False separazioni, in che cosa consistono e perché avvengono

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Sono quelle separazioni fatte con l’unico fine di spostare la proprietà del tetto coniugale da un coniuge a un altro in modo da impedire ipoteche e pignoramenti. Chi le mette in atto se la dovrà vedere con i giudici, che non sono impossibilitati a fare venire a galla in modo tempestivo gli intenti fraudolenti ai danni dei creditori.

Spesso si moltiplicano le sentenze che revocano l’assegnazione della casa familiare all’ex moglie fatta all’esito di una separazione consensuale. La revocatoria, che può essere esercitata entro massimo cinque anni dall’atto (in questo caso la separazione), va a colpire l’assegnazione dell’immobile, anche se “ratificata” dal giudice, e non la separazione.

Un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione si è presa carico di simili situazioni, precisamente si tratta della n. 16079/18 del 18/06/2018.

Oggi i matrimoni possono finire con molta facilità, però alcuni cessano per ragioni diverse dal disaccordo tra i coniugi. Si tratta delle false separazioni, poste in essere di comune accordo per dividere i beni e fare in modo che i creditori dell’uno non possano pignorare gli immobili intestati all’altro. Succede sempre più di frequente, che quando il marito ha contratto numerosi debiti, finga con la moglie di volersi separare, i due vanno in tribunale, firmano un atto di separazione nel quale l’uomo attribuisce alla donna l’utilizzo della propria casa a condizione che lei rinunci al mantenimento o dietro una sostanziosa riduzione.

Una cautela necessaria ad evitare che, in caso di successivi e reali futuri disaccordi, la moglie non utilizzi la sentenza a suo favore. Una volta che la sentenza viene trascritta e approva la separazione consensuale, questa è opponibile ai creditori del marito, i quali non potranno più pignorare la casa né sfrattare l’ex moglie.

La Corte di Cassazione, non essendo ingenua e sprovveduta, si accorge del trucchetto anche da elementi indiziari come, ad esempio, il fatto che la coppia non abbia figli. In questa ipotesi, sarebbe inutile assegnarle l’immobile.

Così anche la sentenza in questione, il diritto di abitazione concesso al coniuge separato non sfugge alla revocatoria. Se il marito fallisce, il giudice delegato può autorizzare la revocatoria fallimentare entro massimo un anno, non cinque come per la revocatoria ordinaria, e l’ex moglie perde la casa assegnata. Per potere revocare il trasferimento dell’immobile si deve insinuare il fondato sospetto che sia falso. Si configura un esempio quando nell’accordo, non ci sia l’indicazione della natura compensativa del trasferimento o la necessità di un riequilibrio patrimoniale tra le parti attraverso prestazioni aggiuntive oltre all’assegno di mantenimento.

La sentenza conclude affermando che gli atti a titolo gratuito non sono esclusivamente quelli posti in essere per spirito di liberalità, requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati  da una prestazione in assenza di corrispettivo. In questo modo, l’attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell’altro coniuge in vista della loro separazione, si deve qualificare come atto a titolo gratuito se non ha la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento della ex moglie o dei figli.

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