Gli aspetti patrimoniali di separazione e divorzio

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La rottura di un matrimonio determina ripercussioni e conseguenze sul patrimonio di almeno uno dei due coniugi.

Conti correnti in comune, casa, risparmi, devono essere messi in discussione per gestire la crisi della coppia.

A questo proposito è sempre meglio che i coniugi trovino un accordo tra loro e procedano a una separazione o divorzio consensuale, al fine di evitare situazioni lunghe e spiacevoli e risparmiare soldi.

Se non c’è accordo, si opta per la cosiddetta separazione “giudiziale” e le questioni patrimoniali tra i coniugi sono decise con la sentenza di separazione.

Quando è possibile chiedere il divorzio, il giudice riconsidera la situazione alla luce degli sviluppi.

I beni in comunione

Una volta pronunciata la sentenza di separazione la comunione dei beni si scioglie, e ognuno dei coniugi può pretendere che i beni siano divisi.

Ogni bene deve essere distribuito in parti uguali, e quelli  che non possono essere divisi vengono venduti con spartizione del prezzo ricavato.

Se le parti non trovano un accordo, sulla divisione decide il giudice.

Nell’attivo non  rientrano esclusivamente gli acquisti, ma anche i risparmi di ognuno dei coniugi, frutto del lavoro e del patrimonio personale.

All’atto del matrimonio, in automatico entra in vigore la comunione dei beni tra i coniugi.

Se gli stessi vogliono mantenere la separazione dei beni, al momento del matrimonio lo devono dichiarare espressamente davanti all’ufficiale di stato civile o al ministro di culto, a seconda che il matrimonio si celebri con rito civile o religioso.

Chi non si ricorda in quale regime patrimoniale si è sposato si può rivolgere all’ufficio anagrafe, richiedendo un estratto dell’atto di matrimonio, se non c’è nessuna annotazione, significa che si è in comunione.

Che cosa rientra nella comunione

Sono oggetto della comunione dei beni:

Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio.

I frutti dei beni propri di ognuno dei coniugi, ad esempio canoni di locazione, interessi sui titoli di Stato, dividendi azionari, prodotti di terreni coltivati se appartenuti al coniuge prima delle nozze o ereditati.

Quello che è stato guadagnato con il lavoro o con una professione anche saltuaria di ognuno dei coniugi.

Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Se si tratti di aziende che appartengono a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione è relativa agli utili e agli incrementi.

Che cosa non rientra nella comunione

Non sono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

I beni di cui si era proprietari prima del matrimonio.

I beni ricevuti, anche in seguito al matrimonio, in donazione o in eredità.

I beni di utilizzo strettamente personale.

I beni che servono all’esercizio della professione, tranne quelli diretti alla conduzione di un’azienda  che fa parte della comunione.

I beni ottenuti a titolo di risarcimento danni, nonché la pensione relativa alla perdita parziale o intera della capacità lavorativa.

I beni acquisiti con il ricavato della vendita dei beni personali o con il loro scambio, purché questo sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

La separazione dei beni

Se i coniugi erano in separazione dei beni, ognuno nei confronti dei suoi beni, resta nella stessa situazione nella quale si troverebbe se non fosse sposato.

Ogni coniuge conserva la titolarità, l’amministrazione, il godimento esclusivo di ogni bene acquistato prima e durante il matrimonio.

Se, nonostante il regime di separazione, i coniugi avevano deciso di intestare a entrambi il conto corrente, il conto titoli, o altri beni, devono provare di chi sia la proprietà, con documenti, fatture, testimonianze.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza, il giudice, in caso di controversia, li considera al cinquanta per cento.

Se uno dei due coniugi è in grado di provare che l’acquisto dei titoli è avvenuto con denaro proveniente dal suo conto corrente personale, ha diritto di disporre dell’intero importo dei titoli.

Quando è in corso la causa di separazione, il conto corrente e i titoli posseduti fanno parte della comunione, ma secondo la giurisprudenza prevalente, se sono intestati a uno dei coniugi non c’è un diritto dell’altro a ottenere la sua parte sino a quando non venga sciolta la comunione.

Sino a quel momento ogni coniuge può legittimamente continuare a gestire conti personali e titoli come faceva prima.

Il discorso vale anche per i conti cointestati.

Se il conto ha le firme disgiunte, visto che ognuno può disporre dell’intera somma depositata senza la firma dell’altro, è opportuno farsi consegnare dalla banca un estratto dei movimenti bancari, per avere una prova delle disposizioni effettuate da entrambi.

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La giurisprudenza non è univoca sul fatto che prima della separazione uno dei coniugi esageri con le spese.

Secondo l’orientamento principale, quello che viene speso durante il regime di comunione dai singoli coniugi non può essere reclamato al momento nel quale si devono fare le divisioni.

 

Esiste, anche una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, nonostante sostenga che ognuno dei coniugi può spendere liberamente dal suo reddito, precisa che non si può agire in questo modo se l’unica finalità è quella di sottrarre in modo esplicito denaro alla comunione.

Secondo questo orientamento, rientrano tra i beni da dividere con il coniuge anche quelli spesi dal singolo coniuge senza potere dimostrare che sono stati consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Nei casi estremi, nei quali uno dei coniugi gestisce i beni familiari in modo poco responsabile, l’altro coniuge può ricorrere al giudice chiedendogli di adottare un provvedimento d’urgenza.

 

Ci si chiede se rientrino nella comunione anche i beni acquistati dopo che il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati.

 

Secondo la giurisprudenza prevalente, il provvedimento che autorizza i due coniugi a vivere separati, che non è la sentenza di separazione, né quella di divorzio, non cambia il regime patrimoniale della famiglia.

Se i due coniugi hanno la comunione dei beni, ci continuano a rientrare gli acquisti, anche se fatti da uno dei coniugi.

 

La comunione cessa esclusivamente con la sentenza definitiva, in particolare quando passa in giudicato la sentenza di separazione o vengono omologati gli accordi di separazione consensuale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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