I reati i delitti e le contravvenzioni, distinzione e disciplina giuridica

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Il reato dal punto di vista formale è quel fatto giuridico che è espressamente previsto dalla legge al quale l’ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione.

In relazione alla struttura, il reato è quel fatto umano che si può attribuire al soggetto che ha offeso un bene giuridicamente tutelato, sanzionato con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza dello stesso, nel quale la sanzione svolge la funzione di rieducazione del condannato.

Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall’ordinamento giuridico si distingue dall’illecito amministrativo e dall’illecito civile per la diversa natura della sanzione prevista.

Sono elementi essenziali del reato (in assenza dei quali lo stesso non esiste):

Il fatto tipico (condotta umana, evento e nesso di causalità che lega la condotta all’evento.

La colpevolezza (imputazione soggettiva del fatto che si risolve in un giudizio di colpevolezza)

L’antigiuridicità (contrasto tra la norma e il fatto) (teoria della tripartizione che si differenza da quella della bipartizione proprio per la presenza dell’antigiuridicità dell’illecito).

Secondo questa concezione è reato l’illecito penale, cioè la violazione di una norma che prevede come sanzione una delle pene previste dall’art. 17 del codice penale:

I delitti:

ergastolo, reclusione, multa.

Le contravvenzioni:

arresto e ammenda.

 

Questa distinzione è rilevante sul piano applicativo per il criterio di imputazione soggettiva (salvo diversa disposizione legislativa si risponde per i delitti a titolo di dolo mentre nel caso delle contravvenzioni si può essere chiamati a rispondere indifferentemente a titolo di dolo o di colpa), il tentativo (istituto giuridico non applicabile alle contravvenzioni) e le cause di giustificazione o scriminanti.

Le contravvenzioni scaturiscono storicamente dai cosiddetti reati di polizia con i quali si esprimeva la regolamentazione disciplinare della vita associata.

Esse sono “mala quia prohibita” (male perché proibiti), cioè repressi in rapporto alle mutevoli esigenze di comune ordine e sicurezza.

I delitti sono reati che violano norme a tutela di diritti naturali.

Essi sono “mala in se” (male in sé), cioè lesivi di un bene preesistente, e per essi è necessario il dolo, mentre per le contravvenzioni basta anche la colpa.

Alla concezione formale si contrappone la concezione sostanziale del reato in base alla quale è tale il fatto socialmente pericoloso anche se non espressamente previsto dalla legge.

Ne deriva che sono punibili le condotte socialmente pericolose anche se non sono criminalizzate dalla legge.

Questa concezion elide la certezza del diritto e le garanzie per i cittadini e per questo motivo i paesi democratici e liberali hanno adottato una nozione formale del reato.

La definizione formale – sostanziale, consiste in unf atto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali, sempre che la misura dell’aggressione sia tale da fareNel diritto italiano il reato è distinto in dottrina secondo classificazioni di ampia portata, alcune delle quali sono di generale condivisione, mentre di altre non è sufficientemente riconosciuta la validità (o l’opportunità) teoretica e restano pertanto nell’analisi più che altro come tracce convenzionali. Comunque la classificazione dei reati (come molti altri argomenti del diritto) non si presenta esente dalle insidie di interpretazioni potenzialmente viziate da visioni filosofiche o ideologiche e – anche per questo – è peraltro suscettibile di variazioni nel tempo; conviene dunque considerare la preminenza dell’aspetto di convenzionalità attuale nell’elencazione di alcuni fra i principali tipi classificabili.

La divisione principale nella categoria del reato è quella che distingue i delitti dalle contravvenzioni.

Questa divisione risale al Codice Toscano, ed è stata accettata senza modifiche dal Codice ZanardellI e dal Codice Rocco del 1930.

Il criterio distintivo delle due categorie accolto dal codice penale vigente è di natura formale. L’articolo 17 del codice penale stabilisce che:

Son delitto i reati al verificarsi dei quali l’ordinamento penale ricollega (o ricollegava) le pene seguenti:

la pena di morte, la pena capitale era prevista per taluni gravissimi delitti fino al 1994, poi sostituita con l’ergastolo e definitivamente esclusa anche in caso di legge penale di guerra con la modificazione del comma 4 dell’articolo 27 della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

Sono contravvenzioni i reati al verificarsi dei quali l’ordinamento penale ricollega le pene seguenti:

L’arresto.

L’ammenda.

La distinzione ha notevole rilievo pratico sotto diversi aspetti.

Mentre per i delitti si risponde a titolo di dolo ed esclusivamente se espressamente previsto dalla legge penale a titolo di colpa, per le contravvenzioni si risponde indifferentemente per dolo o per colpa.

Il tentativo è configurabile esclusivamente per i delitti (delitto tentato).

 

I delitti sono le forme più gravi di illecito penale.

Le contravvenzioni sono meno gravi.

La dottrina si è sforzata di rinvenire un criterio sostanziale di differenziazione tra delitti e contravvenzioni, una ricerca sulla quale influiscono concezioni politico criminali di volta in volta dominanti.

Oggi la differenza poggia su un criterio quantitativo, cioè una distinzione che agisce sulla base di maggiore e minore gravità.

La rivalutazione dell’illecito amministrativo, introdotta con la legge di depenalizzazione del 1981, giustifica l’interrogativo se non sia opportuno superare la vecchia bipartizione trasferendo in blocco l’intero settore degli illeciti contravvenzionali nel campo degli illeciti puniti con sanzione pecuniaria amministrativa.

Una eventuale trasformazione sembra sconsigliabile dal lato politico criminale perché ci sono illeciti posti in una posizione intermedia.

Il mantenimento della differenziazione può trovare giustificazione nell’esigenza di configurare modelli di disciplina penale differenziati in funzione delle peculiarità strutturali di determinati illeciti.

La  Circolare del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1986 ha stabilito6 stabilisce criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni.

Le contravvenzioni si dovrebbero  circoscrivere a due categorie di illeciti:

Le fattispecie di carattere preventivo cautelare finalizzate a tutela di beni primar

Le fattispecie rivolte alle discipline di attività sottoposte a potere amministrativo per pubblico interesse.

La non punibilità del tentativo è giustificata dal primo tipo.

La circolare esclude che il criterio di distinzione tra illeciti delittuosi/contravvenzionali, possa fare sempre leva sul parametro quantitativo della maggiore o minor gravità dell’illecito.

Sul piano del diritto positivo vigente, la distinzione più sicura è quella di natura formale che fa leva sul diverso tipo di sanzioni comminate.

L’articolo 39 del codice penale recita testualmente:

“I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”.

L’articolo 17 del codice penale recita testualmente:

“Pene principali per i delitti, ergastolo, reclusione, multa; Pene principali per le contravvenzioni: arresto e ammenda”

 

Il delitto richiede dolo e la punibilità a titolo di colpa rappresenta l’eccezione

Con le contravvenzioni si risponde indifferentemente a titolo di dolo/colpa a meno che non si versi in casi eccezionali nei quali è la struttura del fatto contravvenzionale a richiedere o uno o l’altro.

Il tentativo è configurabile esclusivamente nei delitti.

Dott.ssa Concas Alessandra

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