I contratti sinallagmatici, definizione e caratteri

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In diritto, il sinallagma (dal greco συναλλάττω synallatto o anche proprio συνάλλαγμα synallagma, derivati di συναλλάσσω synallasso “contrarre, stipulare”, composizione di σύν “insieme” e ἀλλάσσω “prendere o dare in cambio”, perciò “mutuo scambio, scambio vicendevole”; anche detto nesso di reciprocità) è un elemento costitutivo implicito del contratto a obbligazioni corrispettive, quello cioè nel quale ogni parte assume l’obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l’obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore.

La corrispettività consiste in un rapporto di condizionalità reciproca tra le prestazioni.

L’elemento in oggetto rappresenta il lato di equilibrio raggiunto dalle parti in sede di formazione del negozio giuridico nella congiunta volontà di scambiarsi diritti e obbligazioni attraverso lo scambio di una prestazione con una controprestazione.

Si distinguono due momenti del rapporto sinallagmatico:

Il cosiddetto sinallagma genetico relativo al momento della nascita delle obbligazioni corrispettive.

Il cosiddetto sinallagma funzionale che attiene alla vita delle obbligazioni.

Nel primo caso, si riassume che la causa dell’obbligazione di una parte è l’obbligazione dell’altra parte (e vicendevolmente per questa).

Il riscontro di un vizio, anche eventualmente sopravvenuto, di una delle obbligazioni, fa venire meno la causa dell’obbligazione corrispettiva, che di conseguenza cessa di essere dovuta.

Nel secondo caso, il sinallagma pone in relazione le obbligazioni rispettivamente assunte, in modo che non esclusivamente ciascuna di esse sia vincolata alle altre, ma anche l’adempimento di ciascuna di esse sia vincolato all’adempimento delle altre.

Da questo vincolo discendono in senso negativo, il noto principio per il quale una parte ha il diritto di non adempiere alle obbligazioni assunte, quando l’altra parte sia inadempiente nei suoi confronti, riassunto nel brocardo “inadimplenti non est adimplendum”.

Ne conseguono, tradotto in procedura, l’eccezione di inadempimento e, in diritto sostanziale, la risoluzione per inadempimento.

Un caso classico di contratto sinallagmatico è il contratto di compravendita, nel quale una parte si obbliga a corrispondere una quantità di denaro o di altro valore fungibile esclusivamente se l’altra parte le trasferisce la proprietà di un bene o di un diritto, contemporaneamente, l’altra parte si determina a trasferire la proprietà di quanto negoziato, solo in quanto l’altro contraente assume l’obbligo di pagare il prezzo.

L’apparente duplicazione di concetti descrive in realtà il rapporto di condizionalità reciproca delle opposte prestazioni.

Si discute se la previsione contrattuale di una clausola limitativa della proponibilità di eccezioni di inadempimento, ad esempio una clausola di solve et repete (in genere apposta per rafforzare la garanzia dell’adempimento della controparte), possa minare la corretta sussistenza del sinallagma, o la stessa natura sinallagmatica del contratto.

Lo sbilanciamento delle prestazioni, squilibrato nella sperequazione fra i possibili modi di protezione dei diritti derivanti dal negotium, vizierebbe infatti il principio della corrispettività delle prestazioni.

L’interpretazione sistematica dell’articolo 1462 del codice civile porta a credere che la clausola in parola consenta esclusivamente di privare il contraente delle eccezioni delle quali agli articoli 1460 e 1461 del codice civile (eccezioni d’inadempimento e di mutamento delle condizioni patrimoniali).

Il rapporto sinallagmatico sottende anche molti contratti che, non avendo una specifica regolamentazione nel codice civile sono chiamati innominati.

Si parla allora di sinallagmi:

do ut des

do ut facias

facio ut des

facio ut facias.

La causa del contratto può essere onerosa o gratuita, entrambe le parti, nel primo caso, sono obbligate l’una nei confronti dell’altra, una delle parti, nel secondo caso, assume una obbligazione. Si distingue così tra contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito.

L’idea dello scambio tra prestazioni implica quella della loro corrispettività, ciascuna delle parti si obbliga a una prestazione per avere in cambio la prestazione alla quale si è obbligata l’altra parte; e ciascuna prestazione è , rispetto all’altra, una controprestazione.

