I contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato

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Sono i rapporti di lavoro più diffusi, quelli che garantiscono le maggiori tutele al lavoratore.

Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato da una “subordinazione” del lavoratore che, in cambio della retribuzione, si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto, il datore di lavoro.

I rapporti di lavoro subordinato possono essere a tempo determinato o indeterminato ed entrambi, a loro volta, a tempo parziale (part time) o a tempo pieno (full time).

Il rapporto di lavoro a tempo determinato prevede, per contratto, un termine finale di durata.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 78/2014, (che converte il Decreto legge n. 34/2014) sono state apportate significative modifiche al Decreto legislativo n. 368/2001 che regolamenta il contratto di lavoro a tempo determinato.

Per i contratti stipulati a partire dal 21 marzo 2014:

Non è più previsto l’obbligo di individuare cause specifiche per la stipula di un contratto a termine (a-causalità).

La durata del contratto, comprensiva di eventuali proroghe, può essere di 36 mesi (invece dei 12 precedenti).

Il contratto può essere prorogato per un massimo di cinque volte.

Questo vale per il contratto concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Da notare che l’indicazione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da un atto scritto.

La scrittura non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può essere superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’1 gennaio dell’anno di assunzione.

Per i datori di lavoro che occupano sino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il superamento del limite percentuale comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa, il cui introito verrà destinato al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Agli istituti pubblici e agli enti privati di ricerca non si applica questo limite, in relazione ai lavoratori che svolgono in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della ricerca.

In questo caso i contratti possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.

In questi casi, le proroghe sono ammesse, sino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Con l’eccezione di casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, qualora non vengano rispettati determinati limiti di durata o di successione nella stipula dei contratti a tempo determinato, al datore di lavoro possono essere applicate specifiche sanzioni oppure il contratto stesso viene ad essere considerato a tempo indeterminato.

In particolare, il contratto a termine può continuare oltre il termine originariamente fissato, ma non oltre:

30 giorni, quando il contratto è di durata inferiore a 6 mesi.

50 giorni, quando il contratto è di durata superiore a 6 mesi.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% per i primi 10 giorni e al 40% per i giorni successivi al decimo.

Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi oppure oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza di tali termini.

Se il lavoratore venga  riassunto a termine:

entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi

oppure entro 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi

Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Quando si tratta di due assunzioni successive a termine senza alcuna interruzione, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Anche qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dai periodi di interruzione, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

(Per il calcolo dei 36 mesi, si tiene conto anche dei periodi in somministrazione di lavoro a tempo determinato).

Chi ha lavorato a tempo determinato presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, per le stesse mansioni, entro i successivi 12 mesi.

Per le lavoratrici, anche il congedo di maternità rientra nel calcolo del tempo lavorativo che dà diritto di precedenza nelle assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, effettuate entro i 12 mesi successivi.

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il lavoratore a tempo determinato ha gli stessi obblighi dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, e anche e gli stessi diritti, alle ferie e alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità, al trattamento di fine rapporto e ad ogni altro trattamento previsto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato dello stesso livello e in proporzione al periodo lavorativo prestato.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato regola il “tradizionale” rapporto di lavoro, non ha scadenze e garantisce maggiori tutele al lavoratore.

La riforma Fornero (L.92/2012), che introduce numerose modifiche in tema di occupabilità e di mercato del lavoro, ribadisce che “costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.

La maggior parte dei contratti di lavoro prevede un periodo di prova, la quale durata è fissata dai CCNL (Contratti collettivi nazionali di lavoro), e non può essere superiore ai 6 mesi.

Il periodo di prova deve risultare da un atto scritto, firmato dal lavoratore al momento dell’assunzione, il periodo di prova stipulato verbalmente è nullo e il lavoratore si può considerare assunto definitivamente.

Durante il periodo di prova, lavoratore e datore di lavoro sono liberi di interrompere il rapporto.

Il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto di categoria e al momento dell’interruzione gli deve essere corrisposto il trattamento di fine rapporto (liquidazione), le ferie e la relativa percentuale di tredicesima.

Al lavoratore devono essere assegnate mansioni, compiti e attività per le quali è stato assunto. 

Dott.ssa Concas Alessandra

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