I detenuti, classificazione e caratteri

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Il detenuto è colui o colei che si trova in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale.

La normativa distingue la posizione delle singole tipologie di detenuti.

Sono indagati coloro che sono sottoposti a procedimento penale ma non ancora rinviati a giudizio. Mantengono lo status di “indagati” fino alla chiusura delle indagini preliminari.

Per imputati s’intendono coloro ai quali è stata formalmente contestata la commissione di un reato. La contestazione ha luogo attraverso il rinvio a giudizio o altro atto equivalente (ex art. 60 c.p.p.). Per essi, vige il principio di innocenza previsto dall’articolo 27 comma 2, della Costituzione.

Gli imputati sono distinti in giudicabili, appellanti e ricorrenti.

Sono imputati giudicabili quei soggetti per i quali è stato avviato un procedimento penale, si è chiusa la fase delle indagini preliminari con il rinvio a giudizio e sono in attesa del giudizio di primo grado.

Sono imputati appellanti quei soggetti contro i quali è stata emessa una sentenza penale di primo grado e che sono in attesa del giudizio di secondo grado.

Sono imputati ricorrenti quei soggetti contro i quali è stata emessa una sentenza penale di secondo grado e che sono in attesa del giudizio di Cassazione.

Sono condannati coloro che, a seguito di una condanna definitiva, si trovano negli istituti penitenziari per espiare la pena loro comminata. Si considerano condannati anche coloro per i quali sia stata disposta una misura alternativa alla detenzione (affidamento, detenzione domiciliare) nonché coloro che sono sottoposti a una sanzione sostitutiva (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria, lavoro sostitutivo). A seconda della pena loro inflitta, i condannati sono distinti in arrestati, reclusi ed ergastolani.

Sono arrestati i detenuti condannati alla pena dell’arresto (dunque da cinque giorni a tre anni).

Sono reclusi i detenuti condannati alla pena della reclusione (da quindici giorni a ventiquattro anni).

Sono condannati ergastolani i detenuti condannati alla pena dell’ergastolo.

Sono internati i sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive (colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia e altre strutture simili).

La detenzione è una sfera interamente o parzialmente sottratta al controllo continuativo di un organo esterno all’amministrazione penitenziaria, è assente una figura terza, una istituzione “tra custodi e custoditi”, un’autorità alla quale rivolgersi e appellarsi per ottenere l’applicazione dei diritti riconosciuti, dei quali si resta titolari anche se reclusi.

Alcuni autori hanno ipotizzato che questa figura potesse essere il Garante delle persone private della libertà personale.

Si tratta di una figura che, con varia definizione e con diversa fisionomia, con diversi poteri e facoltà, è presente, in qualche caso da molti anni, in numerosi paesi europei.

Esiste un difensore civico o un garante, presso le amministrazioni comunali di Roma, Firenze, Bologna e Torino. Discorso analogo è stato avviato presso le amministrazioni comunali di Genova, Bari, Padova e presso la Provincia di Milano.

La magistratura di Sorveglianza si vede attribuire sempre più spesso compiti di giudice monocratico nel settore delle misure alternative. ad esempio, rispetto a provvedimenti come i permessi.

Questo le dà un potere su quello che è il corpo del detenuto, il suo destino, il suo tempo, la sua vita, la sua organizzazione dell’esistenza; un potere per il quale il detenuto dipende dalla magistratura di Sorveglianza per una serie ampia di facoltà e possibilità, e questo, rende difficile l’attribuzione del ruolo di garante dei diritti alla magistratura di Sorveglianza.

Si può presentare un conflitto, in determinati casi molto difficile, tra una funzione di tutela di diritti, garanzie, prerogative, e un’altra funzione collegata all’esercizio di una serie di poteri che interferiscono con la vita del detenuto, con la sua concreta possibilità di autonomia, col godimento delle sue prerogative.

Abbiamo un sistema complesso di rapporti che vede, da un lato, l’amministrazione penitenziaria e la popolazione detenuta e, dall’altro, una insicura e sfuggente pluralità di interlocutori, spesso indefiniti e anonimi. L’ufficio del Garante si dovrà impegnare perché si realizzi una sintesi efficace e, se possibile, rapida dell’offerta di risorse e servizi da parte dell’amministrazione pubblica locale, superando la polverizzazione delle competenze in diversi uffici, facenti capo a più assessorati, di solito poco coordinati tra loro.

Non si deve dimenticare che è la legge nazionale quella che può attribuire facoltà e poteri davvero efficaci, mentre il consiglio comunale assegna all’ufficio del Garante una base giuridica indubbiamente fragile.

Questo ha un immediato riflesso sulla natura e l’entità dei poteri dei quali  può disporre l’ufficio del Garante.

Una legge nazionale potrà attribuire a questo Ufficio quella base giuridica che assicuri stabilmente questa facoltà, che è la prima prerogativa della quale una simile figura dovrebbe disporre.

In attesa di questo ci si chiede se è possibile arrivare a una convenzione tra l’amministrazione penitenziaria e le amministrazioni comunali, che attribuisca all’ufficio del Garante almeno le stesse facoltà delle quali dispongono il consigliere regionale e il parlamentare nazionale.

L’esigenza più importante è relativa alla capacità di creare cooperazione e integrazione tra i diversi soggetti, anche nella consapevolezza che il rapporto è, ed è diretto a restare asimmetrico.

Qui si ha la questione dello scarso “successo popolare” che l’argomento carcere riscuote presso le “larghe masse”, ma la questione è relativa anche agli altri soggetti, ad esempio, il corpo degli agenti di polizia penitenziaria, che dovrà essere “persuaso” pazientemente della bontà di uno strumento come questo, che in prima istanza non verrà accolto con grida di giubilo.

Sempre secondo gli autori, ottenere cooperazione è possibile perché è nel comune interesse.

Sono molti, diversi e preziosi i compiti di un ufficio di questa natura. La distinzione delle funzioni resta una condizione preliminare, si deve ribadire che non esiste sovrapposizione tra l’ufficio del Garante e la magistratura di Sorveglianza, ma che è la più costante integrazione tra questi e gli altri soggetti del sistema dell’organizzazione penitenziaria e dell’amministrazione pubblica può consentire lo sviluppo di un sistema di rapporti, che vada nella direzione della più efficace tutela dei diritti delle persone private della libertà.

La prima  finalità che qualifica la figura del Garante è rappresentata dalla tutela dei diritti inviolabili della persona, soprattutto dei soggetti limitati o privati della libertà personale.

In questo scenario è esemplare la formula adottata dalla nostra Carta fondamentale che solennemente “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” inteso, non come singolo (detenuto), ma anche nelle formazioni sociali (Istituti penitenziari) “dove si svolge la sua personalità “.

È da questo assunto che vanno declinati i diritti, inviolabili per ognuno, pena la negazione dell’essenza stessa di uno Stato sociale di diritto.

Si può considerare quello di detenuto come status che deve seguire e non precedere una sua qualificazione, comprensiva di dignità e titolarità di diritti insopprimibili, lo studente- detenuto, il lavoratore-detenuto, il padre-detenuto, lo straniero-detenuto, la donna-detenuta, la madre-detenuta, il minore-detenuto.

Il Garante deve verificare il quantum di effettività dei diritti sanciti dal diritto positivo relativo all’istruzione, al lavoro, all’affettività, alla dignità personale, alle pari opportunità

La Costituzione indica il percorso di lavoro del Garante, sia quando afferma il nesso fra eguaglianza formale e sostanziale, sia quando individua la finalità delle pene.

Il disposto costituzionale, all’articolo 3, non si limita  a enunciare la “pari dignità sociale”, senza distinzioni di “condizioni personali e sociali”, ma si impone il “compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che possono aver limitato o limitare il pieno svolgimento della personalità e delle potenzialità di ciascuno.

Il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della Costituzione rappresentano il centro dello Stato sociale, nel quale DNA è essenziale il principio attivo della cittadinanza, ne consegue che anche il momento dell’esecuzione penale deve essere rigorosamente improntato, come stabilisce l’articolo 27 della Costituzione al senso di umanità per poter realizzare la finalità del reinserimento sociale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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