“Giusta causa” fondamentale se si vuole evitare l’addebito della separazione

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione, se si vuole scongiurare l’addebito della separazione, spetta al coniuge che si allontana da casa, dimostrare che ha maturato la decisione di andarsene in relazione a una giusta causa.

In che cosa consiste l’addebito della separazione

I coniugi possono procedere alla separazione giudiziale a causa dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio che la stessa potrebbe arrecare all’educazione dei figli, indipendentemente dal fatto che simili situazioni siano provocate da uno dei coniugi con dolo o colpa.

Il giudizio relativo al comportamento dei coniugi non è completamente irrilevante, perché risalta ai fini della dichiarazione di addebito.

L’articolo 151, comma 2 del codice civile, dispone che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

La dichiarazione di addebito, rappresenta l’accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile a uno o ad entrambi i coniugi (art. 548, comma 2 c.c.) per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri relativi al matrimonio, purché sia una violazione che, per la sua gravità, abbia contributo a determinare la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole.

Prima della pronuncia di addebito ci deve essere una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi.

La valutazione dipende dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, perché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nel rapporto coniugale.

Se entrambi i coniugi abbiano avuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione si deve procedere a una valutazione comparativa dei comportamenti dei coniugi, al fine di accertare la misura nella quale ognuno di loro abbia contribuito a rendere intollerabile la convivenza.

Se l’adulterio da parte della moglie ha fatto seguito a una serie di comportamenti del marito lesivi della sua dignità morale, la separazione potrà essere addebitata al marito, perché il comportamento della moglie si considera come una conseguenza di quello del coniuge.

L’obbligo della valutazione comparativa del comportamento dei coniugi consente di stabilire se il comportamento dell’uno possa trovare giustificazione in quello dell’altro, oppure non sia possibile trovare giustificazioni.

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L’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione

La recente ordinanza n. 1785/2021 della Suprema Corte di Cassazione, sostiene che a chi si allontana da casa spetta dimostrare di avere una giusta causa per violare l’obbligo di convivenza che deriva dal vincolo matrimoniale.

Non è rilevante che il coniuge che si allontana dalla casa familiare faccia il possibile per mantenere un rapporto di carattere stabile con i figli ed escludere l’irreversibilità dell’abbandono.

 

L’ordinanza in questione, è arrivata a chiusura di una vicenda iniziata quando il giudice di primo grado addebitò la separazione coniugale alla moglie che aveva deciso di allontanarsi dal domicilio familiare, respingendo le domande di natura economica della stessa.

La parte soccombente si oppose alla decisione ricorrendo in appello.

Il giudice del gravame, da parte sua, confermò le statuizioni di primo grado, modificando la decisione esclusivamente nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite.

L’allontanamento non c’è se non si riesce a provare la sua irreversibilità

Nel susseguirsi dei fatti, la moglie decide di ricorre in Cassazione, sollevando i relativi motivi che verranno riportati di seguito.

La Corte di appello le ha addebitato la separazione in relazione alla violazione del principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 25996/2016, nel quale si prevede che il coniuge che chiede l’addebito sia tenuto a provare il nesso di causa tra la violazione del dovere di convivenza e l’intollerabilità della convivenza, mentre all’altro coniuge spetta dimostrare la giusta causa.

Con il secondo motivo, lamenta l’omissione dell’esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, vale a dire, il mancato accertamento della irreversibilità del comportamento della donna e della qualificazione corretta della stessa come “abbandono”, in relazione alla circostanza che si è impegnato per mantenere il rapporto con i figli lasciando loro il suo recapito telefonico.

Con il terzo motivo, contesta la regolamentazione delle spese di lite.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il primo e il secondo motivo che la ricorrente ha sollevato sono inammissibili, mentre il terzo è fondato e deve essere accolto.

Secondo i Supremi Giudici, il primo motivo di ricorso è inammissibile, in relazione al fatto che la decisione è stata presa nel rispetto dei principi che ha sancito la Corte perché

 

per costante indirizzo di legittimità, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per se sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento nel quale la prosecuzione della convivenza era diventata intollerabile e in conseguenza di tale fatto.

Nel giudizio di separazione il coniuge che chiede l’addebito deve provvedere a fornire le prove dell’allontanamento dell’altro coniuge dal domicilio familiare.

L’altro coniuge deve provare che l’allontanamento si è verificato a causa dell’intollerabilità della convivenza.

Nella circostanza nella quale l’allontanamento non sia motivato da una giusta causa, il coniuge che chiede l’addebito non deve provare il nesso tra allontanamento e intollerabilità della convivenza, gravando lo stesso onere su chi si allontana, perché deve dimostrare la sussistenza di una giusta causa di allontanamento, che può essere frutto di un accordo tra le parti o di un comportamento negativo dell’altro coniuge.

Anche il secondo motivo viene giudicato inammissibile, perché l’avere mantenuto un contatto con i figli non risulta decisivo ai fini di una diversa decisione.

Il terzo motivo sulle spese di lite per violazione di due importanti principi sanciti in materia di ripartizione delle spese di lite viene giudicato fondato.

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