Gli strumenti per evitare il pignoramento della casa in presenza di separazione

Scarica PDF Stampa

Se in presenza di matrimonio esistano debito, con il fisco oppure con creditori privati, spesso si potrebbe ricorrere a determinati espedienti e artifici di ogni genere con l’intento di salvare la casa dal pignoramento. In presenza di simili circostanze, le coppie sposate in comunione dei beni tentano con la  separazione legale, mentre quelle che hanno optato per il regime della separazione dei beni, di solito procedono a una vendita o a un’intestazione del bene in favore del coniuge non debitore. Simili soluzioni, a volte, potrebbero nascondere delle insidie maggiori rispetto alla questione, dalla quale si cerca di difendersi. In questa sede, scriveremo qualcosa in relazione alle circostanze sopra descritte, prendendo in considerazione una recente ordinanza della  Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 23176 del 30.07.2020), che ha condannato per il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” una donna, colpevole di avere acquistato la casa del marito per sottrarla al rischio di un’aggressione da parte dell’agente della riscossione esattoriale. A questo proposito, vedremo se la vendita al coniuge possa evitare il pignoramento della casa e se, la separazione rappresenti uno strumento più adatto allo stesso risultato.
Volume consigliato per approfondire: La ricerca telematica dei beni da pignorare dopo la riforma Cartabia

Indice

1. La revocazione di vendite o donazioni


La prima cosa che deve essere considerata, è che qualsiasi atto di sottrazione del patrimonio del debitore può essere oggetto di un’azione revocatoria effettuata dal creditore che, in questo modo, si è visto sottrarre una parte consistente dei beni sui quali avrebbe potuto agire attraverso l’esecuzione forzata.   L’azione revocatoria è una causa civile che determina l’inefficacia della cessione della proprietà, fatta in favore di un terzo, nei confronti del creditore procedente. Il creditore procedente, da parte sua, con la sentenza del giudice che accoglie la richiesta revocatoria, può procedere al pignoramento del bene anche se esiste il precedente passaggio di titolarità, che è stato cancellato.   Il creditore, per potere esercitare l’azione revocatoria, deve in primo luogo agire entro cinque anni dal compimento dell’atto di trasferimento, che sia una donazione oppure di una vendita. Questo significa che dal rogito notarile non devono decorrere più di cinque anni. Se l’azione revocatoria dovesse essere avviata con un giorno di ritardo, il trasferimento diventerebbe definitivo e non potrebbe più essere contestabile, anche se il suo scopo dello era quello di frodare il creditore.   Il creditore deve dimostrare che l’atto è fraudolento.   Nel caso della donazione della casa alla moglie, si sostanzia nell’insufficienza del residuo patrimonio del debitore per soddisfare le pretese del creditore. Questo significa che lo stesso non deve avere altri beni che possano essere pignorabili per potere coprire il debito non pagato.   Nel caso della vendita della casa alla moglie, oltre all’insufficienza del residuo patrimonio, il creditore deve dimostrare che l’acquirente fosse a conoscenza della situazione debitoria del venditore, che rappresenterebbe un compito facile in presenza di coniugi che convivono.   Esempio   Tizio dona alla moglie Caia, con la quale ha adottato il regime di separazione dei beni, la sua casa, perché ha un debito con l’Agenzia delle Entrate di centomila euro e ha paura che l’abitazione possa essere pignorata. Con la cessione dell’immobile, Tizio resta privo di beni. La donazione può essere revocata entro cinque anni, perché il residuo patrimonio del marito è insufficiente a soddisfare il fisco.  


Potrebbero interessarti anche:

2. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte


Quando il debito con il fisco è relativo a Imposte sui Redditi, come Irpef, Irap, Ires, oppure Iva, e il suo ammontare supera cinquantamila euro, la vendita o la donazione della casa alla moglie, sempre se non esistono altri beni che possano essere pignorati, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, del quale rispondono sia il venditore sia l’acquirente.   Come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, la moglie che si finge acquirente di un immobile del marito per sottrarlo alla riscossione da parte del fisco, può essete condannata per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.   Questo reato è integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti, rivolti a nascondere  dei beni propri o altrui, che, secondo un giudizio che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’Erario, siano idonei a pregiudicare l’attività di recupero dell’amministrazione finanziaria. Perché si possa parlare di atti fraudolenti, gli stessi devono essere caratterizzati da elementi di inganno o di artificio, vale a dire, da uno stratagemma che tenda a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione, che è il caso di chi resta privo di altri beni che possano essere pignorati dal creditore.  

3. La separazione legale dei coniugi e il pignoramento


La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico disciplinato dal codice civile  (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da altre norme speciali. La separazione sospende gli effetti in attesa del divorzio e cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.   La separazione giudiziale è il procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione. Non fa venire meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio. Una volta che i coniugi si separano, non hanno più l’obbligo di convivenza né di fedeltà né sono più in comunione dei beni, se quello era il regime patrimoniale prescelto. Al contrario, resistono gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole. La separazione consensuale è uno dei due modi per ottenere la separazione legale tra coniugi, l’altro è la separazione giudiziale. Si chiama consensuale perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che arrivano a stipulare un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull’affidamento dei figli nonché sulle possibili questioni legate a una separazione.   Un altro strumento al quale le coppie sposate in comunione dei beni si rivolgono per evitare il pignoramento dei beni è quello della separazione con contestuale intestazione degli stessi beni al coniuge non debitore. Anche questa soluzione però pone le stesse questioni evidenziate in precedenza. Può essere oggetto di azione revocatoria entro cinque anni dal compimento, oppure può determinare una denuncia per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Volume consigliato per approfondire


Pratico Fascicolo, che, attraverso consigli operativi, itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, vuole offrire un’utile guida per le procedure da seguire nella ricerca telematica dei beni, alla luce delle significative novità apportate dalla Riforma Cartabia.

FORMATO CARTACEO

La ricerca telematica dei beni da pignorare dopo la riforma Cartabia

Come si accede alla ricerca telematica dei beni da pignorare? Come si deposita l’istanza ex art. 492 bis c.p.c.? Come si redige e si comunica il processo verbale? Può il creditore procedente partecipare alla ricerca dei beni? In quali casi è necessario il ricorso al Presidente del Tribunale? Quali sono le nuove forme di pignoramento mobiliare o presso terzi?A questi e ad altri quesiti risponde questo pratico Fascicolo, che, attraverso consigli operativi, itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, vuole offrire un’utile guida per le procedure da seguire nella ricerca telematica dei beni, alla luce delle significative novità apportate dalla Riforma Cartabia.Maria Teresa De LucaAvvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

Maria Teresa De Luca | Maggioli Editore 2023

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento