore è rispetto all’Italia il numero, sempre in rapporto alla popolazione residente, anche dei reati denunciati e perseguiti, mentre è inferiore il numero delle fattispecie di reati perseguibili e l’entità delle pene previste.

Il paese al mondo con il maggior numero di detenuti, in rapporto alla popolazione residente, sono gli Stati Uniti d’America, seguiti dalla Cina, limitandosi all’Unione Europea, la Lettonia, mentre quello con il minore numero di detenuti in carcere è la Norvegia.

Ci sono poi casi particolari come Città del Vaticano, che non ha nessun detenuto.

Nei moderni Ordinamenti l’irrogazione della pena del carcere avviene dopo un processo.

Alcune categorie di soggetti possono essere rinchiusi nel luogo di detenzione anche per motivi e cause diverse, se sia previsto dalla legge.

Il trattamento penitenziario è in Italia un complesso di pratiche che si pongono in essere nei confronti di un determinato genere di persone, con lo scopo di “rieducare” i soggetti e restituirli alla società emendati del carattere di devianza e nella prospettiva della reintegrazione sociale.

La legge 26 luglio1975 n. 354, ha adeguato, in particolare, il trattamento dei detenuti ai sistemi più avanzati di privazione della libertà personale, recependo i principi enunciati nelle regole minime dell’Onu nel 1955 e del Consiglio d’Europa.

L’attuale articolo 1 dell’Ordinamento Penitenziario stabilisce che:

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato all’assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”.

Il concetto stesso di trattamento penitenziario, al quale accennava il comma 3 dell’articolo 27 della Costituzione, viene, nel 1975 valorizzato in modo concreto e nei dettagli regolamentato.
Viene riconosciuta, in particolare, la necessità di pervenire, attraverso l’osservazione scientifica della personalità del condannato, alla individualizzazione del trattamento in rapporto alle condizioni specifiche del soggetto e ai particolari bisogni della sua personalità, perché si possa, con l’espiazione della pena,, ottenere il risultato ottimale del recupero del reo e del suo reinserimento nella vita sociale.

In quest’ambito, l’individualizzazione non riguarda più esclusivamente il tentativo di far corrispondere la sanzione al quantum di danno cagionato e di responsabilità dell’autore, ma comprende anche le esigenze del trattamento. Di conseguenza, essa si sviluppa su due linee di azione:

quella che riguarda i programmi di trattamento interni all’esecuzione di ciascuna misura, e quella di una modulazione della misura applicata sempre al fine di adattare la risposta penitenziaria, intesa al recupero sociale del condannato, alle effettive e attuali esigenze della personalità.

Nella legge penitenziaria si parla distintamente di trattamento penitenziario, o più brevemente, con analogo significato, di trattamento, e di trattamento rieducativo.
Il trattamento penitenziario, nella più vasta e comprensiva accezione, comprende quel complesso di norme e di attività che regolano e assistono la privazione della libertà per l’esecuzione di una sanzione penale.

Rientrano nel trattamento penitenziario:

Le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti

I  principi di gestione degli istituti penitenziari

Le regole relative alle somministrazioni ed alle prestazioni dovute a chi è privato della libertà.

Il trattamento rieducativo, costituisce una parte del trattamento penitenziario, perché nei principi di gestione che regolano le modalità della privazione della libertà personale, si inserisce il dovere dello Stato di attuare l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo da “tendere alla rieducazione del soggetto” ed abbattere il tasso di recidiva di chi viene rimesso in libertà dopo aver scontato la pena.

Il principio di fondo è che il detenuto non è il reato che ha commesso, è un individuo complesso, fatto di contraddizioni come chiunque altro, e dotato di un patrimonio emotivo, cognitivo e comportamentale che esula dagli angusti confini del delitto commesso.

La rieducazione tende a valorizzare le abilità e la capacità di relazionarsi agli altri che caratterizza in ogni caso l’essere umano.

Consiste nel dare al detenuti altri stimoli, altre motivazioni per rifarsi una vita e reinserirsi nella società in modo costruttivo e integrato.

Sotto questo profilo, l’Italia si rifà alla sua grande tradizione illuminista che prende le mosse dai contributi di illustri pensatori, una tradizione culturale che rende l’Italia e l’Europa un modello di civiltà nel mondo.

Il trattamento rieducativo si attua nei confronti dei condannati e degli internati.
Nei confronti degli imputati l’ordinamento non ha previsto l’attuazione di un trattamento rieducativo e questo perché:

L’esistenza di una presunzione di innocenza è preclusiva ad un’azione di rieducazione e di risocializzazione che presuppone riscontro di note delinquenziali della personalità

L’elemento sostanziale riferibile alla piena e assoluta libertà di difesa potrebbe essere posta in dubbio dove si effettuassero, sul soggetto, interventi significativi di contenuto psicologica.

Dott.ssa Concas Alessandra

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