Gli studi universitari in carcere, caratteri e disciplina giuridica

Scarica PDF Stampa

La disciplina degli studi universitari in carcere è stata affrontata, in modo specifico, nel Regolamento di esecuzione del 1976, che ha visto l’articolo 42 interamente dedicato a questa materia.

Il comma 1 dell’articolo 42 iniziava la regolamentazione dello studio universitario in carcere, individuando i soggetti ai quali era consentito, in questo ambiente, l’accesso o la prosecuzione, dei corsi di istruzione.

Potevano affrontare corsi accademici i detenuti e gli internati, sia in esecuzione pena che sottoposti a misura cautelare, in possesso dei requisiti scolastici normalmente necessari per potersi iscrivere ai corsi universitari in Italia.

Il comma dell’articolo 42 del regolamento di esecuzione terminava riprendendo le espressioni del comma 4 dell’articolo 19 dell’ordinamento penitenziario, cioè che il compimento (in carcere) degli studi accademici, deve essere agevolato.

Il concetto che si è voluto esprimere utilizzando il verbo “agevolare”, nel senso dell’impegno assegnato agli uffici dell’Amministrazione penitenziaria, di agevolare il compimento degli studi accademici degli studenti reclusi.

Queste agevolazioni sono state individuate dal comma 2 dell’articolo 42 del regolamento di esecuzione del ’76, il quale prevedeva che fossero “stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami”.

La prima misura necessaria era stabilire un accordo, tra l’amministrazione carceraria e l’Università, atto a istituire l’attività didattica nel penitenziario, garantendo stabilità all’attività stessa, e a questa intesa dovevano seguire accordi in merito alle modalità di attuazione dell’attività didattica, considerando due momenti fondamentali di questa attività, la preparazione dell’esame e il sostenimento dello stesso.

Con il vecchio regolamento era essenziale concordare le modalità di ingresso in istituto del personale docente, in occasione sia del sostegno allo studente durante la preparazione dell’esame, sia della prova finale di esaminazione.

Si dovevano richiedere e necessarie autorizzazioni, (ex. art. 17 dell’ordinamento penitenziario), allo scopo di consentire l’accesso in istituto ai docenti e, al momento dell’esame, dei membri della commissione esaminatrice, ed era anche opportuno individuare i locali diretti agli incontri didattico-accademici e concordare il tempo da dedicare allo svolgimento di simili attività.

In relazione a questo argomento, cioè agli orari nei quali si poteva svolgere l’attività didattica, sia individuale sia di confronto e dialogo con i docenti, è stata prevista, al comma 3 dello stesso articolo del regolamento di esecuzione del ’76, con la possibilità di esonerare dal lavoro lo studente, che ne avesse fatto richiesta, se l’attività di studio si fosse svolta durante l’orario di lavoro.

A questo proposito, l’enunciato del comma 3 dell’articolo 42 del regolamento di esecuzione stabiliva che la richiesta di esonero dal lavoro dovesse essere soddisfatta “in considerazione dell’impegno e del profitto dimostrati” dallo studente stesso.

Sia l’istruzione sia il lavoro erano considerati elementi irrinunciabili del trattamento rieducativo, e per questo motivo, l’eventuale richiesta di esonero dall’attività lavorativa era sottoposta al filtro degli operatori dell’area trattamentale, i quali dovevano valutarla, in considerazione del programma rieducativo intrapreso dal detenuto.

In relazione ai locali nei quali l’attività didattico-accademica  si sarebbe dovuta svolgere, il testo regolamentare del ’76 non indicava nessuana disposizione, lasciando, implicitamente, alla direzione dell’istituto penitenziario, la discrezionalità di indicare gli spazi da dedicare a questa attività.

Una volta finito lo studio dell’articolo 42 del regolamento di esecuzione del ’76, al fine di agevolare e incentivare gli studi, l’articolo 43 dello stesso regolamento del ’76, rubricato “Benefici economici per gli studenti”, prevedeva sostegni economici anche a favore degli studenti impegnati nei corsi universitari.

Il comma 3 dell’articolo 43 del regolamento di esecuzione del ’76 prevedeva che, a conclusione dell’anno accademico, agli studenti universitari che avessero superato gli esami previsti per il loro anno venissero “rimborsate, se versavano in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e” venisse “corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero”.

Il comma 6 dello stesso articolo del regolamento del ’76 enunciava che non potevano usufruire dei benefici economici dei quali al comma 3 dello stesso articolo gli studenti universitari detenuti che fruiscono di assegni familiari o borse di studio.

La possibilità di assegnare borse di studio o assegni familiari agli studenti che versano in difficili condizioni economiche, è prevista dalla Costituzione.

L’articolo 34 della Costituzione, ha riservato particolare attenzione all’eventuale stato di indigenza nel quale un soggetto può versare, considerando che la condizione economica può costituire un ostacolo alla prosecuzione degli studi.

Al fine di arginare questo ostacolo e nell’intento di rendere effettivo il diritto allo studio, il comma 3 dell’articolo 34 ha previsto aiuti, sotto forma di borse di studio o assegni familiari, da attribuire, per concorso, agli studenti capaci e meritevoli, che versano in disagiate condizioni economiche.

Queste poche disposizioni costituiscono l’intera disciplina che il Regolamento del ’76 indicava in merito agli studi universitari negli istituti penitenziari. Negli anni nei quali era in vigore il regolamento, lo studio universitario in carcere, incontrava non poche difficoltà, che derivavano principalmente dagli ostacoli pratici con i quali si scontrava l’Amministrazione penitenziaria nell’assolvere all’impegno di agevolare gli studi universitari, nella difficoltà di gestire gli spazi, i tempi, la sicurezza e i continui nonché mutevoli ingressi in istituto di persone dall’esterno.

Uno strumento che avrebbe potuto risolvere almeno parzialmente le questioni, poteva essere individuato nel beneficio del “permesso” ma la normativa allora in vigore non consentiva di usufruire tale beneficio per scopi culturali.

La disciplina che il testo dell’ordinamento penitenziario del ’75 dedicava alla materia dei permessi è stata presto modificata dalle leggi n. 1 del 12 gennaio 1977 e n. 450 del 20 luglio dello stesso anno. L’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario, rubricato “Permessi”, in seguito alle modifiche restrittive del ’77, prevedeva, come motivazioni valide, per la concessione di questo beneficio, sia agli internati sia ai condannati, esclusivamente “gravi situazioni familiari”, confermate dall’articolo 61 del regolamento di esecuzione del ’76.

Le generiche disposizioni dell’Ordinamento del ’75 e del Regolamento del ’76, nonché la disciplina prevista per la concessione dei permessi, rappresentavano notevoli limiti alla realizzazione concreta dell’opportunità, riconosciuta allo studente detenuto, di compiere un percorso di studi universitario. È oggettivo e sperimentato che il conseguimento di risultati apprezzabili nel campo dello studio, in particolare di quello universitario, richiede un notevole impegno da parte dei docenti, impegno di gran lunga maggiore di quanto, a prima vista, emerge dalla scarna previsione regolamentare del ’76 e per far sì che l’impegno potesse essere effettivo sarebbe stato necessario facilitare i contatti e gli incontri tra gli studenti e i docenti.

La legge Gozzini, legge n. 663 del 10 ottobre 1986, ha previsto un ampliamento delle motivazioni valide per la concessione dei permessi. Tale legge ha confermato la normativa prevista dall’articolo 30 ed ha introdotto un nuovo articolo, l’art. 30 ter (in seguito modificato dal D.L. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 12 luglio 1991), nel quale è stata indicata la possibilità di concedere “permessi premio”, ai condannati e agli internati, allo scopo di consentire loro “di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro”.

Le disposizioni previste dall’articolo, limitatamente all’incidenza che hanno avuto sulla dinamica dell’attività universitaria, hanno offerto, formalmente, un mezzo, agli studenti universitari detenuti, limitatamente a quelli di loro in possesso dei requisiti giuridici necessari per proporre istanza di permesso premio, di uscire dal carcere, consentendo loro di sostenere, almeno l’esame, direttamente nella Facoltà scelta.

Questo ha limitato le difficoltà che comportava l’ingresso in istituto della commissione esaminatrice ed ha concesso, allo studente detenuto in permesso, la possibilità di sostenere l’esame in condizioni ambientali uguali agli altri iscritti universitari.

Il 30 giugno 2000 è stato approvato, con il D.P.R. n. 230, il Regolamento di esecuzione che ha introdotto ulteriori disposizioni in merito agli studi universitari in carcere.

L’articolo 44 del Regolamento del 2000, rubricato “Studi universitari” conferma, nei primi tre commi, l’intero contenuto dell’articolo 42 del Regolamento del ’76 ed aggiunge un altro comma.

La prima parte di questo comma 4 recita:

“I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni”.

È riconosciuta la necessità che gli studenti universitari detenuti o internati siano assegnati in locali del penitenziario che consentano loro di potersi dedicare e concentrare nello studio.

Spesso, visti i frequenti casi di sovraffollamento in cui vertono gli istituti penitenziario, questa indicazione assume una notevole rilevanza pratica.

Il carcere notoriamente, anche se non affetto da sovraffollato, non è un luogo in cui è facile riservarsi spazi e momenti di calma, elementi indispensabili per l’attività didattica, soprattutto a livello universitario.

È prevista la predisposizione, nell’istituto penitenziario, di locali, nei quali gli studenti universitari, si possono ritrovare e si possono confrontare con i docenti e con gli altri studenti, ammettendo l’importanza che le lezioni ed il confronto rivestono nella dinamica dell’attività didattica.

Il comma 4 dell’articolo 44 del regolamento di esecuzione del 2000 prevede che “Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e gli strumenti didattici necessari al loro studio”.

Sia nella prima, sia nella seconda parte del comma introdotto dal Regolamento del 2000, si è cercato di porre ancora più attenzione alle condizioni degli studenti universitari detenuti, riconoscendo loro la necessità di avere a disposizione ambienti e strumenti, che possano agevolare il compimento degli studi universitari intrapresi, come previsto dal testo dell’Ordinamento penitenziario del ’75.

L’articolo 45 del Regolamento del 2000, rubricato “Benefici economici per gli studenti”, ricalca, al quarto comma, quanto disposto in materia dal precedente Regolamento del ’76.

È confermato il rimborso delle tasse, dei contributi scolastici e dei libri di testo agli studenti universitari che hanno superato tutti gli esami del loro anno e che versano in disagiate condizioni economiche. È inoltre ribadito il versamento di un premio di rendimento, a favore degli studenti universitari che hanno conseguito i profitti scolastici previsti per usufruire dei rimborsi sopra esposti. L’attribuzione del premio di rendimento prescinde dalle condizioni economiche dello studente e si limita a riconoscerne l’impegno e il profitto dimostrati nell’attività accademica.

Al comma sette dell’articolo 45 del Regolamento, viene confermata l’esclusione dai benefici economici, dei quali al comma quattro dello stesso articolo, per gli studenti che fruiscono di borse di studio o assegni.

Il Regolamento del 2000 prevede, all’articolo 83, comma nove, lettera “a”, che se sia necessario procedere a un trasferimento collettivo di detenuti o internati, sono esclusi dal provvedimento, quando possibile, i “detenuti e gli internati impegnati in attività trattamentali, e in particolare coloro che sono occupati in attività come il lavoro, l’istruzione e la formazione professionale”.

Tra le attività trattamentali in materia di istruzione è compreso anche lo studio universitario, che possiamo definire come l’ultima tappa di un percorso di formazione culturale.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento