I mezzi di impugnazione

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Nell’ordinamento giuridico i mezzi di impugnazione delle sentenze, previsti per il processo civile ordinario di cognizione sono tipici e sono elencati nell’articolo 323 del codice di procedura civile.

Si distinguono in ordinari e straordinari.

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Le prove nel processo civile

L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

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I mezzi di impugnazione ordinari

I mezzi di impugnazione ordinari sono quelli che possono essere esperiti quando la sentenza non è passata in giudicato, vale adire, se la sentenza non sia ancora incontrovertibile.

Sono il regolamento di competenza, l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione per i i motivi dei quali ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedure civile.

I mezzi di impugnazione straordinari

I mezzi di impugnazione straordinari sono quelli che possono essere esperiti anche quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono la revocazione straordinaria per i motivi dei quali ai numeri 1,2,3,6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile, la revocazione ordinaria pei i motivi di dei quali all’art.icolo 397 del codice di procedura civile, relativi a cause che richiedono la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero, l’opposizione di terzo della quale all’articolo 404 del codice di procedura civile.

 

Il regolamento di competenza

Il regolamento di competenza è previsto e disciplinato dagli articoli da 42 a 50 e gli articoli 310, 375, 380 ter del codice di procedura civile.

 

Nasce come rimedio per la soluzione dei conflitti di competenza.

Attualmente è un mezzo di impugnazione, esclusivo o alternativo, concesso alle parti contro i provvedimenti che contengono almeno un capo sulla competenza.

Il regolamento di competenza si può utilizzare contro le sentenze che decidano della competenza e non ha rilevanza che si tratti di sentenze di primo, di secondo o di unico grado.

I presupposti per l’utilizzazione di questo mezzo di impugnazione stanno nel contenuto del provvedimento.

 

L’organo previsto per la sua risoluzione è la Suprema Corte di Cassazione, che stabilisce quale sia il giudice legittimato in ordine alla controversia.

Prevede l’istanza proposta dalle parti o dal giudice, e il ricorso.

 

Il rimedio in questione, secondo le intenzioni del legislatore, risponde a ragioni di economia processuale, perché cerca di accelerare la definizione della questione di competenza (Cass., S.U., 31.7.2014, n. 17443), determinando la sospensione automatica del processo di merito.

 

Rispetta i principi costituzionali dei quali all’articolo 3, comma 2 della Costituzione, che reca il principio di uguaglianza sostanziale, del quale all’art 25 Cost, per questo

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

Secondo gli articoli sopra menzionati, attore e convenuto non possono scegliere il giudice adito, ma si devono attenere ai metodi che la legge ha stabilito per l’individuazione.

L’appello

L’appello è un mezzo di impugnazione ordinario previsto dall’ordinamento processuale civilistico italiano.

Costituisce il più ampio mezzo di impugnazione, perché è riservato alla parte per il fatto di essere rimasta soccombente.

È disciplinato dagli Articoli 339 e seguenti del codice di procedura civile.

La soccombenza è un elemento indefettibile che integra l’interesse a impugnare.

Il soccombente è persona che ha ottenuto una tutela inferiore a quella richiesta.

Per rilevare la soccombenza si devono confrontare due elementi, quello che la parte ha chiesto durante l’udienza di precisazione delle conclusioni e quello che le ha dato la sentenza.

Se la tutela ricevuta è equivalente non si ha soccombenza e neanche legittimazione a proporre l’impugnazione.

Con il mezzo di impugnazione in questione è possibile dolersi, sia di vizi in senso specifico che inficiano la sentenza di primo grado (cd.”errores in judicando” e “errores in procedendo”), sia di vizi in senso lato, che attengono alla mera ingiustizia del provvedimento emesso in primo grado.

Sotto questo profilo si definisce l’appello un mezzo di gravame, vale a dire che costituisce un mezzo devolutivo nel quale il giudice di appello viene reinvestito del potere di riesaminare quello che è stato oggetto di esame da parte del giudice di prima istanza.

L’effetto devolutivo è potenziale e non automatico.

Il giudice di appello deve esaminare in modo esclusivo le questioni che le parti hanno devoluto.

Il ricorso per Cassazione

Il ricorso per cassazione, nel processo civile, è un mezzo d’impugnazione ordinario ad effetto limitatamente devolutivo esperibile davanti alla  Suprema Corte di Cassazione.

Si possono fare valere in modo esclusivo errores in procedendo, vizi nello svolgimento, vale a dire, nell’applicazione di norme processuali, ed errores in iudicando, vizi nell’applicazione di diritti sostanziali e nel percorrere l’iter logico che conduce a questa applicazione.

Questo mezzo d’impugnazione, di solito, ammette in modo esclusivo la fase rescindente, perché il giudizio è relativo all’accertamento della sussistenza del vizio e sulla sua eventuale cassazione.

Il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio.

Se non risultino altri e necessari accertamenti in Cassazione avvengono entrambi i giudizi.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza.

Se per istanza di parte il giudice  dovesse appurare che possa derivare grave e irreparabile danno l’esecuzione è sospesa con ordinanza (art. 373 c.p.c.).

In sede civile, possono essere impugnate per ricorso:

Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado per vizi di attività, erronea applicazione della legge processuale che determina la nullità dell’atto se non viene sanata, nullità che si può estendere al processo sino alla sentenza (art. 360 c.p.c. nn. 1, 2, 4, 5), vizi di giudizio, erronea applicazione della legge sostanziale.

Le sentenze appellabili per le quali le parti si siano accordate per omettere l’appello, omissio medio, in caso di vizi di giudizio.

Le sentenze del giudice di pace di valore minore di 1.100 euro, per le quali è stato disposto il giudizio secondo equità.

I provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza quando incidono su diritti soggettivi, hanno natura decisoria e non sono in altri modi impugnabili (ricorso straordinario per Cassazione).

La revocazione

La revocazione a istanza di parte è un mezzo di impugnazione del diritto italiano.

La legge ne stabilisce a priori, (art.395 c.p.c.), i motivi per i quali la stessa può essere proposta.

La revocazione presenta, come istituto, una netta distinzione tra fase rescindente, che mira ad eliminare la sentenza impugnata, e fase rescissoria che mira a sostituire la decisione revocata con un’altra decisione di merito.

Entrambe sono affidate allo stesso giudice, confluendo anche nella stessa sentenza.

Al pari di ogni altra impugnazione, la revocazione costituisce, secondo parte della dottrina, un rimedio contro le ingiustizie della sentenza.

Dall’esame dei motivi e dell’identificazione dei provvedimenti impugnabili si deduce che la causa che ne determina l’ingiustizia è esterna al processo o al procedimento logico-giuridico di formazione della sentenza.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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