Dei contratti a titolo oneroso si parla anche come di contratti a prestazioni corrispettive, la prestazione di ciascuna parte trova giustificazione (o, come si suole dire, trova causa) nella prestazione dell’altra.

Si possono individuare diversi schemi causali, do perché tu dia (vendita, permuta, mutuo), do perché tu faccia (mandato, appalto, lavoro), faccio perché tu dia (gli stessi contratti dal lato dell’altro contraente), do perché tu non faccia (patto di non concorrenza di un imprenditore verso corrispettivo in danaro); non faccio perche´ tu non faccia (patto di non concorrenza reciproca fra imprenditori).

Nella terminologia latina, ancora di utilizzo frequente nei paesi di common law, si parla di contratti do ut des, do ut facias, facio ut des.

Questo rapporto di corrispettività tra le prestazioni è , tradizionalmente, detto sinallagma, con una locuzione tramandata dal code Napoléon (ex art. 1102), esprime l’idea di un legame reciproco tra le due prestazioni, di una loro interdipendenza.

L’equilibrio del contratto è la normalità nel rapporto negoziale, lo squilibrio che lo vizia. L’equilibrio può essere relativo sia al profilo normativo del contratto, inteso come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilità e rischi, sia al profilo economico, che è relativo più specificamente al valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate non in se stesse, ma nel complesso economico al quale accedono.

L’equilibrio può essere relativo, oltre che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone dei contraenti.

Si pensi agli articoli 1537 e 1538 dekl cdice civile, in tema di rettifica del prezzo nella compravendita a misura e a corpo, i quali hanno lo scopo di evitare sperequazioni non espressamente previste e volute.

Le norme in questione intervengono nell’ipotesi nella quale ci sia uno scarto tra misura reale del bene e quella indicata nel contratto, ma non impongono un rapporto di necessaria equivalenza tra i valori dei beni scambiati.

Le parti potrebbero legittimamente derogare alle disposizioni stesse, atteso il loro carattere dispositivo.

La libertà riconosciuta alle parti di estendere l’alea normale del contratto o di trasformarlo in contratto aleatorio è ulteriore indice della inesistenza di un principio di equilibrio imperativo, idoneo, cioè, a imporsi alle parti stesse.

Secondo il legislatore si deve fissare il limite entro il quale una sproporzione tra prestazioni non rilevi rendendo il contratto appunto viziato, in modo non giustificato dal libero gioco del mercato, ma frutto dell’approfittamento di un contraente nei confronti dell’altro che si pone in posizione di supremazia realizzando una lesione ultra dimidium, come accade nel diritto penale quando si sanziona il reato di usura di cui all’articolo 644 del codice penale, che punisce le ipotesi nelle quali, come corrispettivo di una concessione di credito, vengano richiesti non soltanto interessi usurari, ma anche altri vantaggi usurari come le prestazioni di dare o di facere, diverse dalla corresponsione di interessi, e le ipotesi nelle quali, come corrispettivo di altra utilità, vengano richiesti vantaggi usurari.

L’accostamento tra la sproporzione richiesta per l’usura e il superamento del limite dell’ultra dimidium richiesto per la rescissione perde ogni fondamento sulla base della lettera della nuova legge antiusura, nella quale la disparità economica, penalmente rilevante, tra le prestazioni delle parti nei contratti di mutuo o di finanziamento in genere, non è quella ultra dimidium prevista per la rescissione, ma quella superiore ad un terzo.

Nelle altre due ipotesi di usura previste dalla norma (cioè l’usura pecuniaria “in concreto” e quella “reale”), concorrendo il requisito delle condizioni difficoltà economica o finanziaria, addirittura la sanzione penale è comminata anche se la sproporzione non raggiunga tale soglia, ma le concrete modalità del fatto e il prezzo medio praticato nelle azioni di scambio di quel genere, insieme alla situazione di disagio economico della vittima, comportino il giudizio di disvalore necessario per assegnare valenza impari alle prestazioni contrapposte e connotazione di usurarietà al loro scambio.

Dott.ssa Concas Alessandra

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