I reati societari, definizione e caratteri

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La categoria dei reati societari indica quelle ipotesi di reato che rilevano nell’esercizio di un’attività imprenditoriale svolta in forma collettiva, vale a dire sotto forma di società.

Le norme incriminatrici che appartengono a questa categoria si collocano nel codice civile, precisamente al Titolo XI del Libro V  dall’articolo 2621 all’articolo 2642.

Le ipotesi di reato in materia societaria sono molto diverse tra loro, in relazione ai molteplici interessi giuridici lesi dai singoli comportamenti puniti dal legislatore.

Ad esempio la trasparenza e correttezza dell’informativa societaria, alla quale protezione sono diretti i reati di false comunicazioni sociali, o al regolare funzionamento delle società e del mercato.

Le sanzioni per i reati societari

Nei reati sociali in caso di condanna o di patteggiamento, viene disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterlo, oppure, quando non sia possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni, la confisca “per equivalente” di una somma di denaro o di altri beni.

A carico di amministratori, direttori, sindaci, liquidatori o commissari per fatti commessi nell’esercizio o a causa del loro ufficio, la sentenza di condanna viene comunicata, da parte della cancelleria dell’Autorità che ha emesso il provvedimento, all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all’albo professionale al quale i condannati appartengono.

Le società si possono distinguere in base all’oggetto (o scopo sociale), in società commerciali, che esercitano una delle attività previste dall’articolo 2195 del codice civil e società non commerciali, che esercitano attività economiche non commerciali, ad esempio professionali.

I tipi di società e il loro sottosistemi

In relazione al diverso grado di responsabilità dei soci, si distingue tra società di persone, dove i  soci hanno di solito una responsabilità illimitata e solidale di fronte ad eventuali crisi societarie, e società di capitali, dove i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al  capitale sociale sottoscritto, e in caso di perdita o di fallimento i creditori si possono rivalere esclusivamente sul patrimonio sociale.

I sottoinsiemi nei quali si raggruppano le società a scopo di lucro, sono le società di persone e le società di capitali.

Sono società di persone la società semplice, la società in nome collettivo (S.n.c.) e la società in accomandita semplice (S.a.s.).

Sono società di capitali la società per azioni (S.p.A.), la società a responsabilità limitata (S.r.l.), la società a responsabilità limitata semplificata (S.s.r.l o S.r.l.s) e la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno personalità giuridica, l’ordinamento non le considera soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci.

Nonostante queste società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze si trasferisce sui soci, chiamati a rispondere verso i terzi in modo llimitato e solidale, con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.

In caso di fallimento, insieme alla società falliscono personalmente i soci con responsabilità illimitata e solidale.

La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è una società di capitali strutturata come una società per azioni, senza la possibilità d emettere azioni o obbligazioni, e le quote di partecipazione dei soci, non potendo essere rappresentate da azioni e non potendo circolare come titoli di credito, possono essere trasferite con le forme della cessione del credito.

Le società per azioni possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato, di risparmio), e si distinguono in società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, che non fanno ricorso al pubblico risparmio (si tratta di società “chiuse” formate da un ristretto numero di soci), e società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, vale a dire società che emettono azioni diffuse tra il pubblico in modo rilevante.

Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si distinguono a loro volta in società quotate (società quotate nei mercati regolamentati, che di solito non operano come società singole ma sono piuttosto inserite in un gruppo di imprese) e società non quotate (società che non ricorrono alla quotazione, ma sono tuttavia “aperte” al mercato del capitale di rischio in quanto hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico).

Tra le società quotate si distingue tra società a ristretta base azionaria e società con azionariato diffuso, che coinvolgono gli azionisti detti “risparmiatori”.

A differenza delle società di persone, che si caratterizzano per l’intenso legame personale con i soci e dove l’amministrazione spetta direttamente ai soci senza che l’organizzazione  sia composta da una pluralità di organi, la società di capitali funziona esclusivamente attraverso la presenza di tre organi: l’assemblea, gli amministratori ed i sindaci.

L’assemblea è l’organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà sociale. Gli altri organi, cioè l’amministratore e il collegio sindacale, sono subordinati all’assemblea.

Gli amministratori costituiscono l’organo esecutivo, avendo il compito di dare materiale esecuzione sia alle delibere dell’assemblea, sia agli atti di gestione, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione (art. 2380 c.c.).

L’amministrazione può essere unica.

Al collegio sindacale, che è composto (art. 2397) da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti tutti nominati dall’assemblea ed ha la durata di tre anni, spettano funzioni di controllo.

Il controllo contabile, che può essere affidato anche a un revisore contabile o  a una società di revisione, consiste nel verificare in modo periodico la regolare tenuta della contabilità sociale la corretta registrazione nella contabilità dei fatti di gestione.

Nella verifica del bilancio e della rispondenza dello stesso alla normativa e alle risultanze della contabilità, nella formulazione di un giudizio sul bilancio.

Nel corso dello svolgimento delle loro funzioni di amministrazione e gestione della società, gli organi sociali sono tenuti a rispettare leggi e principi che tutelano il buon funzionamento della società e gli interessi sia della società sia dei soci, sia dei terzi.

La violazione di queste leggi e principi può causare danni alla società, ai soci o a terzi, facendo sorgere la responsabilità degli organi sociali ed esponendo gli stessi all’azione risarcitoria di società, soci o terzi.

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