Gli elementi essenziali del contratto

Scarica PDF Stampa

La manifestazione dell’accordo

L’accordo delle parti è uno dei requisiti del contratto nell’ordinamento civile italiano. Lo stabilisce l’articolo 1325 del codice civile ai sensi del quale “I requisiti del contratto sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.

L’accordo fra le parti può essere manifestato in due modi:

Tacito, per cui l’intenzione di stipulare il contratto è manifestata dal comportamento delle parti

Espresso: consiste in una dichiarazione specifica, scritta (firma del contratto con dichiarazione di volontà) o orale (manifestazione orale di volere concludere il contratto (es: semplice acquisto dal macellaio dove noi chiedendo il prodotto manifestiamo di voler concludere il contratto di acquisto del determinato prodotto) che contiene la volontà di concludere un determinato contratto.

Il codice civile dopo aver indicato l’accordo delle parti tra i requisiti del contratto ai sensi dell’articolo 1325, lo disciplina dettagliatamente negli articoli 1326-1342 che compongono la sezione rubricata “Dell’accordo delle parti”. Si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo.

Con l’accordo il contratto è stipulato o concluso. Se però si tratta di un contratto formale o di un contratto reale, il momento della conclusione, a partire dal quale si producono gli effetti, è successivo all’accordo, se è formale, occorre che l’accordo sia manifestato nella forma che la legge richiede (ad es. la forma scritta per il contratto di compravendita immobiliare), se è reale, occorre che sia consegnata la cosa.

La formazione dell’accordo

I modi nei quali si può formare l’accordo sono molteplici, ma tutti riconducibili a questo schema semplice: vi è una proposta, da parte di una persona e diretta a un’altra, seguita poi da un’accettazione, da parte del destinatario della proposta e diretta al proponente. La proposta è tale se contiene la regolazione di tutti gli aspetti rilevanti dell’operazione economica che il contratto realizza. Proposta e accettazione sono dichiarazioni di volontà unilaterali.

L’accettazione è tale se è conforme alla proposta; in caso contrario essa non ha l’effetto di concludere il contratto, ma ha invece il valore di nuova controproposta.

L’accordo di solito si perfeziona quando chi ha fatto la proposta ha notizia dell’accettazione della medesima o comunque quando l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente, secondo il combinato disposto degli articoli 1326, comma 1 e 1335 del codice civile.

La mancanza d’accordo determina la nullità del contratto (secondo parte della dottrina si parlerebbe, più propriamente, di inesistenza). L’accordo, visto come unione di volontà può non essere stabile, questo accade quando una delle volontà era affetta da vizi.

Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto civile” di Anna Costagliola e Lucia Nacciarone, a cura di Marco Zincani

La causa del contratto

La causa del contratto in diritto, in alcuni ordinamenti giuridici, tra i quali quello italiano, è un elemento essenziale del contratto ma anche in generale del negozio giuridico, la cui assenza o illiceità determina nullità dell’atto.

Le teorie sulla causa si possono ordinare in due orientamenti: uno soggettivistico ed uno oggettivistico. La dottrina ha proposto più d’una formula definitoria.

La causa va distinta dal motivo, cioè dalla ragione soggettiva dell’agire della persona, che rientra a far parte del contratto soltanto nel caso di apposizione di condizioni sospensive. Il contratto diventa poi illecito, e quindi nullo, quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

Nel diritto privato la forma è il modo nel quale si manifesta la volontà negoziale. Questa manifestazione può essere di due tipi:

Manifestazione tacita

Si dimostra con fatti concreti e si tratta di un contegno che sarebbe incompatibile con una volontà diversa da quella che si deduce dai fatti stessi; detto più chiaramente, si tratta del quotidiano contratto verbale, che non necessita quindi di una formulazione scritta o una registrazione in audiocassetta, quale ad es. un piccolo acquisto in un supermercato, in cui a fronte della materiale apprensione di un bene si esibiscono alla cassiera i soldi per acquistarlo, dal che si desume la volontà della persona di concludere una compravendita.

Manifestazione espressa

È una vera e propria dichiarazione nella quale si enunciano più o meno dettagliatamente gli elementi essenziali del contratto (l’accordo delle parti, l’oggetto del contratto e la causa dello stesso) oltre a eventuali elementi accidentali (condizione, termine, modo); tale dichiarazione può essere espressa in forma orale oppure in forma scritta; i contratti redatti in forma scritta si dividono in scritture private (accordi scritti e firmati dalle parti) oppure atti pubblici, cioè redatti da un pubblico ufficiale (ad esempio un notaio) autorizzato dalla legge ad attribuire ai medesimi “pubblica fede” (ex art. 2699 e ss. del Codice Civile).

Questa distinzione assume particolare importanza perché, come prescrive l’articolo 1350 del codice civile, alcuni atti e alcuni contratti sono nulli se non rivestono la forma scritta. (ad esempio, la vendita di un bene immobile pretende la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata e non può essere concluso in forma orale, sotto pena di totale nullità, cosa che ad esempio non accade per l’acquisto di un giornale in edicola).

Qualunque sia la forma, il contratto assume forza di legge tra le parti con la conoscenza da parte del proponente dell’accettazione dell’altra parte, esso rientra nella categoria dei cosiddetti atti recettizi.

Per oggetto, in diritto civile, si intende uno degli elementi essenziali del contratto, assieme all’accordo, alla causa ed alla forma, quando richiesta per la validità della pattuizione (o, con locuzione latina “ad substantiam”).

Può essere sinteticamente definito come il bene materiale o immateriale attraverso il quale le parti pongono in essere il contratto.

Qualunque sia la forma, il contratto assume forza di legge tra le parti con la conoscenza da parte del proponente dell’accettazione dell’altra parte, esso rientra nella categoria dei cosiddetti atti recettizi.

Per oggetto, in diritto civile, si intende uno degli elementi essenziali del contratto, assieme all’accordo, alla causa ed alla forma, quando richiesta per la validità della pattuizione (o, con locuzione latina “ad substantiam”).

Può essere sinteticamente definito come il bene materiale o immateriale attraverso il quale le parti pongono in essere il contratto.

L’oggetto è materiale quando cade sotto i nostri sensi, oggetti del mondo esterno, dotati di consistenza corporea. L’oggetto è immateriale quando sono privi di consistenza corporea,ma che di fatto sono percettibili con la mente. Sono tali i prodotti dell’attività intellettuale, artistica e scientifica,come il diritto d’autore, il brevetto e tutte le creazioni intellettuali.

Volume consigliato

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento