I genitori possono imporre ai figli un corso di studi?

Scarica PDF Stampa
Non sempre i genitori si comportano in modo democratico e rispettoso nei confronti dei figli e di quelle che sono le loro naturali inclinazioni.

Alcuni vorrebbero imporre loro di seguire un determinato percorso al posto di un altro.

A questo proposito, ci si è chiesti se un simile modo di agire debba essere considerato legittimo e se i genitori possano impedire ai figli di frequentare un corso di studi che non condividono, oppure, imporne uno che ritengano sia più idoneo.

Indice

  1. La figura del genitore
  2. Aspetti legali della genitorialità
  3. Che cosa fare se il corso di studi viene scelto dai genitori?
  4. L’articolo 30 della Costituzione della Repubblica
  5. Che cosa stabilisce la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo
  6. Volume consigliato

1. La figura del genitore

Un genitore è la persona che genera e cresce la progenie della propria specie.

Più precisamente, un genitore biologico è una persona che ha generato un figlio attraverso i propri gameti.

Un genitore sociale o adottivo, è una persona che alleva un figlio del quale non è genitore biologico, ma, sia in termini giuridici sia in termini sociali ed affettivi, viene considerato alla stessa stregua del genitore biologico.

Si legga anche:

2. Aspetti legali della genitorialità

Il concetto di genitorialità e di relazione genitoriale assume particolare importanza con la legge sull’affidamento dei figli che rende prioritaria la relazione degli stessi con padre e madre, indipendentemente dalla relazione affettiva o di convivenza dei genitori.

In precedenza ci si rivolgeva al termine coniugi, con evidenti discriminazioni tra figli di genitori sposati e di genitori non sposati o non conviventi.

La genitorialità era subordinata alla convivenza dei genitori (art. 317-bis c.c.), concetto di fatto superato con la  legge sull’affidamento dei figli.

La genitorialità, vale a dire, la relazione dei figli con ognuno dei due genitori, viene tutelata nell’interesse del minore a mantenere una relazione equilibrata e a vivere con entrambi i genitori, indipendentemente dalla relazione che gli stessi abbiano tra loro, vale a dire, se siano sposati, conviventi, o non conviventi.

Questo riconoscimento primario del rapporto dei figli con i due genitori è anche detto principio di bigenitorialità.

Il rafforzamento del concetto di genitore rispetto al concetto di coniuge è importante perché deriva dal riconoscimento dei diritti del minore, che vengono ancora spesso prevaricati da comportamenti egocentrici diffusi nella società, comprese le società più ricche e culturalmente progredite.

3. Che cosa fare se il corso di studi viene scelto dai genitori?

Si potrebbe ipotizzare la vicenda di un giovane che voglia frequentare un corso universitario che, a secondo i genitori, non offra validi sbocchi lavorativi.

Gli impongono di iscriversi in un’altra facoltà che, almeno sulla carta, dovrebbe favorire in modo migliore l’ottenimento di un impiego.

Il ragazzo non ci sta e il padre, in risposta, gli dice che lo manderà via di casa e di non lo manterrà più.

Ci si chiede se un simile comportamento possa essere considerato legittimo, e, ci si chiede se le cose cambierebbero se il giovane fosse minorenne.

Nei paragrafi successivi vedremo che cosa dice la legge.

4. L’articolo 30 della Costituzione della Repubblica

L’articolo 30 della Costituzione stabilisce che:

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

La norma non è relativa esclusivamente ai minorenni ma anche ai maggiorenni.

Il padre e la madre, nonostante siano separati o divorziati, devono garantire ai figli il mantenimento e un tenore di vita proporzionato alle loro capacità di reddito sino a quando gli stessi non raggiungono l’indipendenza economica.

Al mantenimento viene equiparato l’obbligo di istruzione, che non significa che il padre e la madre si devono limitare ad educare il giovane in casa ma gli devono anche pagare le spese per gli studi, anche quelli successivi alla scuola dell’obbligo.

Il genitore deve consigliare, di sicuro, al figlio il percorso di studi che ritiene più adatto alle sue capacità, ma la scelta finale resta sempre al giovane, anche se minorenne.

5. Che cosa stabilisce la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo

Anche la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo stabilisce che il diritto del genitore di educare i figli secondo le sue idee e convinzioni incontra un limite nel rispetto della personalità dei figli.

Nella famiglia moderna i genitori dovrebbero essere capaci di realizzare un bilanciamento tra il loro sistema di vita e di idee e le tendenze e aspirazioni manifestate dai figli minori.

Non costituirebbe esclusivamente una violazione delle norme ma soprattutto un danno psicologico per i figli se un genitore, ad esempio, imponesse una scelta non condivisa che sia un percorso di studio o un matrimonio o reprimesse l’eventuale natura omosessuale del figlio.

Questo significa che se un ragazzo viene mandato via di casa o non riceve nessun sostegno da parte dei suoi genitori perché ha scelto un percorso di studi che loro non condividono, potrebbe procedere legalmente contro di loro, davanti al Tribunale Ordinario se maggiorenne o davanti al Tribunale per i minorenni se ha meno di 18 anni di età per potere essere tutelato.

A parte le scelte relative all’istruzione, i genitori restano obbligati a mantenere i figli anche maggiorenni, che, non per loro colpa non si possano mantenere, pena alla trasgressione, un reato che potrebbe essere oggetto di un’apposita denuncia recandosi da carabinieri, polizia oppure Procura della Repubblica.

I genitori però possono esigere che i figli portino avanti la scelta intrapresa con coerenza e profitto. In altri termini, potrebbero negare loro il mantenimento, e anche il pagamento delle spese relative agli studi, dove gli stessi non dovessero frequentare i corsi, dare gli esami e non profittare dell’occasione che è stata data loro.

Volume consigliato

L’assegno di mantenimento per i figli

Aggiornato ai decreti emergenziali e alla recente giurisprudenza, il volume è uno strumento di pratico sussidio per gli operatori del diritto, in quanto contiene anche tabelle e schemi operativi, offrendo risposte a tutte le domande relative all’istituto dell’assegno di mantenimento: quando è dovuto l’assegno, come funziona e fino a quando i “genitori” sono obbligati al versamento? Se i genitori, o uno dei genitori, non provvedono al mantenimento dei figli, quali azioni sono previste nel nostro ordinamento? Come è possibile rivedere l’entità dell’assegno? Completa l’opera un ricco formulario online, disponibile in formato editabile e stampabile.   Manuela RinaldiAvvocato Cassazionista, dottore di ricerca in diritto del lavoro, docente d’area e tutor diritto del lavoro presso l’Università telematica internazionale Uninettuno, Facoltà di Economia e docente di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’Università di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Relatore in corsi e convegni; autore di pubblicazioni monografiche e collettanee.

Manuela Rinaldi | 2021 Maggioli Editore

26.00 €  24.70 €

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento