Gli elementi patrimoniali della s.p.a.

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Una distinzione fondamentale nell’ambito della società per azioni è quella che intercorre tra il patrimonio sociale e il capitale sociale.

Si definisce patrimonio sociale è il complesso di attività passività della Società in un dato momento e che comprende beni che possono essere in denaro, beni immobili oppure immobili, varia secondo le vicende della società.

Si definisce capitale sociale il valore in denaro dei conferimenti degli azionisti, come risulta dalla valutazione fatta nell’atto costitutivo può essere variato solo attraverso apposite delibere.

Patrimonio capitale sociale coincidono solo all’atto della costituzione della società, nel momento nel quale vi è perfetta identità tra capitale patrimonio, perché la società non ha intrapreso ancora nessuna attività.

La legge tutela il capitale sociale nella sua integrità, successivamente alla costituzione della società, per evitare che scenda al di sotto del patrimonio sociale.

Ai sensi dell’articolo 2327 del codice civile il capitale sociale non può essere inferiore a € 120.000.

Un altro elemento patrimoniale è rappresentato dei fondi di riserva, che sono quelle immobilizzazioni di utili imposti dalla legge, dallo statuto oppure dall’assemblea per assicurare la stabilità del capitale sociale di fronte alle oscillazioni dei singoli esercizi e per dotare la società di nuovi mezzi finanziari.

Si distinguono:

la riserva legale ordinaria, la riserva facoltativa o straordinaria, la riserva statutaria e la riserva occulta.

Riguardo la riserva legale ordinaria l’articolo 2430 del codice civile stabilisce che dagli utili netti annuali della S.p.A. deve essere dedotta una somma che corrisponde almeno alla 20ª parte di essi, sino a raggiungere il quinto del capitale sociale.

Questo fondo di riserva e in fruttifero per i soci non può essere distribuito come utile, se diminuito per qualsiasi ragione deve essere immediatamente integrato con accantonamenti di utili annuali pari almeno al 5%.

La società, per una prudente amministrazione, può costituire, in aggiunta alla riserva legale una riserva detta straordinaria o facoltativa, deliberata dall’assemblea.

A questa riserva si può attingere soprattutto per aumenti gratuiti di capitale, essa sarà distribuito ai soci all’atto di liquidazione della società.

La riserva statutaria e una riserva che può essere eventualmente imposta dall’atto costitutivo in aggiunta alla riserva legale, solo al fine di rafforzare la posizione economica della società.

L’assemblea può deliberare la distribuzione intera oppure parziale in qualsiasi momento di questa riserva previa modifica dell’atto costitutivo.

La riserva occulta e quella riserva che risulta dall’espediente contabile di stimare alcune attività sociali al di sotto del valore effettivo oppure di scrivere al passivo opposte sproporzionate rispetto all’effettivo deperimento pure agli effettivi rischi.

Nell’ambito degli elementi patrimoniali della S.p.A. è importante fare riferimento ai libri sociali.

L’articolo 2421 del codice civile indica i libri che la società è obbligata a tenere, oltre ai libri alle altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214 del codice civile, per ogni imprenditore commerciale, che sono:

il libro dei soci, che ha la funzione di documentare la titolarità dei trasferimenti delle azioni, il libro delle obbligazioni, obbligatorio solo se la società ha emesso obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Nel libro dei soci vanno indicati:

il numero delle azioni, le generalità dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti, i vincoli (ad esempio pegno, usufrutto delle azioni), i versamenti eseguiti.

Nel libro delle obbligazioni sarà annotato l’ammontare del prestito obbligazionario, l’ammontare dei titoli obbligazionari già rimborsati, le generalità dei titolari di obbligazioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli delle obbligazioni stesse.

Nel libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee, sono riportati verbali delle assemblee ordinarie trascritti verbali delle assemblee straordinarie redatti per atto pubblico.

I libri sociali sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, a eccezione del libro relativo all’organo di controllo, che deve essere tenuto a cura del collegio sindacale, oppure del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, e il libro relativo all’assemblea degli obbligazionisti, che deve essere tenuto dal rappresentante comune degli obbligazionisti stessi.

 

Il bilancio è un altro elemento patrimoniale della S.p.A.

A norma dell’articolo 2423 del codice civile il bilancio e il documento contabile che si deve redigere “con chiarezza” al termine di ogni esercizio annuale, esso deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria della società il risultato economico dell’esercizio, cioè la presenza di perdite oppure utili.

Il principio di verità e correttezza è così importante che, se in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione degli articoli del codice relative al bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata, in questo caso però la nota integrativa deve motivare la deroga.

Gli elementi del bilancio sono:

lo stato patrimoniale, che contiene la descrizione la valutazione del patrimonio della società.

Il conto economico, che descrive tutte le variazioni del patrimonio durante l’esercizio.

La nota integrativa, il contenuto della quale è rivolto a dare ragione dei dati esposti nello stato patrimoniale e nel conto economico. Sono allegati agli elementi del bilancio:

la relazione degli amministratori sulla gestione della società, la relazione dei sindaci, per le società dotate di collegio sindacale, la relazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Il bilancio e stilato dagli amministratori che includono anche una relazione, la relazione sulla gestione, sulla situazione della società e sull’andamento della gestione nei vari settori nei quali essa ha agito, anche attraverso imprese controllate.

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la discussione in assemblea.

Il collegio sindacale, sua volta, deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale sulla tenuta della contabilità, facendo osservazioni e proposte riguardo il bilancio e la sua approvazione.

Nei 15 giorni che precedono l’assemblea, una copia del bilancio depositata nella sede della società perché i soci ne possano prendere visione.

Dopo l’approvazione, entro 30 giorni, da parte dell’assemblea, il bilancio deve essere depositato nell’ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori.

Nella redazione del bilancio, gli amministratori devono valutare le voci con prudenza nella prospettiva della continuazione dell’attività, in particolare devono essere indicati solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.

L’articolo 2424 del codice civile indica lo schema dello Stato patrimoniale, che deve essere redatto utilizzando uno schema sezioni contrapposte, nel quale da un lato sono elencati gli elementi dell’attivo, dall’altro lato sono indicati gli elementi del passivo.

Un ulteriore è il conto economico, che contiene una rappresentazione dinamica dei movimenti del patrimonio nel corso dell’esercizio e fornisce spiegazioni riguardo il saldo che figura nello stato patrimoniale.

Mentre lo stato patrimoniale prende in considerazione soprattutto dati finanziari, il conto economico prende in considerazione soprattutto dati economici, ad esempio costi e ricavi.

La nota integrativa è un documento autonomo che serve a rendere più chiari il conto economico lo stato patrimoniale, illustrando nei dati specificando la composizione di alcune voci del bilancio il contenuto della nota integrativa è specificato dall’articolo 2427 del codice civile.

Il bilancio ordinario caratterizzato da una notevole complessità e analiticità.

Per questo motivo è prevista una formulazione più semplice per le società che non superano determinate dimensioni, calcolate in base a parametri riferiti all’attivo patrimoniale, il numero dei dipendenti al fatturato.

Nel bilancio in forma abbreviata sono semplificati ridotti gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico della nota integrativa.

La legge prevede, nei casi nei quali esistono situazioni di controllo tra due oppure più imprese, la redazione del cosiddetto bilancio consolidato che finalizzato a descrivere l’andamento composito della gestione.

L’assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta degli amministratori, riguarda la distribuzione degli utili ai soci (ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile).

I dividendi sulle azioni, possono essere corrisposti soltanto per utili realmente conseguiti e che risultano dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verificano perdite del capitale sociale, non si può fare luogo a ripartizione di utili sino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili netti, una volta che ne si accertata l’esistenza, non possono essere integralmente distribuiti ai soci, e in realtà si deve procedere preventivamente all’accantonamento della quota di riserva legale, all’erogazione delle partecipazioni concesse ai promotori, i soci fondatori e agli amministratori, all’eventuale accantonamento per fare fronte riserve statutarie.

È possibile la distribuzione di acconti su dividendi futuri nel rispetto delle condizioni nelle quali all’articolo 2433 bis del codice civile..

Le variazioni del capitale possono essere in aumento oppure in diminuzione e si attuano attraverso modificazioni dell’atto costitutivo, deliberate dall’assemblea straordinaria e iscritte nel registro delle imprese.

Si può avere una diminuzione oppure una riduzione del capitale sociale.

L’aumento del capitale sociale viene deliberato dall’assemblea in sede straordinaria.

L’atto costitutivo può attribuire anche agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese (ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile).

L’aumento di capitale può essere deliberato solo se le azioni in precedenza sottoscritte siano state interamente liberate, con integrale versamento dei relativi conferimenti.

L’aumento del capitale può essere reale a pagamento, o pure nominale gratuito.

L’aumento reale caratterizzato da un effettivo incremento del patrimonio sociale si realizza attraverso l’emissione di nuove azioni, a fronte di nuovi conferimenti effettuati dai soci, ai quali per legge è riconosciuto il diritto di opzione, o da terzi, che in questo modo diventano soci.

L’aumento nominale consiste in una semplice operazione contabile che non dà luogo a nessun reale incremento del patrimonio sociale.

Esso, per questo viene realizzato modificando il vincolo di destinazione relativo ad una parte del patrimonio netto della società, cioè imputando capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio perché disponibili.

L’effetto dell’aumento nominale quello di aumentare il valore del capitale la garanzia per i creditori sociali.

Le riserve e i fondi che prima erano disponibili potevano essere distribuiti i soci, dopo l’aumento nominale sono assoggettati al regime proprio del capitale sociale, di conseguenza non potranno essere restituiti ai soci se non con l’osservanza delle disposizioni che regolano la riduzione del capitale.

La riduzione del capitale consiste nel portare lo stesso capitale a una cifra inferiore, osservando il limite legale.

La deliberazione di riduzione del capitale si può eseguire solo dopo 90 giorni dalla data della sua iscrizione, purché nessun creditore abbia fatto opposizione.

Come l’aumento, anche la riduzione del capitale sociale può essere reale o nominale, a seconda che hai essa corrisponda oppure no una contemporanea riduzione del capitale sociale.

Riduzione reale attuata attraverso la deliberazione dei soci dall’obbligo di versamenti ancora dovuti oppure attraverso rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dalla legge.

Riduzione del capitale, invece, e nominale quando per effetto di perdite il patrimonio si è già ridotto ed è necessario adottare provvedimenti diretti ad adeguare la cifra del capitale sociale nominale al diverso valore del capitale reale.

Sempre in riferimento agli elementi patrimoniali della S.p.A. abbiamo le obbligazioni.

La società, per procurarsi nuovi mezzi finanziari, invece di procedere all’aumento del capitale sociale, attraverso emissione di nuove azioni, può ricorrere all’emissione di obbligazioni offerte sottoscrizione al pubblico dei risparmiatori.

Le obbligazioni sono debiti pecuniari che la società assume verso terzi dei quali ha ricevuto un prestito.

Coloro che prestano, hanno un diritto di credito alla restituzione della somma mutuata e alla percezione degli interessi stabiliti.

Per quello che riguarda la natura giuridica, le obbligazioni sono titoli di credito di massa, cioè emessi in serie, nominativi o al portatore, ai quali di solito è collegato un contratto di mutuo.

Una particolare categoria di obbligazioni costituita dalle obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono al loro titolare la facoltà di trasformare i titoli obbligazionari posseduti in azioni della società, al rapporto di cambio secondo le modalità stabilite dalla delibera di emissione.

Le obbligazioni convertibili si possono considerare figure intermedie tra le obbligazioni e le azioni.

Sono diverse dalle comuni obbligazioni perché conferiscono, in via alternativa, il diritto al rimborso con i relativi interessi del capitale prestato alla società oppure il diritto di sottoscrivere azioni di diventare soci.

Gli organi della categoria degli obbligazionisti sono:

l’assemblea degli obbligazionisti è il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Inoltre, la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali diretto in via esclusiva a uno specifico affare e quale valore non può superare il 10% del patrimonio netto della società salvo disposizioni speciali.

La società, può stabilire nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare che al rimborso del finanziamento stesso siano diretti i proventi della fare stesso o parte di esso.

Copia del contratto di finanziamento deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese la società deve adottare sistemi di incasso contabilizzazione idonei individuare e distinguere proventi della fare del restante patrimonio della società.

Dott.ssa Concas Alessandra

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