Gli organi sociali nella S.P.A e l’attività amministrativa e di controllo

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L’assemblea è un organo collegiale della S.p.A. e rappresenta la riunione dei soci, che avviene nei modi previsti dalla legge.

All’assemblea sono attribuiti cospicui determinanti poteri deliberativi, che varia in relazione al modello di amministrazione controllo adottato.

Per quello che riguarda la convocazione dell’assemblea, si distingue nettamente tra una disciplina generale una disciplina speciale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La disciplina generale prevede che la convocazione sia rimesso al potere discrezionale degli amministratori o del consiglio di gestione, vi sono, tuttavia, delle ipotesi nelle quali esiste un preciso obbligo di convocazione, che incombe a seconda dei casi, sugli amministratori o sul consiglio di gestione, sui sindaci o sul comitato di sorveglianza, sul tribunale.

In particolare, gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare l’assemblea dove ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre.

L’assemblea riunita senza preventivo avviso è regolare convocazione si considera regolarmente costituita se sia rappresentato l’intero capitale sociale, oppure, se vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione controllo.

Le deliberazioni assunte andranno comunicate tempestivamente e componenti non presenti.

Esistono diversi tipi di assemblea.

In base alla composizione distinguiamo:

l’assemblea generale e le assemblee speciali.

L’assemblea generale è quella assemblea alla quale fanno parte tutti i soci.

Le assemblee speciali sono quelle alle quali fanno parte particolari categorie di azionisti per deliberare su argomenti di loro interesse.

In base all’oggetto della deliberazione distinguiamo tra assemblea ordinaria nelle società prive del consiglio di sorveglianza (ex articolo 2364 del codice civile) e assemblea ordinaria nelle società dotate di consiglio di sorveglianza (ex articolo 2364 bis del codice civile).

L’assemblea ordinaria nelle società prive del consiglio di sorveglianza ha le seguenti funzioni:

-approva il bilancio annuale delibera sull’eventuale distribuzione degli utili.

-Provvede alla nomina degli altri organi sociali, alla sostituzione dei loro membri, alla loro eventuale revoca.

-Determina il compenso di amministratori e sindaci e delibera sull’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti.

-Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma la responsabilità degli stessi.

L’assemblea ordinaria nelle società dotate di consiglio di sorveglianza alle seguenti funzioni:

-provvede alla nomina e all’eventuale revoca dei consiglieri di sorveglianza, ne determina il compenso è delibera sulla loro responsabilità.

-Provvede alla nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

-Delibera sulla distribuzione degli utili.

-Delibera sulle modificazioni dello statuto se questa competenza per specifiche modifiche non è attribuita ad altri organi sociali (ex articolo 2465 comma due del codice civile).

-Delibera sull’emissione di obbligazioni convertibili in azioni (ex articolo 2420 bis del codice civile).

-Delibera su ogni altra materia che le viene espressamente attribuita dalla legge.

Riguardo la costituzione dell’assemblea, si definisce quorum costitutivo l’aliquota di capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa si possa ritenere validamente costituita.

Se questo quorum non è raggiunto, salvo che nell’avviso fosse fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima, l’assemblea deve essere convocata di nuovo entro 30 giorni dalla data della prima (ex articolo 2369 del codice civile).

Il quorum deliberativo, invece, è determinato dalla quota di capitale che si deve esprimere in senso favorevole per l’approvazione di una deliberazione.

Riguardo l’assemblea ordinaria i quorum variano a seconda che sia la prima alla seconda convocazione.

Nella prima convocazione abbiamo un quorum costitutivo e un quorum deliberativo.

Il quorum costitutivo sia quando rappresentata almeno la metà del capitale sociale fornito di diritto di voto.

Il quorum deliberativo si ha a maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto in assemblea, numero di voti superiore alla metà, salvo diversa volontà dell’atto costitutivo.

Nella seconda convocazione non è richiesto un quorum costitutivo, di conseguenza si può deliberare qualunque sia la quota di capitale.

È richiesto, invece, il colon deliberativo a maggioranza assoluta delle azioni.

Anche riguardo all’assemblea straordinaria i quorum variano a seconda che sia la prima o la seconda convocazione.

Nella prima convocazione non è richiesto un quorum costitutivo, ma si ricava indirettamente dal quorum deliberativo, essendo questo rappresentato da quote dell’intero capitale con diritto di voto, e non dal solo capitale.

Il quorum deliberativo sia dal voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo.

Nella seconda convocazione il quorum costitutivo si ha quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale.

Il quorum deliberativo si ha con voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha portato una profonda innovazione in tema di amministrazione controllo, prevedendo tre diversi sistemi tra quali i soci possono scegliere.

La previsione è di solito contenuta nello statuto, la scelta può essere modificata successivamente e questa variazione avrà effetto dalla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

I modelli di amministrazione e di controllo sono:

-il sistema cosiddetto tradizionale

-il sistema dualistico

-il sistema monistico.

Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo e il sistema di base, che si applica ogni volta che lo statuto non stabilisce diversamente ed è fondato sulla tradizionale distinzione tra organo di gestione (gli amministratori) e organo di controllo.

Gli organi sono:

-gli amministratori

-il collegio sindacale

-il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Gli amministratori sono l’organo al quale è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa sociale nonché la rappresentanza per tutti gli atti compiuti in nome della società.

Possono essere nominati sia soci sia estranei alla società, purché non siano falliti, interdetti, in abilitati, condannati a pena che comporta l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici.

Lo statuto può richiedere particolari requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza (ex articolo 2387 del codice civile).

Gli amministratori sono nominati dall’assemblea per un periodo massimo di tre anni e sono rieleggibili, salvo che lo statuto disponga diversamente (ex articolo 2383 del codice civile), entro 30 giorni dalla nomina, devono chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese, indicando i dati personali e il potere di rappresentanza congiunta o disgiunta.

Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento, la cessazione deve essere iscritte entro 30 giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale (ex articolo 2385 del codice civile).

Essi hanno la gestione esclusiva dell’impresa sociale, compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, convocano l’assemblea e fissano l’ordine del giorno, redigono il bilancio annuale e curano la tenuta dei libri contabili, rappresentano la società nei rapporti con i terzi e in giudizio.

In caso di pluralità di amministratori, questi costituiscono il consiglio di amministrazione, che agisce collegialmente e delibera a maggioranza assoluta.

Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio può delegare alcune delle sue funzioni creando al suo interno un comitato esecutivo, che rappresenta l’organo collegiale, e uno oppure più amministratori delegati, che rappresentano organi individuali.

Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società se non adempiono ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, nei confronti dei creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi che riguardano la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, verso i singoli socio verso i terzi direttamente danneggiati da atti colposo dolosi degli amministratori.

Il collegio sindacale è l’organo al quale nell’ambito del sistema tradizionale è affidata la funzione di controllo della S.p.A.

È un organo di natura tipicamente collegiale che si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, inoltre, devono essere nominati due sindaci supplenti (ex articolo 2397 del codice civile).

È necessario che componenti del collegio sindacale siano dotati di specifici requisiti.

In particolare, essi devono avere una particolare competenza tecnica e una specifica preparazione professionale, particolari requisiti di “onorabilità”, indipendenza.

Il collegio sindacale si deve riunire almeno una volta ogni trimestre e delle relative adunanze deve essere redatto processo verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dai presenti (ex articolo 2304 del codice civile).

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta, in ogni caso, il sindaco che dissente ha diritto di fare risultare a verbale gli eventuali motivi di dissenso.

Riguardo le riunioni del collegio sindacale il quorum è costitutivo è dato dalla maggioranza dei sindaci nominati, il quorum deliberativo è stabilito nella misura della maggioranza assoluta dei presenti.

La novità più rilevante, introdotta dalla riforma del diritto societario in materia di collegio sindacale consiste nella separazione della funzione contabile, che tradizionalmente spetta al collegio sindacale, dalla funzione di vigilanza sull’amministrazione della società, e nella conseguente devoluzione della funzione contabile a un revisore esterno oppure a una società di revisione, obbligatoriamente a una società di revisione in caso di società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

I compiti dell’organo di controllo sono limitati alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo della società.

Escluso, invece, qualsiasi controllo di merito diretto valutare l’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione effettuate dagli amministratori, se non nei limiti nei quali si trasformano in irragionevolezza, imprudenza, imperizia delle soluzioni adottate.

Oltre alle funzioni di controllo, al collegio sindacale spettano anche funzioni di amministrazione attiva con carattere suppletivo, nonché alcuni poteri ordinatori di carattere organizzativo.

Riguardo le funzioni di amministrazione, al collegio sindacale spetta convocare l’assemblea, se questa convocazione obbligatoria, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori (ex articolo 2406 del codice civile), convocare l’assemblea, in caso di inerzia della ministra attori, nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite ex articolo 2446 del codice civile, compiere gli atti di ordinaria amministrazione, in caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori sino alla nomina dei nuovi (ex articolo 2386 del codice civile), effettuare, quando gli ministra attori non vi provvedano, le pubblicazioni prescritte dalla legge (ex articolo 2406 del codice civile).

Sotto il profilo ordinatorio, il collegio può convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, se ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (ex articolo 2406 comma due del codice civile), presentare denuncia al tribunale per il fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori.

I sindaci, inoltre, hanno l’obbligo di assistere a pena di decadenza, alle adunanze delle assemblee, le riunioni del consiglio di amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo (ex articolo 2000 quattrocento cinque del codice civile).

L’articolo 2407 del codice civile impone ai sindaci l’obbligo di “adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”, con una previsione che richiama, in riguardo il parametro di diligenza, quella prevista per gli amministratori.

I sindaci “sono responsabili della verità delle loro attestazioni devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti dei quali hanno conoscenza per ragione del loro ufficio” secondo il dettato dell’articolo 2407 comma uno del codice civile.

I sindaci, sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni da questi compiuti, se il danno si sarebbe potuto evitare con la loro vigilanza.

Questo il caso di responsabilità indiretta o per culpa in vigilando ex articolo 2407 comma due del codice civile.

L’attività di revisione legale dei conti riguarda la verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, attività che si traduce in una relazione con la quale viene espresso un giudizio sul bilancio e sulla idoneità a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’esercizio.

Nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni viene affermato il principio secondo il quale la revisione legale è affidata ordinariamente a un soggetto esterno, che può essere una persona fisica oppure una società, purché sia iscritto all’apposito registro.

Se espressamente previsto dall’atto costitutivo, la revisione legale può essere affidato al collegio sindacale, in alternativa revisori esterni, ma in questo caso tutti i sindaci devono essere iscritti al registro e, in ogni caso, questa soluzione non si può adottare se la società è tenuta redigere il bilancio consolidato.

È scomparso ogni distinzione tra revisore persona fisica e società di revisione e, salvo un periodo transitorio, scomparirà all’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob.

Il cosiddetto sistema dualistico di amministrazione controllo si caratterizza per la presenza di due organi sociali che sono:

il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza.

Il consiglio di gestione, è un organo collegiale formato da almeno due soggetti, i quali componenti sono eletti dal consiglio di sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi, al quale spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa e il compimento di tutte le azioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Il consiglio di sorveglianza, è un organo con funzione di controllo, costituito da almeno tre componenti effettivi e da almeno due supplenti.

Almeno un componente effettivo un supplente devono essere scelti tre revisori legali iscritti nell’apposito registro e adesso spettano sia le funzioni di vigilanza e le responsabilità tipiche del collegio sindacale, sia larga parte delle funzioni dell’assemblea ordinaria.

La funzione di revisione legale dei conti è affidata esclusivamente a un revisore persona fisica oppure a una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Il sistema monistico è un modello di amministrazione controllo semplificato, nel quale si dà grande importanza è spazio alla circolazione delle informazioni tra l’organo amministrativo l’organo deputato al controllo, con risparmi di tempo e costi elevati livelli di trasparenza.

Il modello è molto simile a quello tradizionale, dal quale differenza perché l’amministrazione deve essere affidata al consiglio di amministrazione, si esclude la possibilità dell’amministratore unico, al quale si applica la disciplina dettata in tema di modello tradizionale di amministrazione controllo nei limiti della compatibilità.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e, se lo statuto lo prevede di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione dei mercati regolamentati.

Il collegio sindacale viene sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione, che viene nominato dal consiglio di amministrazione e vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, di sistema di controllo e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

La revisione legale dei conti, anche nel sistema monistico, e affidata a un revisore oppure una società di revisione esterni, non essendo mai possibile l’attribuzione di questa funzione al comitato per il controllo sulla gestione.

Se sussistono irregolarità, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Nei casi più gravi, revocati amministratori e sindaci può nominare un amministratore giudiziario.

Durante la permanenza in carica dell’amministratore giudiziario l’organizzazione sociale rimane “quiescente” e in nessun caso l’assemblea può adottare deliberazioni in contrasto con i provvedimenti del tribunale.

 

Note bibliografiche

G. Campobasso:

Manuale di Diritto Commerciale – Giuffrè 2011

Codice Civile Giuffrè 2012

Dott.ssa Concas Alessandra

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